438ª Seduta pubblica
Mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 09:36
L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 1577, nel testo proposto dalla Commissione, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria, è articolato in quattro capi: il capo I riguarda le semplificazioni amministrative, il capo II l'organizzazione, il capo III il personale, il capo IV la semplificazione normativa. L'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti per garantire la totale accessibilità on line alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione. L'articolo 2 delega il Governo a riordinare la disciplina in materia di conferenza dei servizi. L'articolo 3 disciplina il silenzio assenso tra amministrazioni statali. L'articolo 4 prevede una delega per individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso. L'articolo 5 modifica la disciplina dell'autotutela amministrativa. L'articolo 6 delega il Governo a riordinare e semplificare le disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. L'articolo 7 reca deleghe per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici. L'articolo 8 delega il Governo a riordinare funzioni e finanziamento delle camere di commercio. L'articolo 9 prevede una delega in materia di dirigenza pubblica e valutazione di rendimento dei pubblici uffici. L'articolo 10 promuove orari di lavoro flessibili. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 recano criteri di semplificazione e deleghe in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, riordino dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. L'articolo 15 prevede una delega per sopprimere decreti ministeriali e regolamenti che abbiano ostacolato l'attuazione di norme di legge. L'articolo 16 prevede una clausola di salvaguardia per le province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 17 prevede che dall'attuazione della legge e dei decreti legislativi non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. Nella seduta pomeridiana di ieri sono stati approvati, con emendamenti, gli articoli 7 e 8.
All'articolo 9 sono stati approvati gli emendamenti del relatore 9.700 e 9.701, che prevedono l'inquadramento dei dirigenti delle camere di commercio nel ruolo unico delle regioni, anziché dello Stato, e sopprimono il superamento degli automatismi nella valutazione dei risultati. Approvato anche l'emendamento 9.321 (testo 2), a prima firma del sen. Casini (NCD-UDC), che esclude la confluenza della carriera diplomatica nel ruolo unico dei dirigenti statali, e gli emendamenti 9.416 (testo 2) e 9.419 della sen. Lanzillotta (PD), che fissano in quattro anni la durata degli incarichi dirigenziali, rinnovabili per ulteriori due anni La proposta di stralciare la norma sull'abolizione dei segretari comunali, avanzata dalla sen. De Petris (SEL) a tutela di un presidio di legalità, è stata invece respinta.