AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1999
477ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE
        Intervengono i ministri per le politiche comunitarie Letta e per le riforme istituzionali Maccanico.
        La seduta inizia alle ore 15,15.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
        Il presidente VILLONE formula i migliori auguri al senatore Lubrano di Ricco che ritorna a partecipare ai lavori della Commissione.
        La Commissione si associa.
        Il presidente VILLONE avverte che l’Ufficio di Presidenza ha deliberato l’inserimento nell’ordine del giorno del progetto di atto comunitario n. 33, riguardante il sistema di elezione dei componenti del Parlamento europeo.
        La Commissione prende atto.
        Il senatore PASTORE, relatore sui disegni di legge n. 2941 e connessi, concernenti la XIII disposizione finale della Costituzione segnala l’opportunità, alla luce dalla recente iniziativa intrapresa dagli eredi Savoia, che la Commissione riprenda al più presto l’esame di quei disegni di legge. Ritiene infatti poco dignitoso che il Parlamento sia indotto a riprendere tale esame solo da un eventuale esito positivo della citata iniziativa.
        A quest’ultimo proposito, il senatore BESOSTRI ricorda che il Protocollo annesso alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la cui ritenuta violazione si intende far valere dagli eredi Savoia, è stato oggetto di ratifica da parte dell’Italia, con un’esplicita riserva relativa a quanto previsto dalla XIII disposizione finale della Costituzione.


IN SEDE REFERENTE
(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri
(1392)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionale
(2690)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(3163)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo
–  e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 dicembre.
        Il senatore TAROLLI ribadisce la richiesta, già avanzata nella seduta precedente, di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti. Alla richiesta si associa il senatore MARCHETTI.
        Prende quindi la parola la senatrice PASQUALI che, concordando con la richiesta di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti, si sofferma sulla opportunità di stralciare dal disegno di legge già approvato dalla Camera le disposizioni relative allo Statuto del Trentino Alto-Adige; ricorda, in proposito, che lo stralcio è stato richiesto da un atto di indirizzo recentemente votato dal Consiglio provinciale di Trento. Le disposizioni di cui si richiede lo stralcio, infatti, incidono significativamente su elementi fondamentali dello Statuto, mettendo in questione il carattere «tripolare» dell’organizzazione della regione oggetto, dal prossimo mese di gennaio, dei lavori di un’apposita commissione costituita in seno al consiglio regionale, competente a elaborare chiari indirizzi in materia. Si verrebbe conseguentemente a realizzare una discutibile sovrapposizione tra l’esame dell’iniziativa in titolo e i lavori di questa commissione consiliare, che lo stralcio proposto permetterebbe invece di evitare.

        Ritiene comunque la materia meritevole di un ulteriore approfondimento, che tenga conto delle peculiarità dell’organizzazione della regione Trentino Alto-Adige, le cui funzioni non possono essere ulteriormente penalizzate rispetto alle attribuzioni delle due province autonome di Trento e di Bolzano.
        Il senatore GUBERT dichiara di concordare con la proposta di stralcio appena avanzata, riservandosi di intervenire nel seguito della discussione generale per una più complessiva valutazione delle iniziative in titolo.
        Con riferimento alla proposta di stralcio, il presidente VILLONE segnala che questa deve essere formalizzata in un apposito emendamento.
        Anche il senatore BESOSTRI avanza perplessità sulla formulazione delle disposizioni relative allo Statuto del Trentino Alto-Adige, segnatamente con riferimento a quelle che realizzano una differenza – discutibile sotto il profilo della legittimità – nell’organizzazione e nel funzionamento delle due province autonome.
        Il senatore PINGGERA si riserva di intervenire nel seguito della discussione generale.
        Prende quindi la parola il senatore ANDREOLLI che, concordando con i rilievi mossi dal senatore Besostri, rileva che il sistema appena introdotto per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario mal si adatta alla elezione dei consigli delle due province autonome. In particolare, ritiene difficilmente applicabile la concorrenza tra un voto circoscrizionale con preferenze e la previsione di un voto su liste bloccate per la elezione di un numero di consiglieri che, stando alle disposizioni del provvedimento in esame (n. 4368), potrebbe essere pari al numero complessivo dei componenti del consiglio provinciale.

        Ricorda quindi che la provincia autonoma di Trento, sin dal 1948, ha votato per la elezione del consiglio sulla base di normative proprie. Pur comprendendo le ragioni che motivano la opportunità di adottare una disciplina transitoria, direttamente applicabile, per la elezione dell’Assemblea regionale siciliana, la cui scadenza è prevista per la primavera del 2001, ritiene che simili motivazioni non sussistano con riferimento alle altre regioni e province autonome.
        In ragione delle richieste avanzate nel corso del dibattito, il presidente VILLONE propone di prorogare fino alle ore 14 di mercoledì 22 dicembre il termine di presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge costituzionale n. 4368, già approvato dalla Camera dei deputati, assunto come testo base.
        La Commissione concorda.
        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


(4057-B) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)
        Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.
        Il presidente VILLONE, dopo aver ricordato che sono pervenuti i pareri obbligatori previsti dal Regolamento, pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo come modificato dall’altro ramo del Parlamento, incaricandolo anche di richiedere l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.
        La Commissione approva.


(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie
(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa
(3295)
DEBENEDETTI. – Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale
(3448)
MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 dicembre 1999.
        Si riprende l’esame degli emendamenti, riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.
        Il presidente VILLONE dichiara inammissibili, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 126-bis del Regolamento, gli emendamenti 1.205 e 1.227 (di contenuto identico), 1.220, 1.56, 1.206 e 1.226, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
        A una richiesta del senatore BESOSTRI in ordine alla possibilità di riformulare i citati emendamenti, il presidente VILLONE risponde che eventuali riformulazioni dovranno essere comunque sottoposte alla valutazione della 5ª Commissione.
        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
        
La seduta termina alle ore 15,40.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014
Art. 1.

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dalla vendita della maggioranza delle azioni delle società di capitale controllate dall’Ente locale sono esenti da ogni tipo di imposta».

1.205


Andreolli

1.227  (Identico all’em. 1.205)

Lauro, Pastore

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La vendita del 50 per cento più 1 delle azioni delle società di capitale erogatrici di servizi pubblici locali controllate dall’ente locale è esente da ogni tipo di imposta».

1.220


Lauro, Pastore

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del principio di cui sopra anche alle Società che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari di concessioni di servizi pubblici locali è consentito procedere, entro il 30 giugno 2000, all’adeguamento del valore dei ben e diritti secondo le clausole contrattuali in essere, mediante rivalutazione, sulla base di perizia giurata di stima da redigersi da esperto scelto tra gli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, alle medesime condizioni previste dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997, per la trasformazione in società di capitali delle aziende pubbliche locali. Ai fini della prima applicazione di quanto stabilito nel precedente periodo le società di capitali, che gestiscono servizi pubblici locali procedono, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, all’adeguamento del valore dei beni e diritti strettamente correlati al servizio pubblico gestito mediante rivalutazione dei cespiti alle medesime condizioni previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 per la trasformazione delle aziende pubbliche locali o loro rami in società di capitali. La rivalutazione di cui al periodo precedente non fa stato ai fini della determinazione dell’indennizzo in caso di riscatto anticipato e per le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni.».

1.56


Besostri

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti.».

1.206


Andreolli

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti.».

1.226


Lauro, Pastore