Norme impugnate: Art. 16, c. 2, del decreto legislativo 23/07/1999, n. 242, come sostituito dall'art. 2, c. 1, della legge 11/01/2018, n. 8, e dell'art. 6, c. 1 e 2, della medesima legge.
Contrasta con il principio di proporzionalità il divieto definitivo e irreversibile, per chi ha già svolto tre mandati, di ricoprire cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali.
Escluso che la garanzia costituzionale della libertà dell’associazione precluda qualsivoglia intervento legislativo limitativo dell’autonomia organizzativa dell’ente, il vaglio di legittimità costituzionale di misure di questo tipo si sostanzia nella verifica della non irragionevolezza e della non sproporzionalità del bilanciamento operato in concreto con esse, tenuto conto dello scopo perseguito e delle modalità prescelte per il suo raggiungimento.
Più in generale, è la drasticità di una misura quale il divieto definitivo e irreversibile di ricoprire cariche direttive di un’associazione privata (le strutture territoriali delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, nel caso della norma censurata) per avere già ricoperto in passato le medesime cariche per un determinato periodo, che si risolve in una compressione oltre il necessario degli interessi indicati, determinandone il contrasto con il principio di proporzionalità. L’obiettivo perseguito dalla norma, di favorire il ricambio e limitare rendite di posizione, può infatti - e dunque deve - essere perseguito in modi che limitino nei termini di quanto strettamente necessario il sacrificio dell’interesse dell’aspirante candidato che abbia in precedenza rivestito cariche direttive.
Ciò può essere realizzato in vari modi, rimessi alla discrezionalità del legislatore cui spetta di individuare la misura più idonea a contemperare gli interessi in gioco in modo che nessuno di essi sia sacrificato oltre il necessario.
Per maggiori informazioni si veda comunicato stampa
Presentata il l 29 settembre 2023; annunciata nella seduta n. 108 del 3
ottobre 2023. DOC.
VII, N. 39.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a
Commissione permanente (Giustizia); 7a Commissione permanente (Cultura e
patrimonio culturale, istruzione pubblica)