Senato TV
773ª Seduta pubblica
Mercoledì 1 marzo 2017 alle ore 09:33
L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 2583, disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, già approvato dalla Camera dei deputati.
I primi tre articoli definiscono l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina e affermano il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei minori. Si stabilisce che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Il provvedimento di espulsione di competenza del tribunale per i minorenni può essere adottato a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. L'articolo 4 riduce i termini di permanenza nelle strutture di prima accoglienza. L'articolo 5 disciplina le procedure per l'identificazione del minore. L'articolo 6 introduce alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari, mentre l'articolo 7 assegna agli enti locali il compito di favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza. In materia di rimpatrio assistito e volontario, l'articolo 8 sposta la competenza dell'adozione del provvedimento al tribunale per i minorenni competente. L'articolo 9 istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati. L'articolo 10 riguarda il permesso di soggiorno rilasciabile ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione; sono contemplate due sole tipologie: il permesso di soggiorno per minore età e quello per motivi familiari. L'articolo 11 prevede che, presso ogni tribunale per i minorenni, sia istituito un elenco di tutori volontari. In materia di accoglienza, l'articolo 12 prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possano accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. L'articolo 13 interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Gli articoli da 14 a 19 rafforzano alcuni diritti riconosciuti ai minori non accompagnati, tra i quali l'assistenza sanitaria e il diritto all'istruzione Gli articoli 15, 16 e 19 disciplinano le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero. Gli articoli 17 e 18 prevedono particolari forme di tutela per specifiche categorie di minori non accompagnati, vittime di tratta e richiedenti protezione internazionale. Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati. L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Con una norma di coordinamento finale, l'articolo 22 attribuisce al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia al regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, sia al regolamento del comitato per i minori stranieri.
È ripreso l'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti, iniziato nella seduta pomeridiana di ieri. Il dibattito si è concentrato prevalentemente sull'articolo 5, che, disciplinando la procedura di identificazione del minore, costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. LN e FI-PdL, in particolare, hanno insistito sul venir meno della presunzione della minore età nel caso in cui il minore rifiuti di sottoporsi a idonee indagini mediche strumentali. Secondo il sen. Gasparri, infatti, confermare la presunzione della minore età come prassi giurisprudenziale consolidata, come il relatore e il Sottosegretario hanno sottolineato, è un incoraggiamento vero e proprio all'immigrazione clandestina.
Sono stati approvati, senza modifiche, gli articoli dal 5 al 22, ad eccezione dell'articolo 11, al quale è stato approvato, con riformulazione, l'emendamento 11.102 del sen. Fravezzi e altri, che inserisce le Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alla selezione e alla formazione di tutori volontari. Gli ordini del giorno G5.100, G5.101 e G7.100 della sen. Serra sono stati accolti dal Governo come raccomandazione. Il Governo ha accolto altresì l'ordine del giorno riformulato G22.100 della sen. De Petris e altri. Le dichiarazioni di voto sono state rinviate alla seduta pomeridiana.
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