GIUSTIZIA (2a)

SABATO 19 DICEMBRE 1998
369a Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO


Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 9,10.


IN SEDE REFERENTE

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PINTO avverte che si passerà all'esame delle proposte di coordinamento che dovranno intendersi riferite al testo del disegno di legge n.3160, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione.

Il relatore FASSONE illustra le proposte di coordinamento Coord.6.1, Coord.7.1, Coord.11.0.1, Coord.12.1, Coord.15.1 e Coord.15.2.
Riguardo alla prima di tali proposte, osserva come essa sia volta ad allineare il disposto di cui all'articolo 6 del testo in esame alla terminologia utilizzata negli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario.
In merito poi alla proposta Coord. 7.1 il relatore sottolinea come essa miri a prevedere che le sanzioni dell'ammonimento e della censura possano essere applicate con la procedura prevista per la revoca dal nuovo testo dell'articolo 9 della legge n.374 del 1991, evitando il rinvio alla norma in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari anche per le incertezze applicative che potrebbero derivarne.
Per quel che concerne poi la proposta Coord. 12.1, il relatore evidenzia che si tratta di una riformulazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 12, finalizzata ad esplicitare che, ai giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della legge, si applicheranno, in linea generale, tutte le disposizioni della medesima, fatta eccezione, ai fini di un'eventuale conferma, della previsione di cui all'articolo 5, che continuerà ad applicarsi nel testo anteriormente vigente.
Con riferimento infine alla proposta Coord. 15.2, il relatore Fassone, recependo un suggerimento del senatore CIRAMI, la modifica riformulandola nella proposta Coord. 15.2 (Nuovo testo).

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole su tutte le proposte di coordinamento presentate dal relatore.

Il senatore FOLLIERI preannuncia la sua astensione sulla proposta di coordinamento Coord. 15.2 (Nuovo testo).

Il presidente PINTO richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di affrontare il problema di un intervento correttivo riguardante la lettera c-bis) dell'articolo 8 della legge n.374 del 1991, introdotta dall'articolo 6, comma 1, del testo in esame, prospettando in merito l'opportunità di una riflessione su tale argomento in vista dell'esame in Assemblea.

Poste separatamente ai voti sono approvate le proposte di coordinamento Coord. 6.1, Coord. 7.1, Coord. 11.0.1, Coord. 12.1, Coord. 15.1 e Coord. 15.2 (Nuovo testo)

Il presidente PINTO propone infine che la Commissione conferisca mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n.3160, come modificato nel corso dell'esame, proponendo l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 1247-ter. Propone altresì che venga conferito mandato al relatore a procedere alle modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO AL DISEGNO
DI LEGGE N. 3160 COME EMENDATO DALLA
COMMISSIONE

Art. 6.

Al comma 1, alla lettera c-bis), e al comma 2, al capoverso 1-bis, sostituire le parole: «figli o fratelli» con le altre «parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado».
Coord. 6.1
Il Relatore

Art. 7.

Al comma 1, nell'art. 9 ivi richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

Conseguentemente al capoverso 4, dopo le parole «la dispensa» inserire le altre «l'ammonimento, la censura» e dopo le parole «sulla dispensa» inserire le altre «sull'ammonimento, sulla censura», nonché all'art. 8, nell'art. 10 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 1-bis».
Coord. 7.1
Il Relatore

Art. 11.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«11-bis. - 1. All'articolo 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, le parole 'e alla dispensà sono sostituite con le altre 'alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revocà».
Coord. 11.0.1
Il Relatore

Art. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni della presente legge, ai fini dell'eventuale conferma nell'ufficio di giudice di pace di coloro che svolgono le relative funzioni alla data di entrata in vigore della stessa, continuano ad essere richiesti i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente».
Coord. 12.1
Il Relatore

Art. 15.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «salva l'applicazione del principio di cui all'articolo 102, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni» con le altre: «nonché dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
Coord. 15.1
Il Relatore

Al comma 1, alla lettera c), sostituire la parola: «reato» con l'altra: «delitto» e dopo le parole «fino ad un anno» inserire le altre: «non sostituibile».
Coord. 15.2
Il Relatore

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole «fino ad un anno» inserire le altre: «non sostituibile».
Coord. 15.2 (Nuovo testo)
Il Relatore