206ª Seduta pubblica
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 09:02
L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 1232, recante Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il Presidente della Commissione giustizia, sen. Palma (FI-PdL), ha sostituito il relatore, sen. D'Ascola (NCD), nello svolgimento della relazione orale sul testo proposto dalla Commissione, che è stato licenziato all'unanimità. Il ddl mira a ridurre il sovraffollamento carcerario rendendo effettivo il principio secondo cui alla custodia cautelare si ricorre come extrema ratio.
Gli articoli da 1 a 3 introducono rilevanti modifiche agli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale, prevedendo che le situazioni di concreto e attuale pericolo (elementi che il giudice deve valutare per disporre la misura cautelare), anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possano essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato. La misura della custodia cautelare non può essere applicata se il giudice ritiene che, all'esito conclusivo del giudizio, possa essere sospesa la pena. L'articolo 4 introduce il principio di residualità, così da escludere che si possa irrogare la custodia cautelare in carcere se non quando altre misure coercitive o interdittive risultino inadeguate. L'articolo 5 salvaguarda, per i reati più gravi, l'impostazione che riconduce l'applicabilità della misura cautelare all'astratta esigenza di far fronte al pericolo di fuga, all'inquinamento delle prove, alla reiterazione del reato. Per tutti gli altri reati, si prevede che, nel disporre la custodia cautelare in carcere, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari. L'articolo 6 prevede che in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, il giudice dispone la revoca della misura. L'articolo 7 abroga il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale. L'articolo 9 introduce, all'articolo 299 del codice, la facoltà di applicare congiuntamente misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere. L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 309 del codice penale, anche al fine di risolvere alcune controversie applicative circa il procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono l'irrogazione di una misura coercitiva. L'articolo 13 prevede il potere del giudice di decidere, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, l'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, qualora essa sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato.
La sen. Stefani (LN-Aut) ha avanzato una pregiudiziale di costituzionalità, alla quale il sen. Casson (PD) ha annunciato voto contrario.
Dopo che il numero legale è mancato per quattro volte consecutive, il Presidente di turno Calderoli ha tolto la seduta. La richiesta di verifica del numero legale, prima della votazione della pregiudiziale, è stata avanzata la prima volta dal sen. Candiani (LN-Aut) e, successivamente, dalla sen. Bianconi (NCD).