407ª Seduta pubblica
Mercoledì 11 marzo 2015 alle ore 09:32
L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 1209, recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie.
Nella seduta antimeridiana del 5 marzo la relatrice, sen. Filippin (PD), ha illustrato il testo proposto dalla Commissione e si è svolta la discussione generale.
Il ddl afferma che, qualora un minore affidato sia dichiarato adottabile, la famiglia affidataria deve essere considerata in via preferenziale. L'affidamento diviene premessa per l'adozione se si è risolto in un rapporto stabile e duraturo anche sul piano affettivo. La Commissione ha precisato la competenza del tribunale per i minorenni; ha previsto che il minore dodicenne sia ascoltato dal giudice; ha stabilito che l'affidatario debba essere convocato nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale; ha soppresso l'articolo sulle associazioni di famiglie affidatarie.
In sede di replica la relatrice Filippin (PD) ha ribadito che il ddl mira a garantire la continuità affettiva del minore in affido. Ha quindi preannunciato parere contrario sia agli emendamenti che fissano un termine rigido alla durata dell'affidamento sia agli emendamenti che eliminano il riferimento ai requisiti della coppia adottante, stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983.
Il Sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri ha evidenziato l'opportunità di non snaturare l'istituto dell'affidamento, che ha natura temporanea e prevede il ritorno del minore nella famiglia d'origine. Ove il ritorno nella famiglia d'origine non sia possibile, occorre prevedere un margine di discrezionalità che consenta al giudice di valutare i singoli casi nell'interesse del minore.
All'articolo 1 è stato approvato l'emendamento 1.108 a prima firma della sen. Puglisi (PD), identico all'1.109 a prima firma della sen. Petraglia (SEL), che sostituisce le parole "a seguito di" con "durante": qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nella decisione, tiene conto dei legami affettivi e del rapporto stabile consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. Approvato anche l'emendamento 1.113 (testo 2), a prima firma della sen. Mussini (Misto), che sostituisce il capoverso 5-ter: qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia riaffidato o adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento. Approvato, infine, l'emendamento 1.118 (testo 2) del sen. Malan (FI-PdL) in base al quale il giudice, nelle decisioni, tiene conto anche delle approfondite valutazioni dei servizi sociali. All'articolo 2 è stato approvato l'emendamento sostitutivo 2.100 (testo 2), a prima firma del sen. Bertacco (FI-PdL), in base al quale l'affidatario e l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità relativi al minore affidato, e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. Su proposta della relatrice, il titolo del provvedimento è stato modificato in "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare".
Nelle dichiarazioni di voto finale, il sen. Barani (GAL) ha annunciato, a titolo personale, voto contrario. La sen. Stefani (LN) ha dichiarato l'astensione del Gruppo. Le sen. Mussini (Misto) e Blundo (M5S) hanno annunciato favorevole, auspicando un rafforzamento dei servizi sociali. Anche il sen. Giovanardi (NCD-UDC) ha annunciato voto favorevole, nella convinzione però che soltanto l'esperienza potrà dimostrare la bontà della legge.
La seduta pomeridiana inizierà alle ore 17,30.