550ª Seduta pubblica
Mercoledì 9 dicembre 2015 alle ore 16:35
L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 859-1357-1484-1553-B, introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, sen. Cucca (PD), nell'illustrare il testo licenziato dalla Camera, ha rilevato incongruenze nella previsione dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza, nell'applicazione della diminuente (la Camera ha eliminato l'ipotesi di riduzione della pena in caso di concorso di più persone) e nella sospensione della patente, che dopo il passaggio alla Camera non è più pena accessoria bensì sanzione amministrativa.
L'articolo 1 punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose). È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni (il testo del Senato prevedeva un minimo di sette anni) l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 (ma non superiore a 1,5 grammi per litro), che abbiano superato specifici limiti di velocità; che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; che abbiano effettuato sorpassi azzardati. La pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima. La Camera ha previsto invece che la pena è aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore. Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse è aumentata fino al triplo; il limite massimo viene stabilito in 18 anni. E' prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga: la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può, comunque, essere inferiore a cinque anni. L'articolo 2 introduce il reato di lesioni personali stradali. Le lesioni personali stradali gravi sono sanzionate con la pena della reclusione da tre a cinque anni; le gravissime con la reclusione da quattro a sette anni. La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni e da due a quattro anni, quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del codice della strada individuate per l'omicidio stradale. E' prevista una diminuzione di pena fino alla metà nel caso in cui all'evento lesivo concorra la condotta colposa della vittima. Qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, è aumentata fino al triplo, con il limite massimo dei sette anni. In caso di fuga del conducente la pena è aumentata da un terzo a due terzi con un minimo di pena di tre anni di reclusione. La Camera dei deputati ha soppresso il nuovo articolo del codice penale, introdotto dal Senato, concernente la revoca della patente: analoga disciplina è stata collocata all'interno del codice della strada. L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento del codice penale con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) e lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale). L'articolo 4 reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. L'articolo 5 reca modifiche di coordinamento del codice di procedura penale, volte a prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di omicidio colposo stradale; a prevedere l'arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime; ad aggiungere i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali tra quelli per i quali è possibile per il pubblico ministero chiedere, per una sola volta, la proroga del termine di durata delle indagini preliminari. Altre disposizioni di coordinamento (articoli 6 e 7) interessano la disciplina del Codice della strada e la competenza penale del giudice di pace. L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quella quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Respinta la pregiudiziale di costituzionalità, avanzata dal sen. Caliendo (FI-PdL), è iniziata la discussione generale, alla quale hanno partecipato i sen. De Cristofaro (SEL); Palma, Scilipoti Isgrò, Carraro (FI-PdL); Serenella Fucksia, Ciampolillo, Buccarella (M5S); Crosio, Erika Stefani (LN); Di Maggio (CR); Mazzoni (AL); Mussini (Misto); Giovanardi (AP).
Tutti i senatori intervenuti, richiamando il parere espresso all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali, hanno espresso forti dubbi sulla rispondenza delle nuove fattispecie di reato al canone di ragionevolezza e sulla congruità del diverso regime sanzionatorio rispetto al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. In particolare, Misto-SEL ha affermato che il legislatore non dovrebbe affrontare questioni complesse, che destano allarme sociale, con risposte emotive e demagogiche. Le statistiche mostrano che negli ultimi anni il numero degli incidenti stradali è diminuito grazie alla prevenzione, non all'inasprimento delle sanzioni. FI-PdL ha osservato che, al di là delle intenzioni propagandistiche, il ddl è inapplicabile e sarà dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale per l'irragionevolezza di diverse norme e la disparità di trattamento di condotte identiche. M5S ha rilevato la schizofrenia del legislatore, incapace di un intervento sistematico, coordinato e ragionevole per sanzionare più efficacemente le condotte colpose. LN ha rilevato che il testo licenziato dalla Camera non ha riscontri nella legislazione europea e ha sottolineato l'importanza dell'educazione e della prevenzione. CR e AL hanno invocato un inasprimento delle sanzioni rispettoso dei principi costituzionali. AP ha invitato il Governo a correggere il testo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi ha presentato un maxiemendamento, interamente sostitutivo del testo modificato dalla Camera, sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia.
La Conferenza dei Capigruppo ha organizzato la discussione sulla fiducia, che avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani. Le dichiarazioni di voto inizieranno intorno alle ore 11.