Disciplinare sulle procedure di trasmissione radiotelevisiva dei lavori del Senato
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO
Indice
Relazione introduttiva
1. Individuazione dei principi
Gli articoli che seguono formalizzano alcuni principi essenziali sulla trasmissione radiotelevisiva dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del Senato. Le fattispecie considerate sono le seguenti:
- la trasmissione in diretta della seduta, o di parte di essa, richiesta dal Presidente del Senato alla Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (artt. 1 e 2);
- il caso in cui siano la Società concessionaria o le altre emittenti televisive nazionali a chiedere l'autorizzazione del Senato per la trasmissione in diretta (artt. 3 e 4);
- la ritrasmissione del segnale diffuso dalla "sala regia" del Senato attraverso il satellite (art. 5);
- l'art. 6 concerne, infine, modalità procedurali della richiesta di autorizzazione; l'art. 7 la trasmissione delle sedute delle Commissioni.
2. Richiesta del Senato alla Rai per la trasmissione in diretta (artt. 1 e 2)
Dagli obblighi che la normativa vigente pone alla Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo a salvaguardia dell'attività degli Organi costituzionali discende che il Senato può richiedere la trasmissione televisiva in diretta di seduta o parte di seduta dell'Assemblea, o di Commissione secondo quanto ammesso dall'art. 33 del Regolamento.
La richiesta è avanzata, di norma, almeno 24 ore prima dall'inizio della seduta; le modalità della trasmissione sono indicate dal Presidente, che per Regolamento ha i poteri di rappresentanza (v. art. 8 reg. Sen.; cfr. pure art. 8 reg. Cam. dep.).
Nel caso in cui il Senato richieda alla Rai la trasmissione in diretta, si pone il problema dell'interesse di altre emittenti a trasmettere la stessa seduta. Appare problematico, anche sul piano logistico, assicurare a tutte le emittenti interessate una presenza nei palazzi con propri apparati di ripresa; si è anche considerato che a seguito della richiesta del Senato la Rai modifica i palinsesti predisposti e perde introiti pubblicitari. Una soluzione ragionevole è apparsa quella di garantire alle altre emittenti interessate la fruizione del segnale di diffusione via satellite del canale digitale dedicato ai lavori parlamentari (v. art. 2, comma 2 del testo): il Senato ha infatti interesse a che sia data la massima pubblicità dei suoi lavori sui mezzi di telecomunicazione, alla luce del principio di pubblicità dei lavori parlamentari (art. 64, secondo comma, Cost.).
Qualora pervengano richieste di trasmissione in diretta da parte di altre emittenti prima che il Senato decida di richiedere la "diretta" alla Rai, l'autorizzazione sarà concessa sotto condizione , avvertendo che in caso di richiesta alla RAI per la "diretta" essa si intende revocata; sarà comunque garantita, come si è detto - la fruizione del segnale satellitare proveniente dalla "sala regia" del Senato. La soluzione prospettata sembra offrire un soddisfacente bilanciamento degli interessi in gioco e dovrebbe escludere controversie con le emittenti "non Rai". Non sarebbero comunque precluse intese tra la RAI e le altre emittenti per un eventuale prolungamento del segnale della ripresa curata dalla stessa Rai con le proprie apparecchiature.
Va segnalato infine che l'art. 1, comma 2, prevede, con norma ricognitiva della prassi, che i Senatori che, nel corso della seduta intervengano per dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo parlamentare, possono essere ricompresi tutti o in parte nella trasmissione, ove così venga disposto; di conseguenza, per evidenti esigenze di continuità della trasmissione, essi hanno la parola dopo tutti gli oratori di Gruppo.
3. Autorizzazione per le richieste di trasmissione in diretta avanzate dalla Rai o da altre emittenti (artt. 3 e 4)
La fattispecie considerata è quella in cui la RAI o altre emittenti televisive avanzino istanza per trasmettere in diretta la seduta (o parti di seduta) dell'Assemblea, con propri apparati di ripresa. L'autorizzazione all'ingresso nei palazzi e alla ripresa è concessa previa valutazione delle modalità di ripresa, della tipologia di contenuto, delle esigenze logistiche. L'emittente che avanza la richiesta si impegna, come da prassi, affinché la trasmissione in diretta si inserisca in un contesto di natura giornalistica e gli interventi non siano interrotti da inserti pubblicitari o da commenti simultanei, come già stabilito dall'art. 2, comma 1, nel caso di trasmissione in diretta richiesta dal Senato. Non sono escluse nel succedersi degli interventi, conformemente alla prassi, brevi notazioni informative del cronista , compatibilmente con i caratteri della ripresa in diretta: giudizi e valutazioni sul dibattito parlamentare, nello svolgimento della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica garantiti dall'art. 21 Cost., troveranno la loro sede naturale nei programmi di commento e di approfondimento.
