DIFESA (4a)

GIOVEDI' 8 MARZO 2001
283a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO


Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

AFFARE ASSEGNATO
Affare relativo agli appalti per le pulizie nelle caserme
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione. Doc. XXIV, n. 20)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rende noto di aver riformulato, nel modo seguente, e alla luce del dibattito di ieri, la parte dispositiva della proposta di risoluzione:

"…….
Impegna il Governo
a) ad effettuare ogni utile verifica, tendente ad accertare se la gara in oggetto si sia svolta regolarmente e a riferirne gli esiti al Parlamento;

b) a verificare se tutte le gare relative ai servizi che presentano offerte di ribasso anomalo si siano svolte regolarmente ed accertare anche se i servizi prestati (pulizie, mensa, etc.) dalle ditte appaltatrici siano idonei a soddisfare le esigenze del personale e degli altri fruitori;

c) a valutare tempestivamente per il tramite degli uffici responsabili, a seguito delle irregolarità riscontrate dall'Ispettorato del Lavoro, la eventuale immediata sospensione dei pagamenti alla ditta "La Gaia s.r.l." e, se del caso, la immediata risoluzione del contratto in forza dell'articolo 10 del contratto in essere e a norma dell'articolo 36 dello statuto dei lavoratori;

d) ad inviare tutte le documentazioni per gli accertamenti del caso ai competenti uffici della Corte dei Conti.

e) a prevedere l'inclusione obbligatoria in tutti i capitolati di appalto di una apposita clausola che obblighi le imprese aggiudicatrici dei servizi al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore."

Posta ai voti, e previo accertamento del numero legale, tale proposta è approvata, pur con l'astensione dei senatori PERUZZOTTI, MANCA e PALOMBO.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (n. 886)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANCA ricorda che il sistema di avanzamento degli ufficiali prevede che gli stessi siano valutati da apposite commissioni: il quadro normativo di riferimento, indicando esplicitamente la composizione delle commissioni di avanzamento, definisce nel dettaglio quelle che sono le figure istituzionali partecipanti con il criterio di abbracciare tutte le macro-aree funzionali di Forza armata. Il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214 ha modificato la denominazione di talune figure istituzionali attraverso accorpamenti e trasformazioni che non trovano più riscontro in quanto attualmente previsto. Pertanto, al fine di garantire la piena funzionalità delle predette commissioni ed evitare situazioni di blocco degli avanzamenti è assolutamente necessario adeguare la composizione della commissione superiore di avanzamento dell'Esercito al nuovo assetto ordinativo sancito dal predetto decreto legislativo.
Ricorda che a causa di molteplici impegni operativi all'estero e sul territorio nazionale, può verificarsi che il personale, soprattutto volontari di truppa, non possa fruire di tutti i recuperi compensativi per le prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di servizio. Si verifica quindi che le ore eccedenti non vengono totalmente compensate. Di conseguenza la proposta emendativa intende quindi indennizzare il personale in parola, al fine di migliorarne anche la qualità della vita, attribuendo il compenso denominato "alta valenza operativa" finalizzato proprio alle attività operative. Tale previsione non produce oneri in quanto l'erogazione deve avvenire comunque nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo. Fa inoltre presente che un ordine del giorno da lui presentato nel corso dell'esame del disegno di legge che portò alla legge n. 331 è stato recepito solo parzialmente, omettendo di includere nello schema di decreto l'ipotesi di dispensa per i laureati più meritevoli, ossia con un voto finale pari o superiore a 100/110 e per i titolari di attività lavorativa autonoma o subordinata.
Nel dettaglio propone quindi di abrogare il comma 6 dell'articolo 6 e di sostituire il comma 9 del medesimo articolo con il seguente:
"9. Qualora non sia possibile dar corso ai transiti di cui al precedente comma 1 ovvero tali transiti non siano sufficienti ad assorbire tutte le eccedenze maturate nell'anno, queste sono assorbite mediante il collocamento in ausiliaria, se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale, dell'ufficiale o del sottufficiale che abbia presentato domanda ovvero, qualora le domande siano insufficienti, dell'ufficiale o del sottufficiale anagraficamente più anziano ed a parità di età, dell'ufficiale o sottufficiale meno anziano in grado, appartenente alle categorie, ruoli e specializzazioni in esubero. Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo, comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto concerne invece le eventuali eccedente che si dovessero verificare nei gradi di colonnello o generale se ne preveda l'assorbimento con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 applicando altresì il comma 4 del citato articolo 4 della legge 19 maggio 1986, n. 224".
Altresì, propone di inserire un comma dopo il comma 5 dell'articolo 20, del seguente tenore: "all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, le parole da "ispettore logistico" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti "ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito".
Inoltre, al medesimo articolo 20 propone di inserire dopo l'ultimo comma i seguenti: "6-bis. Ai quadri I e VI della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga "tenente", colonna 6, le parole "3 anni" sono sostituite dalle parole "2 anni".
6-ter. Ai quadri II e VII della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga "tenente", colonna 6, sostituire la frase "3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione e di addetto alle lavorazioni permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore" con la frase "2 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 1 anno di comandante di autosezione e 1 anno di addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore".
Da ultimo, propone di aggiungere all'articolo 28 un comma dopo il comma 6, del seguente tenore: "7. Il compenso di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere corrisposto ai volontari di truppa in servizio permanente anche nel caso in cui non possa realizzarsi quanto stabilito all'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto. Per il personale trasferito la relativa corresponsione è effettuata dall'ente cedente all'atto del trasferimento".

