Testata
Periodico di informazione
sull'attività parlamentare,
link e segnalazioni

3 marzo 2025 | Numero 90
Segnalazioni → Corte costituzionale
X linkedin email

Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Divieto definitivo di accesso alle cariche direttive nelle federazioni sportive

Sentenza n. 184 del 5 luglio 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 16, c. 2, del decreto legislativo 23/07/1999, n. 242, come sostituito dall'art. 2, c. 1, della legge 11/01/2018, n. 8, e dell'art. 6, c. 1 e 2, della medesima legge.

Contrasta con il principio di proporzionalità il divieto definitivo e irreversibile, per chi ha già svolto tre mandati, di ricoprire cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali.

Escluso che la garanzia costituzionale della libertà dell’associazione precluda qualsivoglia intervento legislativo limitativo dell’autonomia organizzativa dell’ente, il vaglio di legittimità costituzionale di misure di questo tipo si sostanzia nella verifica della non irragionevolezza e della non sproporzionalità del bilanciamento operato in concreto con esse, tenuto conto dello scopo perseguito e delle modalità prescelte per il suo raggiungimento.

Più in generale, è la drasticità di una misura quale il divieto definitivo e irreversibile di ricoprire cariche direttive di un’associazione privata (le strutture territoriali delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, nel caso della norma censurata) per avere già ricoperto in passato le medesime cariche per un determinato periodo, che si risolve in una compressione oltre il necessario degli interessi indicati, determinandone il contrasto con il principio di proporzionalità. L’obiettivo perseguito dalla norma, di favorire il ricambio e limitare rendite di posizione, può infatti - e dunque deve - essere perseguito in modi che limitino nei termini di quanto strettamente necessario il sacrificio dell’interesse dell’aspirante candidato che abbia in precedenza rivestito cariche direttive.

Ciò può essere realizzato in vari modi, rimessi alla discrezionalità del legislatore cui spetta di individuare la misura più idonea a contemperare gli interessi in gioco in modo che nessuno di essi sia sacrificato oltre il necessario.

Per maggiori informazioni si veda comunicato stampa

Presentata il l 29 settembre 2023; annunciata nella seduta n. 108 del 3 ottobre 2023. DOC. VII, N. 39.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 7a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

Circostanza attenuante della minore gravità del delitto presupposto e divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata

Sentenza n. 188 del 27 settembre 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 69, quarto comma, del codice penale.

Prevedendo per l’autoriciclaggio una pena dimezzata, tanto nel massimo quanto nel minimo, allorché il delitto presupposto sia di minore gravità […], il legislatore ha inteso differenziare nettamente il disvalore oggettivo di questa ipotesi rispetto alla fattispecie base, la quale è peraltro caratterizzata da un quadro sanzionatorio di notevole severità, calibrato su fenomeni criminosi ben più gravi - anche per la loro dimensione offensiva del sistema economico, imprenditoriale e finanziario - rispetto a condotte come quelle oggetto del procedimento principale.

Allorché però il delitto risulti aggravato dalla recidiva reiterata - situazione statisticamente assai frequente allorché il reato presupposto sia un furto, come nel caso oggetto del giudizio a quo -, l’intento legislativo di prevedere un trattamento sanzionatorio sensibilmente meno severo per i fatti di riciclaggio conseguenti ai delitti oggettivamente meno gravi viene, agli effetti pratici, frustrato dalla norma censurata, che vincola il giudice all’irrogazione di una pena non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base di autoriciclaggio.

Ciò ridonda anzitutto in una violazione del canone della proporzionalità della pena fondato sugli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il quale si oppone a che siano comminate dal legislatore - e conseguentemente applicate dal giudice - pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato.

Dalla norma censurata scaturisce altresì un vulnus al principio di offensività di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., il quale esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo “fatto” di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali.

Presentata il 12 ottobre 2023; annunciata nella seduta n. 114 del 17 ottobre 2023. DOC. VII, N. 40.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia).