413ª Seduta pubblica
Giovedì 19 marzo 2015 alle ore 09:31
In apertura di seduta il Presidente Grasso ha ricordato le vittime dell'attentato di Tunisi, ha auspicato fermezza di principi e intelligenza rispetto al terrorismo, e ha invitato l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. Hanno quindi preso la parola i sen. Lucrezia Ricchiuti (PD), Mazzoni (FI-PdL), Stucchi (LN), De Cristofaro (SEL), Airola (M5S).
I sen. Sacconi (NCD-UDC), Buemi (Aut-PSI), Serenella Fucksia (M5S), Paola Pelino (FI-PdL), Barani (GAL), Stucchi (LN), Ichino (PD) e il Sottosegretario di Stato Baretta hanno ricordato Marco Biagi nel tredicesimo anniversario del suo omicidio.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il sen. Zanda (PD) ha chiesto la convocazione della Conferenza dei Capigruppo al fine di accelerare l'esame del ddl anticorruzione. Il sen. Palma (FI-PdL) ha spiegato che lunedì scorso il Governo ha presentato emendamenti sul falso in bilancio, alcuni dei quali si riferiscono ad un articolo del codice non ancora entrato in vigore. Il sen. Cioffi (M5S) ha invitato il Governo a ritirare gli emendamenti che hanno complicato l'iter del provvedimento. Il sen. Centinaio (LN) e la sen. De Petris (SEL) hanno criticato l'atteggiamento ondivago del PD che, dopo otto mesi, chiede improvvisamente l'accelerazione del ddl, per assecondare un'esigenza propagandistica del premier.
Dopo l'approvazione del parere favorevole della 1a Commissione sui presupposti costituzionali di necessità e urgenza in ordine al decreto-legge sulle banche popolari, l'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 1813 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatori, sen. Moscardelli e Scalia (PD), nel riferire sui contenuti del provvedimento, hanno ricordato i mutamenti intervenuti nella governance e nella capitalizzazione delle banche a seguito della crisi economica e della nascita dell'unione bancaria europea.
L'articolo 1 prevede modifiche per le banche popolari al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Esso stabilisce che l'attivo non può superare otto miliardi di euro, nel qual caso si deve provvedere alla trasformazione in società per azioni o alla liquidazione; modifica inoltre le maggioranze assembleari per le trasformazioni in spa e per le fusioni, creando regimi civilistici distinti fra banche cooperative e banche popolari, alle quali viene consentita l'emissione di strumenti finanziari che prevedano l'attribuzione di diritti amministrativi rafforzati. L'articolo 2 stabilisce che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta del cliente, concludono la procedura entro i termini previsti, senza oneri a carico del cliente, anche in presenza di contestuale trasferimento di strumenti finanziari. L'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera, dà attuazione ad una direttiva europea in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero. L'articolo 3 attribuisce la competenza a svolgere attività creditizia, a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, a Cassa Depositi e Prestiti, che può esercitarla direttamente, tramite SACE ovvero una diversa società controllata. L'articolo 4 definisce i requisiti delle piccole e medie imprese innovative, alle quali sono estese agevolazioni previste per le start up innovative. L'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione (patent box) introdotto dalla legge di stabilità 2015. Si tratta dell'esclusione dalla formazione del reddito complessivo di una percentuale dei redditi derivanti da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da processi e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. L'articolo 6 estende il regime di esenzione ai finanziamenti effettuati da tutti gli investitori istituzionali costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta white list. L'articolo 7 dispone che il Governo promuova l'istituzione di una società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. L'articolo 7-bis, introdotto dalla Camera, incrementa da 500 a 550 milioni il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria. L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa (cosiddetta nuova legge Sabatini). La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito plafond, costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari. L'articolo 8-bis introduce alcune modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI. L'articolo 8-ter modifica le garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria.
I sen. Consiglio (LN), Anna Maria Bernini (FI-PdL), Endrizzi (M5S) e Loredana De Petris (SEL) hanno rilevato la mancanza di urgenza e omogeneità del decreto, che appare in contrasto con i principi costituzionali relativi alla funzione sociale della cooperazione, alla tutela del risparmio e alla libertà di impresa. Dopo che le questioni pregiudiziali avanzate dalle opposizioni sono state respinte, il seguito dell'esame è stato rinviato alla seduta di martedì prossimo.
Dopo una sospensione, decisa dalla Conferenza dei Capigruppo per consentire la conclusione dell'esame in sede referente, l'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 19 e connessi, recanti norme in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio.
Il relatore, sen. D'Ascola (NCD-UDC), ha illustrato il testo proposto dalla Commissione. La prima parte del provvedimento, che riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, inasprisce le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, indebita induzione e peculato. Sono previsti obblighi di riparazione e attenuanti in caso di collaborazione utile alle indagini. In un'ottica di prevenzione, è previsto lo scambio di informazione tra autorità anticorruzione, procure e tribunali amministrativi regionali. La seconda parte del provvedimento riguarda i delitti di falsa comunicazione sociale. E' prevista un'area di non punibilità per fatti di lieve entità riguardanti società non quotate.