Mercoledì 17 Maggio 2017 - 824ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 09:33)

L'Assemblea ha approvato il ddl n. 10-362-388-395-894-874-B, recante introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Il testo torna alla Camera dei deputati.

Nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame dell'articolato e sono stati approvati emendamenti agli articoli 1 e 4 (v. comunicato n. 823).

Il nuovo testo dell'articolo 1 prevede che chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minore difesa, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. La previsione non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dalla tortura deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo; se ne deriva una lesione gravissima sono aumentate dalle metà; se ne deriva la morte la pena è della reclusione di trenta anni. L'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, a prescindere dalla effettiva commissione del reato, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. L'articolo 2 stabilisce che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale. L'articolo 3 non ammette il respingimento o l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura. L'articolo 4 esclude il riconoscimento di qualunque forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura.

Nelle dichiarazioni finali hanno annunciato voto favorevole i sen. Falanga (ALA), Albertini (AP), Caliendo (FI-PdL), Martini (PD). Il ddl copre una lacuna normativa e segna un atto di civiltà. Le modifiche approvate hanno eliminato possibili equivoci e non vi è più una presunzione di sfiducia nei confronti delle Forze dell'ordine. Pur rilevando limiti, derivanti dall'accordo di maggioranza, anche la sen. Lo Moro (Art.1-MDP) ha annunciato voto favorevole. Esprimendo perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, che si allontana dalla definizione di tortura presente nelle convenzioni internazionali, il sen. Buccarella (M5S) ha annunciato voto favorevole, sottolineando che la configurazione della tortura come reato comune, anziché come reato specifico del pubblico ufficiale, indica chiaramente che la finalità del ddl non è quella di limitare i poteri di intervento delle Forze dell'ordine. Il sen. Mineo (SI-Sel), invece, ha annunciato l'astensione: la tortura avrebbe dovuto essere riconosciuta come un reato proprio; le modifiche introdotte hanno snaturato le finalità originarie del ddl e hanno reso molto difficile l'accertamento in giudizio del reato. In dissenso dai rispettivi Gruppi, i sen. Casson (Art.1-MDP) e Manconi (PD) non hanno partecipato alla votazione di un testo confuso, frutto di un compromesso al ribasso. Hanno annunciato voto contrario i sen. Erika Stefani (LN) e Giovanardi (GAL): sebbene il testo sia stato riequilibrato rispetto alle modifiche apportate dalla Camera, non è completamente superata una presunzione di sfiducia nei confronti delle Forze dell'ordine. In particolare, il reato di istigazione sembra una fattispecie ad hoc contro gli operatori della sicurezza. Inoltre, l'intervento sul testo unico all'immigrazione appare estraneo alla materia. In dissenso dal Gruppo il sen. Gasparri (FI-PdL) ha annunciato l'astensione, temendo un uso strumentale e un'applicazione sbagliata della normativa.

Non essendo stato concluso in sede referente l'esame del ddl sulla lingua dei segni e del ddl sul codice antimafia, l'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 580-B, Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, sen. Caliendo (FI-PdL), ha ricordato che il ddl mira a garantire uniformità alle procedure di demolizione, individuando criteri di priorità ai quali il pubblico ministero deve attenersi nell'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna per illeciti edilizi. Ha quindi dato conto delle principali modifiche introdotte dalla Camera: all'articolo 1 si prevede che il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione agli immobili di rilevante impatto ambientale; l'articolo 3 istituisce un fondo rotativo per le opere di demolizione con una dotazione di 45 milioni di euro per il quinquennio 2016-2020; l'articolo 4 istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio. Il relatore ha infine preannunciato un emendamento per recepire i rilievi della Commissione bilancio sullo stanziamento per l'anno 2016.

Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Doris Lo Moro (Art.1-MDP), Uras (Misto), Paola Nugnes, Capelletti (M5S); Mineo (SI-Sel); D'Anna, Falanga (ALA); Cardiello (FI-PdL). Per il Gruppo ALA il provvedimento rappresenta un atto di giustizia nei confronti dei cittadini campani; secondo i Gruppi Art.1-MDP, SI-Sel e M5S rappresenta invece una forma di condono edilizio.

(La seduta è terminata alle ore 13:04 )



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