567ª Seduta pubblica
Giovedì 28 gennaio 2016 alle ore 09:33
L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 2081, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, e connessi.
Il Capo I (articoli da 1 a 10) introduce l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale; disciplina le modalità per la costituzione delle unioni civili e ne delinea le cause di impedimento; definisce diritti e doveri derivanti dall'unione; estende alle parti le disposizioni in materia di diritti successori dei coniugi; permette alla parte dell'unione civile di ricorrere all'adozione non legittimante nei confronti del figlio naturale dell'altra parte; disciplina lo scioglimento dell'unione. Il Capo II (articoli da 11 a 23) definisce la convivenza di fatto; stabilisce doveri di reciproca assistenza, diritti di permanenza nella casa comune di residenza, l'obbligo di mantenimento in caso di cessazione; parifica i diritti del convivente superstite a quelli del coniuge superstite; enuncia le cause di nullità del contratto di convivenza.
Nella seduta del 14 ottobre 2015 il Presidente della Commissione giustizia ha riferito sui lavori, non conclusi, in sede referente.
Hanno presentato pregiudiziali di costituzionalità i sen. Sacconi (AP); Giovanardi, Quagliarello, Compagna, Giovanni Mauro (GAL); Malan (FI-PdL); Bruni (CR); Erika Stefani (LN). Hanno illustrato questioni sospensive i sen. Giovanardi (GAL), Marinello (AP) e Centinaio (LN).
Secondo i Gruppi Area Popolare, Grandi Autonomie e Libertà, Forza Italia, Conservatori e Riformisti e Lega Nord, la perfetta coincidenza tra matrimonio e unioni civili, sancita dal ddl n. 2081, è in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione che considera la famiglia una società naturale fondata sul matrimonio, con finalità procreative. Diverse sentenze della Corte costituzionale hanno negato l'interpretazione estensiva della disposizione: le unioni di omosessuali, dunque, non possono essere equiparate a famiglie, che hanno il diritto e il dovere di educare i figli e che la Repubblica agevola con misure economiche. Inoltre, l'estensione della pensione di reversibilità comporta oneri di difficile previsione, in contrasto con la clausola di copertura finanziaria fissata dall'articolo 81 della Costituzione. Infine, sul piano procedurale, l'interruzione dei lavori in sede referente costituisce una violazione dell'articolo 72 della Costituzione, in base al quale i ddl sono esaminati prima in Commissione poi in Assemblea e approvati articolo per articolo e con votazione finale. I presentatori delle pregiudiziali e delle sospensive hanno criticato in modo particolare la norma sulle adozioni, rilevando che il diritto del minore di essere cresciuto da una famiglia di genitori di sesso diverso dovrebbe prevalere sui desideri degli adulti.