Il senatore PERUZZOTTI rileva che il provvedimento portato all'esame della Commissione conferma la consistenza organica a regime delle Forze armate italiane prevista dalla legge (190 mila uomini e donne). Si ribadisce altresì la prevalenza dell'Esercito, rispetto alle altre due Forze armate. Giudica conservatrice tale scelta di fondo, che sembra priva di una cornice di riferimento politico-strategica. Osserva che nel periodo di transizione, la consistenza degli organici è tuttavia rimessa alle determinazioni del Ministro della Difesa. Fa notare che la sospensione della leva in tempo di pace opera a partire dal 1° gennaio 2007, e che fino al 31 dicembre 2006 sono soggetti al richiamo i giovani nati entro il 1985.
Rileva infine la conferma della preferenza nelle assegnazioni ad enti situati entro 100 km dal luogo di residenza e, per i coscritti, la maggiore rigidità della normativa per l'ammissione al rinvio per motivi di studio, l'allargamento dell'area delle esenzioni dal servizio di leva e l'assenza di norme specifiche per la tutela del radicamento territoriale delle Truppe Alpine.

Il senatore GUBERT propone di integrare la proposta di parere inserendo le seguenti condizioni relative all'articolo 1:
"all'articolo 10 sia previsto l'esonero o la dispensa dall'obbligo della lega del primogenito di famiglia numerosa (cinque figli) e comunque dei figli qualora due fratelli abbiano assolto a tale obbligo (sia nel servizio militare che civile)".
"all'articolo 10, comma 1 si preveda la possibilità di prescindere dal requisito dell'anno di tempo di esercizio della responsabilità diretta della conduzione di impresa qualora l'assunzione di tale responsabilità sia intervenuta in tempi più recenti per motivi giustificati, quali la morte, la grave malattia, altro grave impedimento, il raggiungimento di limiti di età per il pensionamento del precedente responsabile, qualora familiare del richiedente ovvero socio; si preveda altresì che sia assimilata alla responsabilità diretta di conduzione dell'impresa anche l'esserne il principale prestatore d'opera, qualora l'impresa sia di piccole dimensioni, ovvero l'accertamento dell'impossibilità dell'impresa di sopravvivere in termini economici se deve sostituire il richiedente con un dipendente".
"all'articolo 9, comma 2, si riduca la richiesta del superamento di almeno quattro esami per ogni anno di ritardo a tre o in subordine si faccia riferimento al superamento di un numero di esami pari ad almeno la metà di quello previsto nel piano di studi per gli anni precedenti a quello per il quale viene avanzata la richiesta di ritardo; gli anni cui si riferiscono tali criteri siano inoltre gli anni accademici precedenti; si estenda, inoltre il beneficio del ritardo anche agli iscritti a dottorati di ricerca di università italiane o straniere".

