309 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE
(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia
(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia
(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si procede all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

Il relatore FOLLIERI aggiunge la sua firma all'emendamento 12.0.1 per la parte non preclusa dalla votazione dell'articolo 8 del testo in esame, e rinuncia ad illustrarlo proponendone l'accantonamento.

Conviene la Commissione.

Il relatore FOLLIERI illustra quindi gli emendamenti 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.5 e modifica la prima di tali proposte emendative inserendo dopo le parole «incarico conferitogli, se» le altre «, nello stesso procedimento,».
Il relatore sottolinea come gli emendamenti in questione siano volti ad impedire che il difensore di un determinato imputato, che riveste la qualifica di collaboratore di giustizia, possa assumere la difesa di altra persona, coimputata del medesimo reato o imputata in un procedimento connesso ovvero di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) del codice di procedura penale, quando anche quest'ultima persona appartiene a coloro che collaborano con la giustizia.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 12.0.4, ritenendo peraltro che sarebbe opportuno che il divieto previsto da tale proposta emendativa venisse inserito direttamente nel codice di procedura penale e sottolineando, in particolare, il fatto che questo emendamento sanziona esplicitamente con la nullità degli atti compiuti il mancato rispetto del suddetto divieto.

Segue quindi un breve intervento del senatore CIRAMI il quale evidenzia l'importanza di proposte emendative dirette ad evitare che la presenza di un unico difensore di più collaboranti determini situazioni in cui appare elevato il rischio di concertazioni tali da compromettere la genuinità delle dichiarazioni.

Il relatore FOLLIERI illustra poi gli emendamenti 12.0.6, 12.0.9 - al quale aggiunge la propria firma il senatore CIRAMI -, 12.0.11 e 12.0.14. Modifica quindi l'emendamento 12.0.6, inserendo, nell'articolo 186-bis ivi richiamato, dopo le parole «contenute in » le parole «nel titolo primo di questo libro», e l'emendamento 12.0.9 sopprimendo le parole «altri e diversi».

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.13 e, quanto alle motivazioni che rendono di essenziale importanza una modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale nel senso prospettato da tali proposte, si rifà alle considerazioni che i senatori del Gruppo Forza Italia già ebbero modo di svolgere in sede di discussione sulla riforma dell'articolo 513 dello stesso codice che, originariamente, avrebbe dovuto incidere anche sul tema della modifica del citato articolo 192.

Il senatore VALENTINO aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.12 e rinuncia ad illustrare tale emendamento, nonchè l'emendamento 12.0.10.

Il senatore CIRAMI aggiunge la sua firma all'emendamento 12.0.14 e illustra l'emendamento 12.0.15 volto ad introdurre norme dirette a favorire il fenomeno della dissociazione dall'appartenenza alle associazioni di stampo mafioso, riprendendo un modello che venne già sperimentato con successo nella lotta contro il terrorismo. Va sottolineato che i benefici previsti dalle disposizioni in questione potrebbero essere applicati solo con specifico riferimento a chi risulta imputato, condannato o autore ancora non identificato di reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero a chi risulta indiziato o indiziabile ai sensi della legge n. 575 del 1965; tali benefici non potrebbero quindi applicarsi in relazione alla commissione di delitti diversi da quello della pura e semplice appartenenza all'associazione di stampo mafioso. Scopo dell'emendamento è quello di introdurre misure che possano dare un contributo affinchè soprattutto i giovani siano indotti ad abbandonare una scelta delinquenziale.

Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (n. 267)
(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C02a, 0002o)

Riprende l'esame rinviato nella seduta pomeridiana del 25 giugno scorso.

