589ª Seduta pubblica
Mercoledì 9 marzo 2016 alle ore 16:32
L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 1738, nel testo proposto dalla Commissione,recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
Nella seduta antimeridiana del 3 marzo il relatore, sen. Cucca (PD), ha illustrato il provvedimento e si è svolta la discussione generale.
L'articolo 1 stabilisce in un anno la durata della delega che è volta a prevedere un'unica figura di giudice onorario e a disciplinare le modalità di accesso, il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la durata massima dell'incarico, la responsabilità disciplinare, la formazione professionale. È prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda 2.500 euro, i casi di decisione secondo equità. L'articolo 2 prevede il superamento della distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace che sono ridenominati "giudici onorari di pace" e confluiscono tutti nell'ufficio del giudice di pace. Analoga operazione è prevista per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata "ufficio dei vice procuratori onorari". L'articolo prevede inoltre la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative corrispondenti al cosiddetto ufficio del processo, al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle funzioni e con possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori di minore complessità. La Commissione ha precisato i requisiti e i titoli preferenziali per la nomina e i casi tassativi in cui è consentito al presidente di tribunale di procedere all'applicazione non stabile dei giudici onorari di pace che abbiano maturato il primo quadriennio. L'articolo 3 riguarda la procedura per l'esercizio della delega; l'articolo 4 il regime delle incompatibilità; l'articolo 5 il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace; l'articolo 6 prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. L'articolo 7, introdotto dalla Commissione, detta disposizioni per le Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 1 è stato accantonato con l'emendamento 1.12 della sen. Stefani (LN), di cui il relatore ha chiesto la riformulazione. Il testo di modifica prevede la possibilità di ampliare la competenza del giudice di pace nel settore penale. All'articolo 2, sono stati approvati gli emendamenti del relatore: 2.701 (testo corretto), il quale prevede che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni sia riconosciuto un titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato; 2.700, che esclude nuovi oneri per finanza pubblica derivanti dalla disposizione sull'applicazione non stabile del giudice onorario; 2.320 (testo 2) che prevede la possibilità per i magistrati onorari in servizio di essere confermati nell'incarico per quattro mandati, ciascuno di durata di quadriennale. Si prevede che nel corso del quarto mandato i giudici onorari possano svolgere compiti inerenti all'ufficio per il processo. E' stato approvato anche l'emendamento 2.229 (testo 2) dei sen. Erika Stefani e Centinaio (LN): prevede che per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore dei decreti delegati ai magistrati onorari continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni sugli illeciti disciplinari di cui alla legge n. 374 del 1991. Dopo un lungo dibattito, il relatore ha ritirato l'emendamento 2.303 (testo 2), che prevedeva il riconoscimento della conclusione, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari quale titolo di preferenza assoluta per la nomina a magistrato onorario: i Gruppi FI-PdL, M5S, AP, CR e SI-SEL si sono opposti ad una proposta che contrasta con una trasparente selezione di merito e favorisce il nepotismo. Sono stati accantonati l'emendamento 2.311 (testo 2)/3 del sen. Caliendo (FI-PdL) e l'emendamento 2.311 (testo 2) del relatore, che detta principi e criteri per superare disparità nel trattamento economico dei magistrati onorari. Il subemendamento, nella riformulazione proposta dal relatore che attende il parere della Commissione bilancio, prevede che gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare sono individuati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica con riferimento al superamento della media di produttività dei magistrati dell'ufficio.