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655ª Seduta pubblica

Mercoledì 6 luglio 2016 alle ore 16:32

Comunicato di seduta

L'Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 1328-B, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

La Camera ha apportato numerose modifiche al testo approvato in prima lettura dal Senato. Al Titolo I, in materia di semplificazioni e sicurezza agroalimentare, è stato soppresso l'articolo 2, che riguardava il reato di contraffazione alimentare. All'articolo 5, che prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa, è stato soppresso il riferimento alla pesca ed acquacoltura, mentre è stato inserito il riferimento alla silvicoltura e alla filiera forestale. Nel Titolo II, concernente razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, all'articolo 15 cambiano in parte l'oggetto e i criteri della delega riguardante il riordino - e non più anche la riduzione - di enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, il riassetto di finanziamento e gestione del settore ippico nazionale. Al Titolo III, in tema di competitività delle imprese agricole e agroalimentari, è stato soppresso l'articolo 11, concernente la modernizzazione della logistica, ed è stato introdotto l'articolo 17, secondo cui per i contratti di rete nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare, l'obbligo di redigere una situazione patrimoniale interessa solo le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica. Al Titolo IV, che riguarda singoli settori produttivi, sono rimaste invariate le disposizioni concernenti i prodotti derivati dal pomodoro (articoli da 23 a 30 del testo attuale), e sono stati introdotti alcuni nuovi articoli (da 33 a 38) relativi a diversi comparti (birra artigianale, apicoltura, funghi, prodotti ittici). Il Titolo V, con la soppressione dell'articolo 30, non ricomprende più le originarie disposizioni in tema di lavoro agricolo, e, dopo l'introduzione dell'articolo 41, ha per oggetto la materia dei rifiuti agricoli.

Nella seduta antimeridiana sono stati approvati, senza modifiche, gli articoli nel testo licenziato dalla Camera.

Nelle dichiarazioni finali i sen. Berger (Aut), Dalla Tor (AP) e Maria Teresa Bertuzzi (PD) hanno annunciato voto favorevole. I sen. Tarquinio (CoR), Candiani (LN), Ruvolo (AL-A), Daniela Donno (M5S), Stefano (Misto) e Amidei (FI-PdL) hanno annunciato l'astensione: il ddl, collegato alla manovra del 2013, è stato rimaneggiato e svuotato durante il lungo e tortuoso iter e ha perduto organicità. Al di là degli annunci propagandistici, è privo di efficacia immediata, conferendo al Governo numerose deleghe che richiedono provvedimenti attuativi; lascia irrisolti i problemi del lattiero-caseario, dei settori dei cereali e dell'olio d'oliva; non affronta i temi del contrasto alla contraffazione e della modernizzazione della logistica. L'agricoltura richiederebbe misure più incisive di semplificazione, di sostegno ai piccoli produttori, di tutela della qualità e di tracciabilità dei prodotti.

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 874-B, Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, sen. D'Ascola (AP), ha definito equilibrato il testo proposto dalla Commissione che configura il reato di tortura come un reato comune - anziché come un reato proprio del pubblico ufficiale - caratterizzato da specifiche condotte e conseguenze verificabili. L'articolo 1 prevede che è punito con la reclusione da 3 a 10 anni chiunque, con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minore difesa. La pena della reclusione è aumentata da 5 a 12 anni se l'autore del reato è un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena è aumentata di un terzo o della metà se il delitto causa lesioni personali gravi o gravissime. E' prevista la reclusione da 6 mesi a tre anni per l'istigazione, a prescindere dalla effettiva commissione del reato, da parte del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. L'articolo 2 stabilisce che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale. La Commissione propone la soppressione dell'articolo 3, introdotto dalla Camera, che inserisce il delitto di tortura fra i reati per i quali sono raddoppiati i termini di prescrizione. L'articolo 4, che interviene sul testo unico sull'immigrazione, non ammette il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. L'articolo 5 nega l'immunità diplomatica agli stranieri condannati per il reato di tortura in altro Stato.

Nella discussione generale sono emerse valutazioni diverse del testo. Secondo i sen. Manconi (PD) e Uras (Misto) la configurazione della tortura come reato comune, anziché come reato del pubblico ufficiale, e il riferimento alle reiterate violenze snaturano la finalità originaria del ddl. Secondo la sen. Stefani (LN) l'intervento sul testo unico dell'immigrazione pecca di indeterminatezza. Secondo i sen. Giovanardi (GAL) e Gasparri (FI-PdL) bisogna evitare che il ddl sia diretto contro le Forze dell'ordine. Secondo i sen. Orellana (Aut) e Mazzoni (AL-A) il testo proposto dalla Commissione contempera la tutela dell'ordine pubblico e la tutela dei diritti umani. Pur non condividendo il riferimento alla reiterate violenze e al verificabile trauma psichico e la soppressione del raddoppio dei termini di prescrizione, il sen. Cappelletti (M5S) ha valutato positivamente alcune modifiche del testo della Camera perché l'intenzionalità del reato, l'abuso di potere e l'affidamento della vittima al torturatore rendono molto difficile l'accertamento probatorio.

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