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848ª Seduta pubblica
Mercoledì 28 giugno 2017 alle ore 16:33
L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, già approvato dalla Camera dei deputati.
Nella seduta pomeridiana del 20 giugno i relatori, sen. Lumia e Pagliari (PD), hanno illustrato il testo proposto dalla Commissione che si compone di 36 articoli, suddivisi in 7 capi. I capi I e II prevedono una nuova disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. In particolare, l'articolo 1 inserisce tra i destinatari delle misure di prevenzione gli indiziati di prestare assistenza agli associati di organizzazioni mafiose e gli indiziati di reati contro la pubblica amministrazione. La Commissione giustizia ha esteso la previsione agli indiziati di delitti con finalità di terrorismo e ai soggetti coinvolti nei reati di stalking. La pena per reati di truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche è aumentata da due a sette anni. L'articolo 2 crea collegi specializzati per le misure di prevenzione personale, modifica il procedimento applicativo e regolamenta la competenza territoriale. L'articolo 5 estende il sequestro ai beni aziendali. Il capo III modifica la disciplina in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Il capo IV modifica la disciplina relativa alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali. Il capo V interviene sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Il capo VI reca modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché deleghe al Governo per la disciplina delle incompatibilità relative agli amministratori giudiziari e ai curatori fallimentari e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
Nella seduta antimeridiana si sono svolte le repliche e i relatori hanno presentato un emendamento all'articolo 1, relativo alla norma che estende le misure di prevenzione personale e patrimoniale agli indiziati di reati contro la pubblica amministrazione. Nella seduta pomeridiana è stato approvato l'articolo 1 con l'emendamento 1.500 dei relatori, che circoscrive l'ambito di applicazione agli indiziati di truffa aggravata ai danni dello Stato o di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, escluso il peculato d'uso. Respinti i subemendamenti volti a restringere ulteriormente la norma, il sen. Falanga (ALA) ha dichiarato voto favorevole all'emendamento 1.500, il sen. Cappelletti (M5S) ha dichiarato invece voto contrario. All'articolo 2, relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali, dopo che il Sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore ha rinunciato a chiedere una riformulazione dell'emendamento 2.300, sono stati approvati gli emendamenti dei relatori 2.300, 2.302 (testo corretto) e 2.301. All'articolo 5, relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, è stato approvato l'emendamento dei relatori 5.300. Gli articoli 3 e 4 e da 6 a 12 del testo proposto dalla Commissione sono stati approvati senza emendamenti. All'articolo 13, relativo all'amministrazione dei beni sequestrati, è stato approvato l'emendamento 13.104 (testo corretto) del sen. Buccarella (M5S) che fissa un ulteriore requisito per la scelta dell'amministratore giudiziario, che non può essere legato da rapporti economici, familiari o professionali con il magistrato che conferisce l'incarico.
L'esame proseguirà domani.
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