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17 febbraio 2025 | Numero 88
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Conformità tra norma delegata e norma delegante in materia di dispensa dal servizio per i giudici onorari

Sentenza n. 166 del 24 maggio 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 21, c. 2, del decreto legislativo 13/07/2017, n. 116.

La legge delega è […] fondamento e limite del potere legislativo delegato; essa, se, da una parte, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque non idonee ad indirizzarne l’attività, dall’altra, «può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di “riempimento” normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione “legislativa”» essendo il legislatore delegato chiamato «a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega».

La Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR del Lazio con riferimento all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 2017 nella parte in cui prevede che “il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi”, anziché “il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi”. Ciò per violazione dell’articolo 76 della Costituzione in quanto la richiamata norma del decreto legislativo non dava corretta attuazione al principio di delega di cui all’articolo 2, comma 10, lettera a), della legge n. 57 del 2016.

Tale principio di delega infatti prevede che a tutti i magistrati onorari si applichi il regime di cui all’articolo 9 della legge n. 374 del 1991, il quale a sua volta prevede, appunto, che “il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi”.

Per maggiori informazioni si veda Il controllo di costituzionalità delle leggi - Rassegna trimestrale di giurisprudenza costituzionale - n. 3/2023.

Presentata il 27 luglio 2023; annunciata nella seduta n. 93 del 27 luglio 2023. DOC. VII, N. 35.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia).

Spettanze dell'ausiliario del magistrato nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal PM

Sentenza n. 167 del 7 giugno 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 145, c. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115.

[La norma impugnata] ammette l’anticipazione erariale delle spese processuali - e, dunque, per quanto specificamente interessa il presente giudizio, anche delle spettanze dell’ausiliario del magistrato – con esclusivo riferimento ai procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, senza includere, quindi, nel suo ambito di applicazione quello di nomina dell’amministratore di sostegno introdotto dallo stesso organo giudiziario.

Proprio tale limitazione comporta la violazione del principio di eguaglianza evocato dal giudice rimettente.

La mancata considerazione, nella disposizione censurata, di quest’ultimo procedimento determina, infatti, una differenziazione del regime del carico delle spese non supportata da una ragionevole giustificazione.

Nel caso in esame, i profili di autonomia funzionale e strutturale che caratterizzano l’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, da un lato, non valgono ad escluderne la sussunzione nella medesima categoria delle «misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia»; dall’altro, non assumono rilevanza rispetto alla specifica ratio che sorregge l’art. 145, comma 1, t.u. spese di giustizia. […]

Per tutto quanto esposto, assorbita ogni altra censura, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze - e quindi l’onorario, le spese e le indennità indicati nell’art. 49 t.u. spese di giustizia - dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario.

Presentata il 27 luglio 2023; annunciata nella seduta n. 93 del 27 luglio 2023. DOC. VII, N. 36.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia).