595ª Seduta pubblica
Giovedì 17 marzo 2016 alle ore 09:31
Santini (PD).
L'Assemblea ha approvato il ddl n. 1894, recante istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Il testo passa alla Camera.
Il ddl istituisce la giornata della memoria delle vittime della mafie il 21 marzo, data di inizio della primavera e perciò simbolo di rinascita e speranza. L'iniziativa è occasione per restituire centralità al tema della lotta alle mafie e per promuovere la cultura della giustizia e della legalità.
Nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale. Dopo la replica del relatore, sen. Campanella (SI-SEL), e del Vice Ministro dell'interno Bubbico, sono stati approvati gli emendamenti 1.104 del sen. Calderoli (LN), che sopprime nel titolo l'aggettivo "innocenti" riferito alle vittime, e 1.100 (testo 2) della sen. Moronese (M5S) e altri, che promuove iniziative degli istituti scolastici per sottolineare il valore sociale della lotta alla mafia e conservare una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche. Hanno svolto dichiarazione di voto finale a favore del ddl i sen. Stefano (Misto), Consiglio (LN), Falanga (AL-A), De Cristofaro (SI-SEL), Marinello (AP), Vilma Moronese (M5S), Caliendo (FI-PdL), Nerina Dirindin (PD). Il sen. Di Maggio (CoR) ha annunciato l'astensione.
L'Assemblea ha avviato l'esame, nel testo proposto dalla Commissione, del ddl n. 1870, delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, sen. Lepri (PD), ha sottolineato l'importanza della riforma che trasforma il Terzo settore in una categoria giuridica, e ha preannunciato un emendamento del Governo volto a istituire la fondazione Italia sociale.
L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro un anno, uno o più decreti di riforma del Terzo settore, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale. Per Terzo settore si intende il complesso di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che promuovono e realizzano, in attuazione del principio di sussidiarietà, attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. La Commissione ha precisato che i decreti attuativi non si applicano alle fondazioni bancarie che concorrono al perseguimento delle finalità della legge e che, dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Qualora maggiori oneri non trovino compensazione all'interno delle amministrazioni competenti, i decreti sono emanati dopo provvedimenti legislativi che stanzino le risorse necessarie. L'articolo 2 richiama, tra i principi generali della delega, la garanzia più ampia del diritto di associazione, il riconoscimento dell'iniziativa economica privata che concorra ad elevare la tutela dei diritti civili e sociali, la tutela dell'autonomia statutaria, la semplificazione della normativa vigente. L'articolo 3 riguarda il riordino del titolo II del libro primo del codice civile: la Commissione ha previsto che siano definite le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e ha introdotto la disciplina della trasformazione diretta e fusione tra associazioni e fondazioni. L'articolo 4 riguarda il riordino e la revisione della disciplina e del codice del Terzo settore: la Commissione ha precisato i criteri per differenziare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, prevedendo un elenco nazionale, e ha valorizzato le reti associative di secondo livello. L'articolo 5 riguarda attività di volontariato, promozione sociale e mutuo soccorso. La Commissione ha introdotto criteri specifici per favorire le organizzazioni di soli volontari e per rivedere il sistema, la gestione e la programmazione dei centri di servizio per il volontariato. Il sistema degli Osservatori sarà superato con l'istituzione del Consiglio nazionale del terzo settore. L'articolo 6 precisa che l'impresa sociale, quale organizzazione che destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie in analogia con le cooperative a mutualità prevalente, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il coinvolgimento dei dipendenti e utenti, rientra a pieno titolo nel complesso degli enti del Terzo settore. L'articolo 7 riguarda le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore che sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile. L'articolo 8 istituisce il servizio civile universale che, finalizzato alla difesa non armata della patria, viene aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornati in Italia. La Commissione ha attribuito allo Stato la funzione di programmazione, organizzazione e controllo. L'articolo 9 mira a ridefinire e semplificare le misure agevolative e di sostegno e la fiscalità di vantaggio. La Commissione ha previsto l'istituzione di nuovi fondi. L'articolo 10 reca disposizioni finanziarie e finali, l'articolo 11 prevede una relazione annuale alle Camere.
La Lega Nord, rilevando l'eccessiva genericità della delega, ha avanzato una pregiudiziale di costituzionalità. Sulla votazione della pregiudiziale è mancato per tre volte il numero legale: apprezzate le circostanze il Presidente ha rinviato il seguito dell'esame a martedì prossimo.