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627ª Seduta pubblica
Martedì 17 maggio 2016 alle ore 16:32
L'Assemblea ha approvato in seconda deliberazione il ddl costituzionale n. 1289-B, recante Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. Il testo passa alla Camera.
Il relatore, sen. Russo (PD) ha riferito sui contenuti del provvedimento. L'articolo 1, introdotto nella prima lettura al Senato, al fine di registrare le modifiche amministrative intervenute dopo il 1963, afferma che la Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, Udine, Pordenone e Trieste. L'articolo 2 stabilisce che la Regione può istituire con legge nuovi Comuni, anche in forma di Città metropolitane. L'articolo 3 prevede che lo Stato può delegare con legge l'esercizio di proprie funzioni amministrative anche alle Città metropolitane. L'articolo 4 sopprime il termine "province", inserisce il richiamo all'ente Città metropolitana e adegua il testo ai principi dell'articolo 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà. L'articolo 5 riduce da 25 a 18 anni l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo per le elezioni del Consiglio regionale. L'articolo 6 diminuisce da 15.000 a 5.000 il numero di firme necessarie per la presentazione di un progetto di legge regionale. Gli articoli 7, 8 e 10 modificano gli articoli 51, 54 e 62 dello Statuto al fine di comprendere, nella nuova definizione del complesso degli enti locali della Regione, anche i Comuni nella forma di città metropolitane. L'articolo 9 afferma che sono i Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, la base dell'ordinamento degli enti locali della Regione. L'articolo 11 consente alla Regione e alla Provincia di decentrare i propri uffici nel circondario corrispondente alla giurisdizione del tribunale di Pordenone per le funzioni amministrative. L'articolo 12, recante disposizioni transitorie, prevede la soppressione delle Province della Regione Friuli-Venezia Giulia esistenti, a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. Con la medesima legge regionale, sarà disciplinato il trasferimento delle funzioni delle Province ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, o alla Regione, nonché la conseguente attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite.
Nella discussione generale hanno preso la parola i sen. Battista (Aut), Laura Fasiolo (PD), Raffaela Bellot (Misto). In replica il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bressa ha rilevato che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha assunto con coraggio il tema del riordino amministrativo in coerenza con la semplificazione prevista dalla riforma Delrio e dalla revisione del titolo V della Costituzione.
Nelle dichiarazioni finali i sen. Crosio (LN) e Malan (FI-PdL) hanno annunciato voto contrario: il disegno del Governo in carica è centralista, mira a depotenziare gli enti locali; quattro province saranno sostituite da diciotto unioni territoriali intercomunali, con un conseguente aumento dei costi. Il sen. Endrizzi (M5S), annunciando l'astensione, ha accusato il Governo di illusionismo trasformista: le province non sono soppresse ma trasformate in enti non elettivi (territori di area vasta, città metropolitane e unioni intercomunali). La sen. De Petris (SI-SEL) ha annunciato l'astensione, rilevando che il ddl non è improntato al rispetto del principio di sussidiarietà. Il sen. Mazzoni (AL-A), pur criticando la riforma Del Rio, che ha moltiplicato gli amministratori e provocato paralisi amministrativa, ha annunciato voto favorevole. Il sen. Palermo (Aut), nell'annunciare voto favorevole, ha segnalato il problema di una revisione unitaria degli Statuti regionali. I sen. Mancuso (AP) e Tonini (PD) hanno annunciato voto favorevole ad un provvedimento che disegna un ordinamento locale fondato su due livelli di governo.
L'Assemblea ha avviato l'esame, nel testo proposto dalla Commissione, del ddl n. 1458, Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già approvato dalla Camera dei deputati.
La relatrice, sen. Manassero (PD) ha illustrato il provvedimento che, approvato dalla Camera dopo un'approfondita attività istruttoria, ha come obiettivo il riconoscimento normativo del Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e l'introduzione di innovazioni organizzative e di funzionamento volte ad assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Gli articoli 2 e 9 istituiscono i LEPTA, i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. L'articolo 5 prevede il trasferimento all'ISPRA delle funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente. La Commissione di merito ha specificato, all'articolo 8, i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e alcune incompatibilità. L'articolo 7 attribuisce anche alle agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. L'articolo 10 prevede una specifica programmazione triennale delle attività, mentre l'articolo 11 disciplina la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale. L'articolo 12 disciplina la rete nazionale dei lavoratori accreditati. L'articolo 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale - presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA - con funzioni consultive e parere vincolante su tutti gli atti di indirizzo e coordinamento per il governo del sistema, compreso il programma triennale, nonché sui provvedimenti del Governo di carattere tecnico in materia ambientale. L'articolo 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi e dei criteri di svolgimento delle ispezioni al fine di garantire la terzietà degli interventi. Con il regolamento sono disciplinate le modalità con cui i cittadini segnalano presunti illeciti ambientali. In Commissione è stato introdotto l'articolo 17, che contiene una clausola di invarianza finanziaria.
Nella discussione generale hanno preso la parola i sen. De Siano, Scilipoti Isgrò, D'Alì (FI-PdL); Loredana De Petris (SI-SEL); Arrigoni, Consiglio (LN); Iurlaro (AL-A); Orellana (Aut); Marinello (AP); Laura Puppato, Caleo (PD); Vilma Moronese (M5S). Condividendo l'opportunità di un intervento sulle competenze per rendere più efficace la politica ambientale e per coordinarla con la tutela della salute, le opposizioni hanno criticato l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria. In particolare, LN e FI-PdL hanno segnalato tre criticità: l'incertezza del finanziamento delle Agenzie ambientali, l'impronta centralista che conferisce a ISPRA un ruolo sovraordinato rispetto alle agenzie regionali, il rapporto irrisolto tra Agenzie e imprese. M5S ha ricordato il contributo dato dal Gruppo al miglioramento del testo; ha criticato il rinvio a decreti attuativi e ha proposto la creazione di un fondo ambientale.
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