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Riforma organica del Regolamento: sì dell'Aula alla proposta, con modifiche

20 Dicembre 2017

Nella seduta di mercoledì 20 dicembre, l'Assemblea ha approvato a maggioranza assoluta, secondo la procedura prevista dall'art. 167 del Regolamento, la proposta di riforma organica del Regolamento del Senato (Doc. II, n. 38), di iniziativa della Giunta per il Regolamento.
Nel dettaglio, sono stati approvati con modifiche:
• l'art. 1 (Disposizioni in materia di Gruppi parlamentari) con 171 voti favorevoli, 37 contrari e quattro astenuti (mediante voto segreto);
• l'art. 2 (Disposizioni in materia di Commissione permanenti) con 207 voti favorevoli, quattro contrari e quattro astenuti (mediante voto palese);
• l'art. 3 (Disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione dei lavori) con 204 voti favorevoli, tre contrari e cinque astenuti (mediante voto palese);
E' stato inoltre approvato, nel testo proposto dalla Giunta del Regolamento:
• l'art. 4 (Disposizioni di coordinamento) con 209 voti favorevoli, quattro contrari e cinque astenuti (mediante voto palese).
Sono stati approvati anche due emendamenti aggiuntivi dopo l'art. 4, del relatore Roberto Calderoli:
• l'emendamento 4.0.100 (testo 2) con 211 voti favorevoli, un contrario e quattro astenuti (mediante voto palese);
• l'emendamento 4.0.101 con 182 voti favorevoli, 31 contrari e quattro astenuti (mediante voto segreto).
E' stata infine approvata una proposta di coordinamento.

La modifica del Regolamento - si legge nel comunicato di seduta del 19 dicembre - mira a ottimizzare il procedimento di decisione parlamentare ed è basata su tre linee principali di intervento: composizione dei Gruppi parlamentari basata sul principio della loro tendenziale corrispondenza con i partiti politici; valorizzazione dell'attività delle Commissioni; semplificazione e razionalizzazione dei lavori.
In particolare, come si legge nel comunicato di seduta del 20 dicembre:
• l'art. 1 introduce il principio in base al quale ciascun Gruppo deve rappresentare un partito o un movimento politico che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno. Sono previste misure volte a disincentivare i mutamenti di Gruppo da parte dei singoli senatori;
• l'art. 2 introduce il criterio dell'assegnazione dei disegni di legge di norma in sede deliberante o redigente, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo 72 della Costituzione (ddl costituzionali, in materia elettorale, deleghe legislative, ratifiche di trattati, bilanci e consuntivi, decreti-legge, collegati alla manovra di finanza pubblica). Anche le informative del Governo, ad eccezione di quelle del Presidente del Consiglio, si svolgeranno in Commissione;
• l'art. 3 prevede l'introduzione di sedute uniche con la riserva di due settimane di lavori al mese dedicate esclusivamente alle Commissioni. Per una maggiore armonizzazione con il Regolamento della Camera si prevede che ogni deliberazione sia presa a maggioranza dei presenti (l'astensione non vale più come voto contrario); sono introdotti criteri più restrittivi per lo scrutinio segreto; le votazioni avvengono di regola con procedimento elettronico, restano ad alzata di mano quelle squisitamente procedurali. E' prevista una corsia preferenziale per i ddl di iniziativa popolare ed è reso più incisivo l'istituto della dichiarazione d'urgenza;
• l'art. 4 reca disposizioni di coordinamento, che tengono conto della nuova procedura di esame dei bilanci e dei mutamenti intervenuti con il trattato di Lisbona e in materia di adeguamento al diritto dell'Unione europea.

Documento II, n. 38 »



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