L'art. 4 chiarisce che n essun diritto di esclusiva deriva alle emittenti dall'autorizzazione alla trasmissione in diretta concessa. Detta autorizzazione può essere revocata, anche nell'imminenza della seduta, per una sopravvenuta valutazione delle condizioni di cui all'art. 3 o per fatti nuovi incidenti sulle stesse. Restano fermi, in ogni caso, i poteri di polizia che il Regolamento conferisce al Presidente.
In ogni caso di revoca dell'autorizzazione, le emittenti potranno comunque avvalersi del segnale satellitare, ai sensi dell'art. 5.
4. Sulla fruizione del segnale satellitare (art. 5)
Il Senato diffonde via satellite il programma televisivo in digitale relativo ai lavori dell'Assemblea ed ha stipulato a tal fine un contratto con RAI-Way S.p.A. L'art. 4 del contratto prevede l'obbligo di RAI-Way di non porre a disposizione di terzi il segnale televisivo, e ciò preclude alla società, in assenza di autorizzazione del Senato, l'eventuale riproduzione, registrazione e utilizzazione economica delle riprese dei lavori effettuate dalla "Sala regia" del Senato e diffuse via satellite.
Va aggiunto, in punto di fatto, che il segnale diffuso dal satellite può essere fruito da qualsiasi utente, coerentemente con l'esigenza di assicurare la massima diffusione dell'informazione sui lavori parlamentari. Le tecnologie esistenti consentono invero non solo la fruizione, ma anche la riproduzione della immagini diffuse.
In base alla normativa comunitaria (art. 5, comma 3, lettera f) , direttiva comunitaria n. 29 del 2001, recepita nell'ordinamento interno dal d.lgs. 9.4.2003, n. 68, che ha modificato l'art. 66 della legge sul diritto di autore n. 633 del 1941), i discorsi su argomenti di interesse politico-amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico , nei limiti giustificati dallo scopo informativo , nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici , purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo del discorso.
La norma citata indica dunque chiaramente che la "libera riproduzione e comunicazione al pubblico" è garantita " nei limiti giustificati dallo scopo informativo ".
Ove tale esigenza di informazione venga addotta da un'emittente, non sembra esservi alcuna remora alla utilizzazione della trasmissione satellitare. L'emittente che ritrasmette il segnale satellitare dedicato ai lavori parlamentari dovrà comunque assicurare la piena visibilità del logo del Senato, operando in coerenza con le finalità di informazione , costituzionalmente garantita, ed inserendo la ripresa in un contesto di natura giornalistica. A tal riguardo si potrebbe prevedere che la trasmissione non venga interrotta da inserti pubblicitari e che non vi siano commenti simultanei.
5. Modalità procedurali (art. 6) e trasmissione dei lavori delle Commissioni (art. 7)
Secondo quanto disposto dall'art. 6, il Direttore di testata giornalistica o il Segretario di redazione avanza le richieste di autorizzazione per la trasmissione in diretta della seduta dell'Assemblea o di parte di essa, assicurando il rispetto delle garanzie di cui all'art. 5 anche nel caso di ritrasmissione del segnale satellitare.
In base all'art. 7, le norme di cui sopra valgono anche, in quanto applicabili, per la trasmissione televisiva o radiofonica delle sedute delle Commissioni, i lavori delle quali siano resi pubblici mediante audiovisivo, ai sensi dell'art. 33, commi 4 e 5, del Regolamento. Il potere di disporre la trasmissione spetta al Presidente del Senato, su richiesta della Commissione; quello di disporne la sospensione o l'interruzione spetta al Presidente della Commissione che, ove lo eserciti, ne informa immediatamente il Presidente del Senato.
Per le sedute delle Commissioni bicamerali e delle Commissioni riunite del Senato e della Camera dei deputati, la trasmissione televisiva satellitare avviene sulla base di intese con la Presidenza della Camera dei deputati.
Testo degli articoli
Art. 1
1. I l Presidente del Senato, apprezzate le circostanze e valutate le eventuali proposte avanzate dai Presidenti dei Gruppi parlamentari, può richiedere alla Società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione televisiva in diretta di seduta o di parte di seduta dell'Assemblea. La richiesta è avanzata, di norma, almeno 24 ore prima dall'inizio della seduta. Il Presidente fornisce alla Società concessionaria le necessarie indicazioni.
2. I Senatori che, nel corso della seduta, intervengano per dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo parlamentare, possono essere ricompresi, ove così venga disposto, tutti o in parte nella trasmissione. Essi hanno la parola dopo tutti gli oratori di Gruppo.
3. Il Presidente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 69, comma 1, del Regolamento del Senato, può sospendere o interrompere la trasmissione televisiva della seduta.
Art. 2
1. La Società concessionaria dà seguito alla richiesta avanzata dal Presidente del Senato ai sensi dell'art. 1, comma 1, modificando i palinsesti dei programmi e garantendo la trasmissione televisiva in diretta, senza interruzioni per inserti pubblicitari e commenti simultanei.
