Mercoledì 11 Gennaio 2017 - 738ª Seduta pubblica
(La seduta ha inizio alle ore 09:35)
L'Assemblea ha approvato l'estensione della richiesta di urgenza, in ordineal ddl n. 624, d'iniziativa del sen. Martelli (M5S) e altri, sull'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, a tutti i ddl in materia d'inchiesta sul sistema bancario.
Il sen. Marino (PD) ha comunicato che la Commissione finanze ha terminato l'indagine conoscitiva sul sistema bancario e sul risparmio e il 31 gennaio inizierà ad esaminare i tredici ddl presentati per attivare una procedura d'inchiesta riguardante diverse banche, non solo MPS. I sen. Zanda (PD), Bianconi (AP) e Zeller (Aut) hanno evidenziato la necessità di estendere la dichiarazione d'urgenza a tutti i ddl presentati; secondo il capogruppo del PD l'inchiesta deve puntare alla massima trasparenza, mantenendo intatto il prestigio del sistema bancario italiano. Anche il sen. Romani (FI-PdL) ha condiviso l'opportunità di prendere in considerazione tutti i ddl presentati e di armonizzare le diverse iniziative dei due rami del Parlamento. La sen. Bottici (M5S) si è detta favorevole all'inclusione di altri ddl nella dichiarazione d'urgenza, ribadendo però la necessità di tempi d'esame certi. Il sen. Tosato (LN) e la sen. De Petris (SI-Sel) hanno rimproverato, rispettivamente al PD e al Governo Renzi, di aver bloccato e ritardato per un anno l'iter della procedura d'inchiesta. La sen. Bonfrisco (CoR) ha posto l'accento sulle contraddizioni di un Governo che, dopo aver recepito supinamente il bail-in, ha varato un decreto di salvataggio di MPS ispirato al bail-out. In sede di votazione il sen. Santangelo (M5S) ha contestato la legittimità della procedura, argomentando che l'urgenza degli altri ddl avrebbe dovuto essere deliberata in una diversa seduta.
L'Assemblea ha approvato il ddl n. 2224, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Il testo torna alla Camera dei deputati.
L'articolo 1 reca norme di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie e afferma che alle attività di prevenzione del rischio è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che operino in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. L'articolo 2 prevede la possibilità di attribuire al Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute; prevede inoltre che in ogni regione sia istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. L'articolo 3 istituisce l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che predispone linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche e degli errori in sanità. L'articolo 4 afferma il principio che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali. L'articolo 5 afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida, scritte dalle società scientifiche elencate dal Ministero della salute. L'articolo 6 circoscrive la responsabilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose alle ipotesi di colpa grave, escludendo le ipotesi in cui siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida. L'articolo 7 disciplina la responsabilità civile: quella del medico del servizio pubblico diventa extracontrattuale, quella della struttura sanitaria resta invece contrattuale. L'articolo 8 prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione per l'azione di risarcimento del danno. L'articolo 9 limita la possibilità di azione di rivalsa ai casi di dolo o colpa grave. L'articolo 10 conferma l'obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. L'articolo 12 introduce la possibilità di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione con riferimento ad alcune tipologie di polizze. L'articolo 13 disciplina l'obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria il giudizio basato sulla sua responsabilità. L'articolo 14 prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. L'articolo 15 riforma la procedura di nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. L'articolo 16 prevede che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nei procedimenti giudiziari. Gli articoli 17 e 18 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome e la clausola di invarianza finanziaria.
All'articolo 4, precedentemente accantonato, è stato approvato l'emendamento 4.208 (testo 2) dei sen. Gaetti e Taverna (M5S). All'articolo 8 è stato approvato l'emendamento 8.206 a prima firma del sen. D'Ambrosio (CoR), che fa salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione. All'articolo 9 sono stati approvati gli emendamenti 9.216 a prima firma della sen. Padua (PD) e 9.500 del relatore che modificano il limite alla misura di rivalsa. All'articolo 10 sono stati approvati gli emendamenti del relatore 10.500 e 10.501 e l'emendamento 10.208 a prima firma del sen. Floris (FI-PdL). L'articolo 11 è stato approvato senza emendamenti. All'articolo 12, riguardante l'azione diretta del soggetto danneggiato, è stato approvato l'emendamento 12. 203 (testo 2) dei sen. Erika Stefani e Volpi (LN). L'articolo 13 è stato approvato senza emendamenti. All'articolo 14 sono stati approvati gli emendamenti identici 14.200 (testo 2) dei sen. Gaetti e Taverna (M5S) e 14.201 (testo 2) dei sen. Stefani e Volpi (LN). Gli articoli da 15 a 18 sono stati approvati senza modifiche. E' stato approvato infine un emendamento, a prima firma del sen. Maurizio Romani (Misto), che modifica il titolo del ddl.
Hanno svolto dichiarazione di voto a favore del ddl i sen. D'Ambrosio Lettieri (CoR), Compagnone (AL-A), Lucio Romano (Aut), Aiello (AP), Zuffada (FI-PdL) e Emilia De Biasi (PD). La sen. Stefani (LN) e il sen. Gaetti (M5S) hanno annunciato l'astensione: nonostante le modifiche migliorative introdotte nel passaggio al Senato, le norme sulla responsabilità penale e civile peggiorano il decreto Balduzzi e le asimmetrie tra società assicurative e professioni sanitarie rappresentano uno svantaggio per i cittadini. La sen. Petraglia (SI-Sel), e la sen. De Pin (GAL) a titolo personale, hanno dichiarato voto contrario, soffermandosi sulle criticità del testo che non affronta le cause della malasanità, non tratta la gestione del rischio clinico, limita l'autonomia dei medici, indebolisce la tutela del diritto alla salute circoscrivendo la responsabilità penale alla colpa grave e all'imperizia.
(La seduta è terminata alle ore 13:31 )