Il senatore FASSONE, premesso che lo schema di decreto legislativo è obbligatoriamente circoscritto nei suoi contenuti dovendo dare attuazione alla delega recata dalla «legge comunitaria per il 1995-1997», n. 128 del 1998, segnala l'esigenza di una modifica formale nella terza proposizione del preambolo del testo trasmesso dal Governo, nel senso di sostituire le parole «godimento a tempo reale di beni immobili» con le altre «godimento a tempo parziale di beni immobili». Inoltre anche se la direttiva 1994/47/CE resta per sua definizione estranea alle problematiche relative alla determinazione della natura giuridica dei diritti che formano oggetto dei contratti, lo schema di decreto si riferisce costantemente alla figura dell'acquirente e del venditore. Pertanto non appare improprio ritenere che la disciplina dettata dallo schema esclude di fatto l'applicabilità della disciplina stessa alle locazioni.

Segue una breve interruzione del senatore BUCCIERO il quale ritiene invece che non solo la direttiva in parola si riferisca anche a tipologie diverse da quelle che riguardano diritti reali, come si può evincere dal punto 6 dei «considerando», o anche dall'articolo 1 della direttiva medesima, ma che l'adozione dello schema di decreto in esame rappresenti una preziosa occasione per regolamentare i variegati tipi di multiproprietà, come - tra gli altri - quella delle quote alberghiere - che attualmente si presentano nella realtà contemporanea. Non gli appare inoltre opportuno affrontare soltanto uno degli aspetti della cosiddetta multiproprietà senza la certezza che la maggior tutela dell'acquirente possa essere assicurata in ognuna delle altre più complesse combinazioni di negozi giuridici che nella stessa materia potrebbero essere adottati dal venditore.

Il senatore FASSONE, ripreso il proprio intervento, segnala la opportunità di inserire tra gli elementi che il contratto deve obbligatoriamente contenere, anche la menzione del divieto di esigere o di ricevere acconti o caparre prima del termine di cui all'articolo 6 del provvedimento in titolo: tale inclusione è chiaramente consentita dalla direttiva che lo schema si propone di attuare, al suo articolo 6. Aggiunge, infine, che in tema di sanzioni l'articolo 12 dovrebbe essere adeguatamente calibrato in relazione alle violazioni ivi previste; deve essere altresì considerata la sanzione accessoria della sospensione rispetto alle caratteristiche dell'attività commerciale o professionale esercitata, in maniera da prevedere misure adeguate.

Il senatore RUSSO, pur non nascondendo una certa delusione per i contenuti limitati del testo trasmesso dal Governo, non può tuttavia che prendere atto come la limitatezza dei contenuti derivi dalla portata circoscritta della delega di cui il provvedimento si propone l'attuazione. In questo contesto vi sono, comunque, alcune esigenze di miglioramento: tra queste il senatore Russo segnala l'esigenza di chiarire che le forme di tutela proposte per la parte acquirente valgono per qualunque contratto di godimento a tempo parziale, mentre resta sempre da sciogliere il nodo relativo all'applicabilità di tali garanzie anche ai diritti personali di godimento. Aggiunge, poi, con riferimento all'articolo 3 dello schema, concernente i requisiti del contratto, che il comma 2 elenca gli elementi che il contratto deve contenere senza comminare la sanzione in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dall'articolo stesso: occorrerebbe pertanto chiarire se anche la mancanza di tali requisiti determina la nullità. Altro aspetto riguarda la mancanza di norme sugli effetti della trascrizione del contratto e quindi sulla opponibilità ai terzi. Prosegue esprimendo grande apprezzamento per lo schema di parere messo a disposizione dal relatore Cortelloni, prefigurando alcune modifiche dirette sia a chiarire che la insufficiente estensione normativa dello schema di provvedimento è conseguenza della configurazione della legge di delegazione, sia a puntualizzare che la mancanza di un esplicito riferimento ai diritti reali sembrerebbe non escludere l'applicabilità della disciplina ai diritti personali di godimento. Conclude segnalando infine che un'interpretazione stringente dell'articolo 3 dello schema dovrebbe portare a redigere per iscritto a pena la nullità anche alcuni contratti, anche quelli di affitto stagionale, per i quali finora la forma scritta non è mai stata richiesta: anche in tal caso occorrerebbe un chiarimento.

Il senatore GRECO, dopo aver ricordato che il senatore Centaro ha già fatto pervenire al relatore alcune osservazioni scritte, rileva che la sua parte politica è convinta della reale necessità del provvedimento in discussione, anche se vi sono alcune puntuali richieste di modifica che egli rappresenta al relatore. All'articolo 3, al comma 2 lettera d), sarebbe necessario sostituire la parola «vendita» con le altre «alienazione e cessione; all'articolo 5, al comma 3, le parole «data di arrivo» andrebbero modificate in «data di conoscenza legale»; inoltre, all'articolo 7, appare opportuno rafforzare le garanzie prestate dal venditore prolungando il termine di garanzia fino al trasferimento del diritto, pena la restituzione del doppio della caparra; l'articolo 12, infine, a giudizio del senatore Greco, andrebbe riformulato per la parte relativa all'ammontare delle sanzioni che andrebbero notevolmente aumentate nel minimo e nel massimo; è opportuno, inoltre, una modifica al comma 2 per inserire il concetto di recidiva in luogo di ripetuta violazione.

Il senatore BUCCIERO, con riferimento specifico all'articolo 12 dello schema di provvedimento, ricorda che il testo varato dalla Commissione per il disegno di legge n.. 2570, in tema di depenalizzazione, ha previsto - su proposta del senatore Caruso - l'istituzione di un'apposita anagrafe per il monitoraggio delle ripetizioni di violazioni amministrative.

Il senatore CARUSO Antonino condivide le affermazioni del senatore Russo che considera espressione di quelle esigenze di approfondimento che avevano lui stesso indotto a chiedere una pausa per una più approfondita riflessione. Ribadisce la propria insoddisfazione per lo schema trasmesso dal Governo e si dichiara convinto che tale provvedimento soffra di una eccessiva limitatezza che non potrà non avere effetti negativi sulla sua capacità di regolare la situazione della multiproprietà.

Il senatore BUCCIERO ritiene, invece, che la delega recata dalla «legge comunitaria per il 1995-1997» sia idonea per predisporre un decreto legislativo delegato suscettibile di affrontare la complessa tematica della multiproprietà in modo onnicomprensivo.

Il presidente SENESE rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,35.


EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 3 sostituire le parole da: «e che per i fatti concernenti la responsabilità di» sino alla fine, con le altre: «Il verbale, per le parti che concernono fatti estranei all'oggetto del procedimento penale nel corso del quale esso è assunto, è coperto da segreto fino a che il segreto permane relativamente agli atti dei diversi procedimenti penali cui dette parti rispettivamente afferiscono; di esso è comunque vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».
12.900
Il Relatore

All'emendamento 12.900, sostituire la parte dall'inizio fino alle parole: «codice di procedura penale» con le altre: «Al comma 1 nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 3 sostituire la parola da «che è inserito» sino alla fine con le altre: «che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2 del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamene e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale».
12.900/2
Russo

All'emendamento 12.900 sostituire le parole da «Il verbale» sino a «codice di procedura penale» con le altre: «esclusivamente per le parti concernenti il procedimento. Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione è conservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto alla sua redazione e può essere consultato da ciascuna autorità giudiziaria procedente o che coordina le indagini per i fatti di cui alle dichiarazioni ivi contenute. Di esso è comunque vietata la pubblicazione integrale ai sensi dell'articolo 114 del codice di procedura penale».
12.900/1
Centaro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Costituisce motivo di non concessione o revoca delle speciali misure di protezione e dei benefici tutti della presente legge l'accertamento della inattendibilità, del mendacio o della reticenza anche parziale, o della inaffidabilità del collaboratore».
12.0.1
Cirami

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 106 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

“4-bis. Il difensore di fiducia o di ufficio, nonchè il sostituito nominato ai sensi dell'articolo 97, comma 4, è tenuto a non accettare l'incarico conferitogli, se abbia già assunto la difesa di un coimputato del medesimo reato o di persona imputata in un procedimento connesso ovvero di persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), quando essi appartengono a coloro che collaborano con la giustizia”».
12.0.2
Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il titolo dell'articolo 106 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Incompatibilità e divieto della difesa di più imputati nello stesso procedimento, ovvero in un procedimento connesso o collegato”».
12.0.3
Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. È vietata l'assunzione della difesa di più collaboratori di giustizia che riferiscano sugli stessi fatti o su fatti connessi, pena la nullità degli atti compiuti».
12.0.4
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti, Cirami

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 105 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

“4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonchè del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis.”».
12.0.5
Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

Nel titolo primo del libro terzo del codice di procedura penale prima dell'articolo 187 è inserito il seguente:

“Art. 186-bis. - (Osservanza). - 1. Le disposizioni contenute in questo libro si osservano nel corso dell'intero procedimento e quando vengono disposte le misure cautelari personali, nonchè nell'udienza preliminare”».
12.0.6
Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione”.
4. Non possono costituire elemento esclusivo di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12».
12.0.7
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso a norma dell'articolo 210 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova, estranei alle dichiarazioni stesse, di natura diversa, acquisiti nel medesimo processo, che ne confermano l'attendibilità”».
12.0.8
Centaro, Scopelliti, Pera, greco, Cirami

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri e diversi elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”».
12.0.9
Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. In ogni stato e grado del procedimento le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutabili solo se il loro contenuto è confermato da altri elementi di prova non costituiti esclusivamente o essenzialmente da dichiarazioni rese da soggetti che si trovino nella stessa condizione processuale».
12.0.10
Valentino

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Gli altri elementi di prova, confermativi dell'attendibilità, non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese dalle persone di cui ai commi 3 e 4”».
12.0.11
Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Gli altri elementi di prova non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese da altro coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12”».
12.0.12
Lisi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, si applicano anche nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare”».
12.0.13
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 273, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «gravi indizi di colpevolezza», sono aggiunte le seguenti: «Le dichiarazioni rese dal computato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede,nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2, lettera b), sono valutate unitamente agli altri e diversi indizi di colpevolezza».
12.0.14
Il Relatore

Dopo la sezione II inserire la seguente:

Sezione II-bis

Nuove norme a favore di chi si dissocia dalla mafia.

Art. 12-bis.
(Condotte di dissociazione)

1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dalla mafia il comportamento di chi, imputato o condannato ovvero autore ancora non identificato di reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero indiziato o indiziabile ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, definitivamente abbandona l'associazione di tipo mafioso cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio delle finalità e dei metodi di cui al citato articolo 416-bis del codice penale.
2. Le disposizioni della presente legge operanti con riferimento alla mafia si applicano anche ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 12-ter
(Diminuzioni di pena. Sospensione delle misure di prevenzione)

1. Nei confronti di chi risulta essersi dissociato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, la pena per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale è diminuita di un terzo.
2. Le diminuzioni di pena indicate al comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, del concorso formale e della continuazione; esse sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. Sulla sussistenza della dissociazione si pronuncia il giudice competente per la fase processuale in corso, il quale applica le diminuzioni. La Corte di cassazione provvede ai sensi dell'articolo 619, comma 3, del codice di procedura penale.
3. Nei confronti di chi, indiziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si dissocia ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sospese le misure di prevenzione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 575 del 1965.

Art. 12-quater
(Diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva)

1. Le pene inflitte per uno o più reati di cui al comma 1 dell'articolo 2 con sentenza divenuta definitiva prima della data di entrata in vigore della presente legge sono diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purchè entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1.
2. Il provvedimento è preso con ordinanza del giudice dell'esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 12-quinquies
(Dichiarazione di dissociazione successiva
all'entrata in vigore della legge)

1. Se il soggetto che si trova in una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 intende rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, ovvero integrare quelle già rese, può chiedere di esercitare tale facoltà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge al pubblico ministero presso il giudice competente per la fase processuale in corso, ovvero al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero al procuratore nazionale antimafia.
2. Le dichiarazioni raccolte ai sensi del comma 1 sono trasmesse immediatamente al giudice competente per territorio.
3. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame tutti gli elementi necessari per la decisione.