2. La richiesta avanzata dal Presidente del Senato alla Società concessionaria, per la trasmissione in diretta, preclude la concessione di autorizzazioni per la trasmissione televisiva in diretta della stessa seduta ad altre emittenti e comporta la revoca di quelle eventualmente già concesse. Le emittenti diverse dalla Società concessionaria possono comunque ritrasmettere, previa comunicazione al Senato, il segnale di diffusione via satellite del canale digitale dedicato ai lavori parlamentari, secondo quanto previsto dall'art. 5.
Art. 3
1. L a Società concessionaria del servizio pubblico e le emittenti televisive nazionali che intendano trasmettere in diretta la seduta, o parte di seduta, dell'Assemblea del Senato avanzano richiesta di autorizzazione, di regola, almeno 36 ore prima dell'inizio della seduta.
2. L'autorizzazione è concessa dal Presidente del Senato previa valutazione, da parte dei competenti Uffici dell'Amministrazione, delle modalità di ripresa, delle esigenze logistiche connesse alla collocazione degli apparati per la ripresa in diretta, delle finalità informative del programma televisivo.
3. L'emittente che avanza la richiesta si impegna affinché la trasmissione televisiva in diretta si inserisca in un contesto di natura giornalistica e gli interventi non siano interrotti da inserti pubblicitari e da commenti simultanei.
4. In caso di violazione delle condizioni previste, il Presidente del Senato ha facoltà di disporre l'interruzione immediata del collegamento in diretta.
Art. 4
1. Nessun diritto di esclusiva deriva alle emittenti dall'autorizzazione alla trasmissione in diretta concessa ai sensi dell'art. 3.
2. Detta autorizzazione può comunque essere revocata, anche nell'imminenza della seduta, per una sopravvenuta valutazione delle condizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, o per fatti nuovi incidenti sulle stesse, ferma l'applicazione, se del caso, dell'art. 1, comma 3. Vale comunque quanto disposto dall'art. 5 sulla possibile fruizione del segnale satellitare.
Art. 5
1. Le emittenti televisive nazionali e le emittenti locali, previa comunicazione agli Uffici del Senato, possono ritrasmettere il segnale di diffusione via satellite del canale digitale dedicato ai lavori parlamentari assicurando la piena visibilità del logo del Senato, inserendo la ripresa in un contesto di natura giornalistica, senza interruzione degli interventi con inserti pubblicitari e astenendosi da commenti simultanei.
Art. 6
1. Le richieste di autorizzazione per la trasmissione in diretta ai sensi dell'art. 3 sono avanzate dal Direttore di testata giornalistica o dal Segretario di redazione che assicurano il rispetto delle garanzie sopra precisate sulle modalità di trasmissione anche nel caso di ritrasmissione del segnale satellitare.
Art. 7
1. Le disposizioni che precedono valgono anche, in quanto applicabili, per la trasmissione televisiva o radiofonica delle sedute delle Commissioni, i lavori delle quali siano resi pubblici mediante impianto audiovisivo, ai sensi dell'art. 33, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato.
2. Il potere di disporre la trasmissione spetta al Presidente del Senato, su richiesta della Commissione; quello di disporne la sospensione o l'interruzione spetta al Presidente della Commissione che, ove lo eserciti, ne informa immediatamente il Presidente del Senato.
3. Per le sedute delle Commissioni bicamerali e delle Commissioni riunite del Senato e della Camera dei deputati, la trasmissione televisiva satellitare avviene sulla base di intese con la Presidenza della Camera dei deputati.
Richiami delle fonti
Sugli obblighi di trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali:
v. l'art. 6, comma 2, lettera d) , legge 3.5.2004, n. 112; v. altresì l' art. 22, primo e secondo comma, legge 14 aprile 1975, n. 103; confronta anche l'art. 10, commi 5 e 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223; sul contratto nazionale di servizio con la concessionaria Rai, v. art. 17, comma 1, legge n. 112/2004.
Sui messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse la cui trasmissione sia richiesta dalla Presidenza del Consiglio:
v. art. 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150; v. d.P.R. 28 marzo 1994, che approva la convenzione tra il Ministero e la RAI; contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI approvato con d.P.R. 14 febbraio 2003, art. 13; cfr. altresì art. 17, comma 2, lettera g) , legge n. 112/2004.
V. pure sugli "ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio" che la Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta ad adempiere, l'art. 6, comma 4, legge n. 112 cit. Detto art. 6 definisce quale "servizio d'interesse generale" l'attività di informazione radiotelevisiva "da qualsiasi emittente esercitata". Detta attività è svolta nel rispetto del principio di accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità; vi è anche il divieto di utilizzare tecniche di manipolazione tali da rendere non riconoscibile il contenuto delle informazioni: art. 6, commi 1, 2 lettere c) , e).
Sulla comunicazione politica radiotelevisiva e sul principio di parità di condizioni in ogni trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche:
v. l'art. 2 legge 22.2.2000, n. 28.