Il senatore PALOMBO rileva che sembrava profilarsi nella seduta di ieri un orientamento per modificare la ripartizione dei volumi organici fra Esercito, Marina ed Aeronautica, con lo scopo di raggiungere l'incremento di 2000 unità del volume organico della Marina Militare, portandolo da 34.000 a 36.000 uomini. Atteso che il totale dei volumi organici è pari a 190.000 unità , osserva come l'incremento a favore solo della Marina Militare avverrebbe a spese di una delle altre due Forze armate o di entrambe, che attualmente dispongono rispettivamente di 112.000 e 44.000 unità. Pertanto, affermare in sede di espressione del parere sul decreto legislativo in titolo che l'attuale volume organico assegnato alla Marina Militare è "inadeguato ai compiti e alle esigenze di assicurare al nostro paese un ruolo di rilievo nella realizzazione delle forze navali europee e multinazionali" significherebbe ignorare i compiti e sconfessare le responsabilità assegnate al Capo dello Stato Maggiore della difesa e al Ministro, ai quali spetta di stabilire l'esatto dimensionamento operativo ed organico di ciascuna componente del nuovo strumento militare nazionale. Suggerisce quindi di accettare la pervenuta ripartizione organica, rimandando eventuali interventi correttivi dei volumi di ogni singola forza armata al termine della prima fase di applicazione e sperimentazione, sottolineando in questa prospettiva, di variare i volumi organici, non raschiando quelli delle altre Forze armate, ma superando il totale delle 190.000 unità, che probabilmente è sotto dimensionato.
Ricorda che la situazione riportata nel decreto legislativo rappresenta la conclusione di tre modelli di difesa. Questi, partendo da cosiddetto "Modello Rognoni" di 250.000 unità complessive, di cui 150.000 assegnate all'Esercito, sono pervenuti alla configurazione attuale che vede oggi la predetta forza armata con un organico di 112.000 unità, cioè 38.000 uomini in meno. Il taglio in termini percentuali subito dall'Esercito è pari al 25 per cento, uguale a quello dell'Aeronautica, mentre la Marina ha subito una diminuzione pari soltanto al 15 per cento.
Conclude rimarcando l'impossibilità di un intervento attuale a spese dell'Esercito e dell'Aeronautica e a vantaggio della Marina, determinando degli squilibri interni nelle altre due Forze armate, che la Commissione non è in grado di valutare nel merito; propone invece di intervenire con una raccomandazione al governo che chieda di rivalutare, tenendo conto di tutti i fattori, l'eventuale opportunità di modificare i singoli volumi organici di ciascuna forza armata, o fermo il totale complessivo, o variando il medesimo, in rapporto agli esiti della prima fase di applicazione e sperimentazione del nuovo modello di difesa.

Replica il relatore LORETO, proponendo il seguente schema di parere:
"La Commissione Difesa del Senato,
esaminato nelle sedute del 7 e 8 marzo 2001 lo schema di decreto legislativo in titolo e condiviso l'impianto dello stesso; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "con volontari di truppa e", inserire le seguenti: ", nonché, in coerenza con i relativi compiti e attribuzioni, con";
modificare l'articolo 6 come segue:
a) al comma 1, sesto rigo, la parola: "o" sia sostituita dall'altra: "nonché";
b) al comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il transito dovrà, in ogni caso, avvenire salvaguardando i processi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque nell'ambito della quota prevista per l'accesso dall'esterno";
c) al comma 4, dopo le parole: "commi 2 e 3" del primo periodo, siano aggiunte le seguenti: "semprechè sussista la possibilità di reimpiego in relazione alle esigenze, ai profili di impiego ed alla programmazione delle assunzioni";
d) il comma 6 sia soppresso;
e) il comma 9 sia riformulato nel senso di prevedere che, qualora non sia possibile dar corso ai transiti di cui al comma 1 dell'articolo in esame ovvero con tali transiti non si riesca ad assorbire tutte le eccedenze maturate nell'anno, queste siano assorbite mediante il collocamento in ausiliaria dell'ufficiale o del sottufficiale che abbia presentato domanda, se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale; nel caso in cui le domande siano insufficienti, si prendano in considerazione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, in caso di pari età, l'ufficiale o sottufficiale meno anziano in grado, appartenenti a categorie, ruoli e specializzazioni in esubero; a tale personale si applichino le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224. Per quanto concerne invece le eventuali eccedenze nei gradi di colonnello e generale, se ne preveda l'assorbimento con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, applicando altresì il comma 4 del citato articolo 43 della legge del 1986, n. 224;
f) sia comunque previsto che nel caso di collocamento in ausiliaria ai sensi del medesimo articolo 6 il periodo di permanenza in detta posizione sia elevato a dieci anni.

dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
"6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, sono estese ai militari delle Forze armate e degli appartenenti alle forze di polizia deceduti o divenuti permanentemente inabili ai servizi di istituto per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate in conseguenza di attività operative di istituto ovvero addestrative direttamente finalizzate all'efficienza operativa, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei fratelli conviventi a carico qualora siano superstiti. Le assunzioni possono avere luogo anche in soprannumero agli organici ed in deroga alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449"

all'articolo 9, comma 2 ridurre il requisito dell'avere superato almeno quattro esami per ogni anno di richiesta di ritardo per l'assolvimento del servizio di leva a tre, o in subordine, prevedere il superamento di un numero di esami pari ad almeno la metà di quello previsto nel piano di studi per gli anni precedenti a quello per il quale viene avanzata la richiesta di ritardo; gli anni cui si riferiscono tali criteri siano inoltre gli anni accademici precedenti la richiesta; estendere, inoltre il beneficio del ritardo anche agli iscritti a dottorati di ricerca di università italiane o straniere.

modificare l'articolo 10 come segue:
a) al comma 1 si preveda la possibilità di prescindere dal requisito dell'anno di tempo di esercizio della responsabilità diretta della conduzione di impresa, qualora l'assunzione di tale responsabilità sia intervenuta in tempi più recenti per motivi giustificati, quali la morte, la grave malattia, altro grave impedimento, il raggiungimento di limiti di età per il pensionamento del precedente responsabile, qualora familiare del richiedente ovvero socio; si preveda altresì che sia assimilata alla responsabilità diretta di conduzione dell'impresa anche l'esserne il principale prestatore d'opera, qualora l'impresa sia di piccole dimensioni, ovvero l'accertamento dell'impossibilità dell'impresa di sopravvivere in termini economici se deve sostituire il richiedente con un dipendente;

b) al comma 1 sub b) sia aggiunta la seguente lettera:
"c) titolare, da almeno un anno, di attività lavorativa autonoma o subordinata di qualsiasi tipo";
c) al comma 2 sub f) sia aggiunta la seguente lettera:
"g) conseguimento, durante il periodo di rinvio dell'adempimento degli obblighi di leva per motivi di studio, di un diploma di laurea presso università legalmente riconosciute";

all'articolo 12, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché la fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio a titolo gratuito":

modificare l'articolo 20 come segue:
a) dopo il comma 5 inserire i seguenti:
"5-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, le parole da: "ispettore logistico" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito";
5-ter. All'articolo 12, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, sostituire le parole da: "da tre tenenti generali" con le altre: "dai due tenenti generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

b) dopo il comma 6 siano inseriti i seguenti:
"6-bis. Ai quadri I e VI della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga "tenente", colonna 6, le parole: "3 anni" sono sostituite dalle parole: "2 anni";
"6-ter. Ai quadri II e VII della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, alla riga "tenente", colonna 6, sostituire le parole: "3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione o di addetto alle lavorazioni, permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi incarichi, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore" con le seguenti: "2 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero un anno di comandante di autosezione e un anno di addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore";

all'articolo 28, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6-bis. Il compenso di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 può essere corrisposto ai volontari di truppa in servizio permanente anche nel caso in cui non possa realizzarsi quanto stabilito all'articolo 10, comma 5 del medesimo decreto. Per il personale trasferito la relativa corresponsione è effettuata dall'ente cedente all'atto del trasferimento"

all'articolo 29, comma quattro, sostituire le parole: "è consentito da parte delle Forze Armate inclusa l'Arma dei Carabinieri" con le altre: "le Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, promuovono";

si valuti la necessità di elevare il volume organico totale del personale della Marina, previsto all'articolo 2, tab. A, atteso che quello già indicato appare inadeguato ai compiti e alle esigenze di assicurare al nostro Paese un ruolo di rilievo nella realizzazione delle forze navali europee e multinazionali";

si valuti, in fine, la necessità di salvaguardare, nella determinazione della alimentazione e nella composizione dei reparti alpini, il radicamento territoriale di tali truppe".

