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504ª Seduta pubblica

Martedì 15 settembre 2015 alle ore 16:30

Comunicato di seduta

In apertura di seduta il sen. Stucchi (LN) ha comunicato iniziative della Lega Nord volte a richiamare l'attenzione del Governo sul problema degli esodati. Il sen. Endrizzi (M5S) ha chiesto delucidazioni al Presidente del Senato in ordine all'ammissibilità degli emendamenti riferiti al ddl di riforma costituzionale n. 1429-B: anticipando la pronuncia della Giunta per il Regolamento, la Presidente della Commissione affari costituzionali ha affermato che, in mancanza di un accordo tra le forze politiche, sarà applicato alla lettera il Regolamento che non ammette emendamenti su parti non modificate dalla Camera.

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 1917, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, sen. Casini (AD) e Latorre (PD), nel riferire sul testo proposto dalle Commissioni riunite, hanno ricordato che il ddl, d'iniziativa parlamentare, è stato approvato dalla Camera senza alcun voto contrario. Il provvedimento mira a fornire una cornice normativa unitaria per l'invio di contingenti italiani all'estero, nel quadro delle missioni dell'ONU e delle altre organizzazioni cui partecipa l'Italia, in primo luogo Nato e Unione europea.

L'articolo 1 richiama i principi dettati dall'articolo 11 della Costituzione e definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, che riguarda sia la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia, sia l'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale. L'articolo 2 stabilisce la procedura da seguire per l'autorizzazione delle missioni e per il loro finanziamento. Il primo passaggio è la delibera del Consiglio dei ministri, adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventuale convocazione del Consiglio supremo di difesa. La deliberazione dovrà essere trasmessa alle Camere le quali la discutono tempestivamente e l'autorizzano con appositi atti di indirizzo, definendo eventualmente impegni particolari per il Governo. La comunicazione al Parlamento deve essere molto dettagliata. Per ciascuna missione, il Governo deve indicare: l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso. A seguito dell'approvazione di un emendamento in sede referente, dovrà essere altresì individuata anche la disciplina penale applicabile alle singole missioni. L'articolo 3 disciplina le relazioni tra Governo e Parlamento nella fase successiva all'autorizzazione iniziale della missione. Il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere una relazione analitica annuale sulle missioni in corso, precisandone l'andamento e i risultati. La relazione è corredata da un documento di sintesi operativo per ciascuna missione, che indica durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza. A seguito della presentazione della relazione, che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, si apre la «sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate»: si incardina presso le Camere la discussione e la conseguente deliberazione sulla prosecuzione di ciascuna missione, su eventuali proroghe o modifiche della partecipazione italiana. L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo destinato al finanziamento delle missioni internazionali, la cui dotazione è definita dalla legge di stabilità. Nel fondo confluiscono anche le risorse destinate alle politiche di cooperazione allo sviluppo e agli interventi per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Le risorse necessarie per il fabbisogno delle missioni sono definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: gli schemi di decreti, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari, che devono rendere il parere entro venti giorni. Gli articoli da 5 a 17 recano disposizioni generali in materia di personale. L'articolo 17 istituisce la figura del consigliere per la cooperazione civile del Comandante militare italiano del contingente internazionale. Si tratta di un diplomatico, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della difesa, che ha il compito di coordinare gli interventi umanitari. L'articolo 18 prevede in linea generale l'applicazione del codice penale militare di pace, individuando altresì il tribunale militare di Roma come giudice competente. È fatta salva tuttavia la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione del codice penale militare di guerra. Sono dettate inoltre disposizioni sulla non punibilità del militare che fa uso della forza nell'ambito delineato dalle regole di ingaggio e dagli ordini legittimamente impartiti. Le Commissioni riunite hanno introdotto l'articolo 19, che reca specifiche misure di intelligence per la gestione delle crisi. Si prevede che il Presidente del Consiglio, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), emani specifiche disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, anche in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di assetti della difesa. Il COPASIR sarà puntualmente informato delle misure adottate entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni. Gli articoli da 20 a 25 contengono disposizioni contabili e di natura eterogenea. L'articolo 20 autorizza il Ministero della difesa, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui. L'articolo 21 stabilisce che, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari possano essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio.

Nella discussione generale sono intervenuti i sen. Pegorer, Casson, Maran (PD); Cotti, Elisa Bulgarelli (M5S); Stucchi (LN); Paola De Pin (GAL); Gasparri (FI-PdL).

M5S ha segnalato alcune criticità: il concetto di missione internazionale non è definito con precisione, si ammette la partecipazioni a operazioni non deliberate dall'ONU, si confida acriticamente nel ricorso allo strumento militare per affrontare situazioni di crisi, si prevedono deroghe alla legge sugli appalti e si ampliano i poteri del Ministro della difesa. La sen. De Pin (GAL) ha annunciato voto contrario, negando che il provvedimento restituisca centralità alla decisione parlamentare: esso asseconda piuttosto una tendenza neocolonialista e guerrafondaia, prevedendo il vincolo di interventi difensivi e approvati dall'Onu e aumentando la sfera di intervento del Governo per via amministrativa. PD, LN e FI-PdL hanno annunciato voto favorevole. LN ha espresso particolare apprezzamento per l'introduzione di misure di intelligence. Il PD ha ricordato che la legge quadro consente di superare il ricorso sistematico a decreti-legge, giova alle esigenze di programmazione degli interventi, rafforza il controllo del Parlamento sulle singole missioni. FI-PdL ha sollecitato chiarimenti sulla missione europea contro gli scafisti.

Non essendo pervenuta la relazione tecnica, il seguito dell'esame è stato rinviato alla seduta di domani.

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