414ª Seduta pubblica
Martedì 24 marzo 2015 alle ore 11:03
L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 1813 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, già approvato dalla Camera dei deputati.
L'articolo 1 prevede che, ove l'attivo delle banche popolari superi otto miliardi di euro, si deve provvedere alla trasformazione in società per azioni o alla liquidazione. Sono modificate le maggioranze assembleari per le trasformazioni in spa e per le fusioni, creando regimi civilistici distinti fra banche cooperative e banche popolari, alle quali viene consentita l'emissione di strumenti finanziari che prevedano l'attribuzione di diritti amministrativi rafforzati. L'articolo 2 stabilisce che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, concludono la procedura entro i termini previsti, senza oneri a carico del cliente, anche in presenza di contestuale trasferimento di strumenti finanziari. L'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera, dà attuazione ad una direttiva europea in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero. L'articolo 3 attribuisce la competenza a svolgere attività creditizia, a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, a Cassa Depositi e Prestiti, che può esercitarla direttamente, tramite SACE ovvero una diversa società controllata. L'articolo 4 definisce i requisiti delle piccole e medie imprese innovative, alle quali sono estese agevolazioni previste per le start up innovative. L'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione (patent box) introdotto dalla legge di stabilità 2015. L'articolo 6 estende il regime di esenzione ai finanziamenti effettuati da tutti gli investitori istituzionali costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta white list. L'articolo 7 dispone che il Governo promuova l'istituzione di una società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. L'articolo 7-bis, introdotto dalla Camera, incrementa da 500 a 550 milioni il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria. L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa (cosiddetta nuova legge Sabatini). L'articolo 8-bis introduce modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI. L'articolo 8-ter modifica le garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria.
Nella seduta del 19 marzo scorso i relatori, sen. Moscardelli e Scalia (PD), hanno riferito sui contenuti del provvedimento e sono state respinte questioni pregiudiziali.
Nella discussione generale sono intervenuti i sen. Raffaela Bellot, Tosato (LN); Paola Pelino (FI-PdL); Fornaro, Camilla Fabbri, Patrizia Manassero, Lucrezia Ricchiuti, Mucchetti, Giacobbe (PD); Castaldi, Elisa Bulgarelli (M5S); Paola De Pin (Misto); Mario Mauro (GAL).
Le opposizioni hanno avanzato critiche di metodo e di merito. La riforma del credito avrebbe dovuto essere oggetto di un disegno di legge: il decreto-legge è privo di urgenza e omogeneità e contrasta con i principi costituzionali della funzione sociale della cooperazione, della tutela del risparmio e della libertà di impresa. L'obbligo di trasformazione delle banche popolari in società per azioni snatura istituti di finanziamento legati al territorio e a finalità sociali, favorisce la scalata di investitori stranieri, riduce l'erogazione del credito a famiglie e piccole imprese, rafforza le posizioni monopolistiche. La fissazione della soglia dell'attivo a otto miliardi di euro è arbitraria: in Europa è molto più alta (trenta miliardi) e Paesi come Francia e Germania hanno mantenuto un sistema bancario molto più articolato e differenziato.
Gli esponenti di maggioranza hanno osservato invece che la trasformazione in Spa riguarda solo le banche popolari di più grandi dimensioni, che hanno perduto da tempo carattere mutualistico e sono slegate dal territorio. Il provvedimento mira a garantire maggiore competitività al sistema bancario e contiene misure a sostegno delle PMI innovative. E' opportuno però che il Governo accompagni il processo di riorganizzazione, limitando per un periodo il diritto di voto al cinque per cento, al fine di evitare manovre speculative.