Glossario

G

  • Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

    È un organo collegiale composto di ventitré Senatori, cui è assegnato il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione dei Senatori ed alla valutazione delle cause sopraggiunte di ineleggibilità o di incompatibilità. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere all'esecuzione di atti restrittivi della libertà personale nei confronti dei Senatori e delle domande di autorizzazione presentate in materia di reati ministeriali nei casi in cui la competenza spetti al Senato (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale). La Giunta esamina le richieste di autorizzazione a procedere e riferisce all'Assemblea entro 30 giorni dall'assegnazione, salvo che le sia concesso, per una sola volta, un nuovo termine, comunque non superiore a quello originario (vedi Commissioni(struttura)).

  • Giunta per il Regolamento

    È un organo collegiale composto di dieci Senatori (la composizione può essere integrata con non più di quattro membri per aumentarne la rappresentatività), presieduto dallo stesso Presidente del Senato. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e l'espressione del parere su questioni di interpretazione dello stesso che vengono sottoposte dal Presidente del Senato (vedi Commissioni (struttura)).
  • Giurì d'onore

    È il termine d'uso corrente per indicare la Commissione d'indagine istituita - per decisione del Presidente del Senato - a seguito della richiesta di un Senatore che sia accusato, nel corso di una discussione, di fatti che ledano la sua onorabilità. Il Giurì d'onore svolge le indagini e giudica sul fondamento dell'accusa e le sue conclusioni, comunicate dal Presidente del Senato all'Assemblea, non possono costituire oggetto di dibattito.

  • Governo

    Il Governo è un interlocutore essenziale del Parlamento, cui è legato dal rapporto fiduciario, e interviene in tutti i principali snodi della sua attività - a partire dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari - salvo quelli riguardanti le questioni interne. I membri del Governo hanno diritto di partecipare ai lavori del Senato, ma possono votare solo se sono Senatori e sono sostituiti da colleghi di Gruppo nelle Commissioni permanenti. In Aula siedono in un apposito banco posto sotto quello della Presidenza ed hanno facoltà di parlare ogni volta che lo richiedano. Durante l'esame dei disegni di legge, in Aula e in Commissione, alla fine della discussione generale replicano agli oratori intervenuti e, successivamente, esprimono il parere del Governo su ogni votazione (vedi anche Dichiarazioni programmatiche,Fiducia).

  • Gruppi parlamentari

    I Gruppi parlamentari riuniscono i senatori in base alla loro appartenenza politica e costituiscono, in sostanza, l'articolazione parlamentare dei partiti politici (anche se non sempre vi è precisa corrispondenza fra partiti presenti nel Paese e Gruppi parlamentari). Ciascun Senatore ha l'obbligo di appartenere ad un Gruppo; coloro che non abbiano dichiarato l'appartenenza ad alcun Gruppo confluiscono nel Gruppo Misto. Ogni Gruppo deve essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che guidano il Gruppo (c.d. Capigruppo) compongono la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. I Gruppi hanno un ruolo di grande rilevanza ai fini dell'esercizio delle funzioni parlamentari da parte dei singoli componenti delle Camere (vediProgrammazione, Dichiarazione di voto).



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