428ª Seduta pubblica
Martedì 14 aprile 2015 alle ore 11:01
L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 1854 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il decreto-legge si compone di 21 articoli, ripartiti in cinque capi.
La relatrice, sen. Ginetti (PD), ha riferito sugli articoli volti a rafforzare la normativa penale in materia di terrorismo internazionale. L'articolo 1 prevede la pena della reclusione da cinque a otto anni per il delitto di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale e inserisce, nel codice penale, un nuovo delitto - organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo - punito con la reclusione da cinque a otto anni. La nuova fattispecie trova applicazione purché non ricorrano le ipotesi di associazione o arruolamento con finalità di terrorismo. E' punito con la reclusione da cinque a dieci anni anche colui che, pur essendosi addestrato da solo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati al terrorismo internazionale. E' prevista un'aggravante (aumento della pena fino a un terzo) quando l'addestramento o l'istruzione avvengano attraverso strumenti telematici o informatici. L'articolo 2 introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso internet dei cosiddetti "foreign fighters". E' introdotta un'aggravante speciale per il reato di istigazione a commettere i reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato e per l'apologia di reato. I delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso sono inseriti fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Sono autorizzate le cosiddette intercettazioni preventive anche in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche. Il procuratore della Repubblica, ove ciò sia indispensabile per la prosecuzione delle attività di prevenzione, in deroga alla disciplina generale, può consentire la conservazione dei dati di traffico acquisiti, anche telematico, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. L'articolo 3 è diretto a realizzare un completo adeguamento dell'ordinamento alle previsioni introdotte dal regolamento europeo n. 98 del 2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. L'articolo 4 interviene sul codice antimafia e sul testo unico in materia di immigrazione per estendere le misure di prevenzione e espulsione dallo Stato. L'articolo 4-bis dispone che, al fine di agevolare le indagini, nei procedimenti relativi ai reati in materia di terrorismo i dati relativi al traffico telefonico e telematico degli indagati siano conservati dal fornitore sino al 31 dicembre 2016. L'articolo 6 estende la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi e introduce in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. L'articolo 6-bis modifica la disciplina sui collaboratori di giustizia. L'articolo 7 interviene sulle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, esentando le forze di polizia dall'osservanza delle norme sul trattamento dei dati. L'articolo 8 interviene sulla disciplina funzionale e processuale del personale dei servizi, prevedendo una speciale clausola di non punibilità. Gli articoli 9 e 10 prevedono l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo.
Il relatore, sen. Maran (PD), nel riferire sulle disposizioni più attinenti alla politica estera, ha rilevato che il provvedimento conferma l'approccio multilateralista dell'Italia, che si connota per lo sforzo volto a coniugare la dimensione militare con quella civile. Gli articoli 11, 12 e 13 confermano l'autorizzazione di spesa, sino al 30 settembre 2015, per la partecipazione italiana alle missioni internazionali, che sono raggruppate sulla base di criteri geografici: Europa (Georgia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Albania, Cipro e Mediterraneo), Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi), Africa (Libia, Mali, Corno d'Africa, Repubblica Centrafricana). Il personale militare impegnato all'estero diminuisce, passando da 4207 a 3650 unità. Il prosieguo della operazione militare dell'Unione europea anti-pirateria denominata Atalanta è subordinata alla valutazione degli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India. L'articolo 14 autorizza una spesa di circa due milioni di euro per interventi urgenti a favore della popolazione locale, disposti dai comandanti dei contingenti militari che partecipino alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa e Libia. Gli articoli 17 e 18 autorizzano una spesa di 240,6 milioni di euro per iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
Il relatore, sen. Vattuone (PD), si è soffermato sulle disposizioni di maggiore interesse per la difesa: l'articolo 5 proroga fino al 30 giugno 2015 il Piano di impiego operativo sull'utilizzo di un contingente militare per il controllo del territorio, incrementandolo di milleottocento uomini a fini di prevenzione del terrorismo. Un ulteriore contingente militare di seicento unità garantirà i servizi di sicurezza del sito "Expo 2015". E' autorizzata la spesa di circa 40 milioni di euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale e sono disciplinate le modalità di utilizzo di droni con finalità di pubblica sicurezza e di contrasto del terrorismo. Tra le operazioni militari di particolare rilievo, il relatore ha segnalato la nuova missione NATO in Afghanistan denominata Resolute Support Mission, l'impegno contro l'ISIS in Medio Oriente, la partecipazione alla missione NATO a protezione dell'area baltica. Per quanto riguarda l'area africana, è stata anticipata a febbraio la partecipazione alla missione EUBAM Libya.
Le pregiudiziali di costituzionalità avanzate dai sen. Erika Stefani (LN), De Cristofaro (SEL) e Malan (FI-PdL) sono state respinte. Le opposizioni hanno rilevato che il provvedimento è eterogeneo, privo dei requisiti di necessità e di urgenza, inidoneo a intervenire in materia penale. Le norme sulle nuove fattispecie di reato sono indeterminate; le disposizioni su intercettazioni, espulsioni immediate e colloqui dei servizi segreti contrastano con le garanzie costituzionali. Il decreto, infine, non consente di valutare le singole missioni.
Nella discussione generale sono intervenuti i sen. Cotti, Santangelo, Ciampolillo, Scibona (M5S); Scilipoti Isgrò (FI-PdL). Secondo i senatori di M5S le dispendiose missioni militari rispondono agli interessi delle lobbies del traffico d'armi più che a quelli delle popolazioni locali.