Art. 12-sexies
(Revoca)

1. Le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette nuovamente uno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.
2. Alla revoca provvede il giudice competente per la fase processuale in corso ovvero il giudice dell'esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 12-septies
(Cumulo)

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di cui al comma 1 dell'articolo 2, a ciascuna delle quali è stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non può eccedere gli anni venti di reclusione. La pena così determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 663 del codice di procedura penale.

Art. 12-octies
(Applicabilità delle norme)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi entro il 30 giugno 1996 o la cui permanenza cessa entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

Art. 12-nonies
(Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva)

1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore ad anni tre, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati di cui all'articolo 1, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata inferiore ad anni tre, e che si sia dissociata ai sensi della presente legge, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per anni cinque qualora accerti che la persona intenda sottoporsi ad un programma socio-riabilitativo previsto dall'articolo 10.
2. La sospensione dell'esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede. All'istanza è allegata certificazione rilasciata dal Ministero di grazia e giustizia attestante il tipo di programma socio-riabilitativo da seguire, l'indicazione della struttura ove eseguirlo e le modalità di realizzazione.
3. Qualora l'ordine di carcerazione non sia stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide in ogni caso entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 12-decies
(Estinzione del reato. Revoca della sospensione)

1. Se il condannato attua completamente il programma socio-riabilitativo e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette nessuno dei delitti di cui all'articolo 1 nè altro delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.
2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo o mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette uno dei delitti previsti dal medesimo comma.

Art. 12-undecies
(Definizione del programma socio-riabilitativo)

1. Il Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce il programma socio-riabilitativo personalizzato che prevede iniziative volte ad un pieno inserimento sociale del dissociato dalla mafia attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.
2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale del soggetto che ad esso si sottopone. Il programma è attuato presso strutture riabilitative iscritte in un albo nazionale tenuto dal Ministero di grazia e giustizia.
3. Per tutti i soggetti che seguono un programma socio-riabilitativo in regime di sospensione del provvedimento o dell'esecuzione della pena la struttura riabilitativa interessata trasmette, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione, secondo modalità definite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso.

Art. 12-duodecies
(Strutture riabilitative autorizzate. Convenzioni)

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un albo degli enti pubblici e privati che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei dissociati dalla mafia, che agiscono senza fini di lucro e si pongono come obiettivi lo sviluppo socio-culturale della personalità, la formazione professionale e l'orientamento al lavoro dei predetti soggetti. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate al presente articolo ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
c) personale sufficiente ed esperto nelle problematiche relative agli aspetti di natura psicologica e sociologica connessi al coinvolgimento in associazioni di stampo mafioso e al successivo abbandono delle finalità e dei metodi che caratterizzano tali associazioni, nonchè al reinserimento in un contesto sociale eventualmente a rischio.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono definiti eventuali requisiti specifici richiesti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.
3. I responsabili degli enti di cui al presente articolo possono autorizzare persone idonee a frequentare le strutture di riabilitazione allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
4. L'esercizio delle funzioni di riabilitazione e reinserimento indicate nel presente articolo è regolato da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero di grazia e giustizia e gli enti di cui al comma 1. Le convenzioni devono essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro di grazia e giustizia.
5. L'attività degli enti di cui al comma 1 in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero di grazia e giustizia il quale ultimo esercita funzioni di controllo e resta in ogni caso competente per la definizione e l'attuazione degli aspetti relativi alla sicurezza delle persone sottoposte ai programmi di riabilitazione e delle loro famiglie.

Art. 12-terdecies
(Concessione di strutture appartenenti allo Stato)

1. Agli enti di cui all'articolo 11 possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, ovvero confiscati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al fine di destinarli a centri di riabilitazione dei dissociati dalla mafia, nonchè per realizzare centri e case di lavoro per tali soggetti al termine del programma di riabilitazione.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Art. 12-quattuordecies
(Concessione delle strutture degli enti locali)

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonchè i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti di cui all'articolo 11 beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di recupero e reinserimento anche lavorativo dei dissociati.
2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene.
12.0.15
Cirami