Martedì 3 Maggio 2016 - 619ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 16:32)

L'Assemblea ha approvato con modifiche il ddl n. 54-B, Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Il testo torna alla Camera.

Il ddl, composto di un solo articolo, modifica la legge che ha recepito la convenzione contro le discriminazioni razziali per introdurre l'aggravante di negazionismo. Nella seduta del 26 aprile la relatrice, sen. Capacchione (PD), ha evidenziato la scelta della Commissione giustizia di ripristinare il testo approvato in prima lettura al Senato che, nel rispetto dei limiti della libertà di opinione e di ricerca, qualifica come pubblica l'istigazione all'odio, alla violenza, alla discriminazione razziale e circoscrive le condotte di negazionismo al pericolo concreto di commissione di un reato. Nella seduta del 28 aprile il Sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli ha affermato che l'emendamento 1.401 rappresenta un buon compromesso tra le due diverse linee di intervento di Camera e Senato.

Nella seduta odierna l'Assemblea ha approvato l'emendamento 1.401 del sen. D'Ascola (AP) che sostituisce interamente l'articolo 1 sopprimendo l'avverbio "pubblicamente" e prevedendo che si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificata ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. Sono stati respinti i subemendamenti presentati da FI-PdL e GAL, tendenti a ripristinare l'avverbio "pubblicamente", a limitare le fattispecie alla negazione della shoah e del genocidio, a punire l'esaltazione oltre che la negazione. Respinti anche i subemendamenti di M5S e SI-SEL volti a reintrodurre il riferimento a fatti accertati con sentenza passata in giudicato di un tribunale internazionale.

Nella dichiarazione di voto a favore dell'emendamento, il sen. D'Ascola (AP) ha argomentato che il riferimento al concreto pericolo di diffusione, che il giudice dovrà accertare, è espressione più evoluta rispetto all'avverbio "pubblicamente": aumenta le garanzie e consente di colpire condotte come la propaganda e l'incitamento al terrorismo tramite strumenti telematici. La nuova formulazione non punisce la negazione della shoah, ma l'istigazione a delinquere fondata sulla negazione della shoah.

Le opposizioni hanno rilevato che l'emendamento 1.401 stravolge il testo approvato all'unanimità in Commissione, reintroduce un reato di opinione, contravviene al principio di tassatività delle norme penali e produce effetti paradossali: nel tentativo di dare una risposta penale ad un problema culturale ed educativo, il testo equipara la shoah a crimini meno gravi, conferisce eccessiva discrezionalità alla magistratura, sanziona la negazione ma non l'esaltazione dell'olocausto. I sen. Compagna (CoR), Erika Stefani (LN), Quagliarello (GAL) e Buemi (Aut) hanno annunciato l'astensione. Favorevole al testo licenziato dalla Commissione, ma contrario al compromesso interno alla maggioranza dei due rami del Parlamento, il sen. Malan (FI-PdL) ha annunciato la non partecipazione al voto. I sen. Lumia (PD) e Cappelletti (M5S) hanno annunciato voto favorevole, giudicando il testo sufficientemente equilibrato. I sen. Sacconi (AP) e Zuffada (FI-PdL), in dissenso dai rispettivi Gruppi, hanno annunciato voto contrario.

Dopo l'approvazione di una proposta di inversione dell'ordine del giorno, l'Assemblea ha avviato l'esame congiunto del ddl n. 2228, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015, e dei Documenti n. 56 (Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato "Le priorità dell'Unione europea per il 2016") e n. 59 (Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015").

La legge europea, nel testo proposto dalla Commissione, è composta da 38 articoli suddivisi in 9 capi, concernenti i seguenti settori: libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, giustizia e sicurezza, fiscalità, dogane e aiuti di Stato, trasporti, ambiente, energia, diritto all'indennizzo per vittime di reati violenti. 22 articoli sono volti a chiudere procedure d'infrazione e casi EU Pilot e a sanare procedure in materia di aiuti di Stato; 16 articoli introducono modifiche alla normativa interna per prevenire l'apertura di nuove procedure d'infrazione.

Il relatore sulla legge europea, sen. Cociancich (PD), ha segnalato che le procedure di infrazione a carico dell'Italia sono scese al minimo storico. Ha poi evidenziato che all'articolo 1, riguardante la disciplina dell'etichettatura degli oli di oliva, la Commissione ha approvato un emendamento che inasprisce le sanzioni.

Il relatore sulle risoluzioni della 14a Commissione, sen. Mirabelli (PD), ha rilevato che il futuro dell'Unione dipenderà dalla capacità di creare un'Europa sociale, quale spazio di tutela dei diritti dei cittadini, dalla capacità di rispondere in modo unitario al terrorismo e dalla capacità di affrontare l'immigrazione senza abdicare ai principi e ai valori ispiratori della Comunità.

Il sen. D'Alì (FI-PdL) ha avanzato una pregiudiziale di costituzionalità rilevando che la Commissione ha approvato un emendamento privo di copertura finanziaria. Nella votazione della pregiudiziale è mancato il numero legale.

(La seduta è terminata alle ore 19:41 )



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina