Mercoledì 17 Novembre 2010 - 460ª Seduta pubblica (Antimeridiana)

(La seduta ha inizio alle ore 09:34)

Prosegue in Senato l'esame del testo proposto dalla Commissione giustizia recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, testo frutto dell'esame dei ddl presentati in materia nn. 601, 711, 1171 e 1198.

L'Assemblea ha approvato anzitutto un nuovo testo dell'articolo 46 in materia di esame di Stato di cui si prevede un'articolazione in tre prove scritte e una prova orale che vengono dettagliatamente disciplinate. Stabilite anche le norme, contenute nell'articolo 47 approvato con modificazioni, che regolano le attività delle commissioni d'esame. Approvati inoltre l'articolo 48 recante la disciplina transitoria per la pratica professionale e l'articolo 49, in un testo emendato, che stabilisce norme transitorie per l'esame.

Prima di procedere nell'esame degli articoli successivi, l'Assemblea ha ripreso l'articolo 32, precedentemente accantonato, che è stato approvato in un testo modificato. L'articolo, che disciplina la durata e la composizione del Consiglio nazionale forense, è stato modificato con l'introduzione di un nuovo testo del comma 2 proposto dal sen. Benedetti Valentini (PdL).

Il Senato ha poi approvato gli articoli, alcuni dei quali con modificazioni, di cui al Titolo V in materia di procedimento disciplinare. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante, il primo dei quali è titolare dell'azione disciplinare. Vengono stabilite le modalità con cui il Consiglio esercita l'istruttoria e si prevede che l'interessato possa chiedere di essere ascoltato personalmente anche avvalendosi di un difensore. L'istruttoria deve concludersi nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia o con la richiesta di archiviazione o con la proposta di apertura del procedimento disciplinare, su cui delibera il Collegio istruttore. Il Collegio giudicante decide con il proscioglimento o con l'irrogazione di una sanzione disciplinare. L'articolo 57 disciplina le impugnazioni, l'articolo 58 stabilisce l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, mentre l'articolo 59 disciplina i casi in cui può essere riaperto il procedimento concluso con un provvedimento definitivo. Approvati anche gli articoli 60, 61 e 62, rispettivamente in materia di cancellazione volontaria dall'albo durante lo svolgimento del procedimento, di disciplina della sospensione cautelare e di esecutività delle decisioni del Collegio giudicante, mentre è stato soppresso l'articolo 63 in materia di poteri ispettivi del CNF.

Approvati poi gli ultimi tre articoli, a partire dall'articolo 64, cui sono state apportate modificazioni, recante delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi, un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense secondo principi e criteri direttivi che vengono indicati in dettaglio. Approvati anche l'articolo 65, con modificazioni, recante disposizioni transitorie e la disposizione finale di cui all'articolo 66. Approvato infine un articolo aggiuntivo recante clausola di invarianza finanziaria.

Concluso l'esame dell'articolato, il seguito della discussione è stato rinviato al pomeriggio, a meno di diverse determinazioni da parte della Conferenza dei Capigruppo convocata per le ore 12,30.

(La seduta è terminata alle ore 12:29 )



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