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822ª Seduta pubblica

Martedì 16 maggio 2017 alle ore 11:02

Comunicato di seduta

L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 10-362-388-395-894-874-B, nel testo proposto dalla Commissione, recante introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta del 14 luglio scorso è stato approvato l'emendamento 1.300 (testo 2) del sen. De Cristofaro (SI-SEL), identico agli emendamenti 1.204 dei sen. Cappelletti e Bulgarelli (M5S) e 1.205 (testo 2) del sen. Lo Giudice (PD), che ha soppresso l'aggettivo "reiterate" riferito alle violenze.

Oggi sono stati approvati l'emendamento 1.224 dei relatori, identico all'emendamento 1.225 a prima firma del sen. Lumia (PD) e 1.226 del sen. Buccarella (M5S), che eleva la pena minima della reclusione da tre a quattro anni. Approvato anche l'emendamento 1.800 presentato dei relatori, che introduce alla fine dell'articolo le seguenti parole: "se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona". I sen. Casson (Art.1-MDP), Buccarella (M5S), Loredana De Petris (SI-Sel) e Maria Mussini (Misto) hanno votato contro l'emendamento dei relatori che introduce una condizione di punibilità estranea alle convenzioni internazionali sulla tortura, complicando l'accertamento e la punizione del reato e snaturando la finalità della legge. I sen. Gasparri (FI-PdL) e Giovanardi (GAL) hanno invece apprezzato l'emendamento perché ripristina l'equilibrio raggiunto in Commissione, dopo la soppressione in Aula del riferimento alle reiterate minacce. Il relatore D'Ascola (AP) ha precisato che l'emendamento 1.800 non introduce una condizione di punibilità bensì una componente costitutiva del reato.

Il nuovo testo dell'articolo 1 prevede che chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minore difesa, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

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