421ª Seduta pubblica
Mercoledì 1 aprile 2015 alle ore 09:34
L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 19 e connessi, recanti norme in materia di corruzione.
La prima parte del provvedimento inasprisce le pene principali e accessorie per i reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, indebita induzione, peculato). Sono previsti obblighi di riparazione pecuniaria, attenuanti in caso di collaborazione utile alle indagini, scambi di informazioni tra giudice amministrativo, pubblico ministero e Autorità anticorruzione. La seconda parte del provvedimento riguarda i delitti di falsa comunicazione sociale. Su proposta del Governo, la Commissione giustizia ha modificato gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, distinguendo la fattispecie delle false comunicazioni sociali delle società quotate da fatti di lieve entità e prevedendo la non punibilità per fatti di particolare tenuità.
Nella seduta di ieri è proseguita la votazione di emendamenti e sono stati approvati gli articoli da 3 a 7.
Nella seduta odierna sono stati approvati, senza modifiche, gli articoli 8, 9, 10 e 11. L'articolo 8 punisce con la reclusione da uno a cinque anni il reato di falso in bilancio. L'articolo 9 prevede una pena da sei mesi a tre anni per fatti di lieve entità e una valutazione del danno cagionato ai fini della non punibilità per particolare tenuità. L'articolo 10 punisce con la reclusione da tre a otto anni le false comunicazioni delle società quotate, che devono essere esposte consapevolmente e riguardare fatti rilevanti. Sono stati respinti gli emendamenti 8.316, a prima firma del sen. Caliendo (FI-PdL), volto a inserire, tra i fatti materiali rilevanti, le valutazioni non rispondenti al vero, e 8.327 del sen. Galimberti (FI-PdL), teso a specificare l'area della non punibilità riferendola a valutazioni che differiscono dalla stima corretta in misura non superiore al dieci per cento. Respinti anche gli emendamenti identici, presentati da sen. del PD, LN e M5S, tesi a sopprimere la parola "consapevolmente". Respinti, infine, all'articolo 9 l'emendamento che prevedeva una pena da sei mesi a tre anni di reclusione per fatti riguardanti società non quotate di piccole dimensioni, nonché le proposte volte a escludere la punibilità se la falsità e le omissioni non determinino un'alterazione sensibile del risultato economico ovvero determinino una variazione non superiore al quattro per cento.
Le dichiarazioni di voto avranno inizio alle ore 16.