Tale proposta, previo accertamento della sussistenza del numero legale, posta ai voti, è accolta dalla Commissione.


Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 2000 (n. 900)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GUBERT propone l'inserimento, nella formulazione del parere, della seguente osservazione:
"L'incremento del reddito massimo familiare al di sotto del quale si conserva il diritto all'uso dell'abitazione, attualmente previsto in due milioni per ogni familiare a carico oltre il terzo, tenga conto dell'effettivo costo aggiuntivo di ciascuna persona a carico, sulla base delle stime ISTAT sulla spesa media pro-capite delle famiglie ovvero sulla base della determinazione del minimo vitale a fini assistenziali ovvero sulla base del reddito al di sotto del quale, a fini fiscali, una persona è considerata a carico; in estremo subordine, il limite di due milioni sia almeno rivalutato in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita utilizzati anche per la rivalutazione de limite massimo di lire 60.000.000".

Il relatore LORETO condivide la proposta illustrata dal senatore Gubert e contesta il fatto che il limite di reddito non abbia più superato, nel corso degli ultimi annni, l'incremento del tre per cento così come si era cominciato a fare dal 1995. Le motivazioni sono diverse: se cresce secondo l'incremento ISTAT il canone di locazione deve necessariamente essere incrementato anche il limite di reddito al di sotto del quale si conserva il diritto dell'uso dell'immobile. Sottolinea quindi la necessità di un innalzamento del limite di reddito al fine di assicurare una maggiore rete di protezione sociale. Formula infine una nuova proposta di parere dal seguente tenore:
"La Commissione Difesa del Senato,
esaminato nella seduta dell'8 marzo 2001 lo schema di decreto legislativo in titolo esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
che venga rideterminato il limite di reddito di cui all'articolo 2 comma 2 in maniera tale da assicurare la rivalutazione annua dello stesso limite di reddito con l'indice ISTAT oppure con una rivalutazione forfettaria media annua del 3 per cento dello stesso limite a partire dal dicembre 95.
che l'incremento del reddito massimo familiare al di sotto del quale si conserva il diritto all'uso dell'abitazione, attualmente previsto in due milioni per ogni familiare a carico oltre il terzo, tenga conto dell'effettivo costo aggiuntivo di ciascuna persona a carico, sulla base di stime ISTAT sulla spesa media pro-capite delle famiglie ovvero sulla base della determinazione del minimo vitale a fini assistenziali ovvero sulla base del reddito al di sotto del quale, a fini fiscali, una persona è considerata a carico; in estremo subordine, il limite di due milioni sia almeno rivalutato in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita utilizzati anche per la rivalutazione del limite massimo di lire 60.000.000".

Posta ai voti, previo accertamento del numero legale, la proposta di parere è approvata.

Schema di decreto del Presidente della repubblica concernente "Modifica dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, recante regolamento in materia di attuazione della rappresentanza militare" (n. 864)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 5 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382. Esame. Parere favorevole)

Il senatore LORETO riferisce in senso favorevole riguardo alla modifica prospettata dallo schema di decreto in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervento il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di voto favorevole previo accertamento del numero legale. Essa è approvata.


Proposta di nomina del Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (n. 177)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore NIEDDU riferisce alla Commissione illustrando il "curriculum vitae" del candidato e propone l'emissione di un avviso favorevole.

Non essendoci iscritti in discussione generale, il Presidente DI BENEDETTO pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori: AGOSTINI, BATTAFARANO (in sostituzione del senatore Ayala) CAPALDI (in sostituzione della senatrice D'Alessandro Prisco), DI BENEDETTO, GUBERT, LORETO, MANCA, MANFREDI (in sostituzione del senatore Contestabile), MURINEDDU, NIEDDU, PALOMBO, PERUZZOTTI, PETRUCCI, ROBOL.

La Commissione approva all'unanimità dei votanti.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che per i restanti schemi di decreto all'ordine del giorno, la Commissione non potrà esprimere i prescritti pareri in ragione della imminente conclusione della legislatura.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.