Norme impugnate: Art. 21, c. 2, del decreto legislativo 13/07/2017, n. 116.
La legge delega è […] fondamento e limite del potere legislativo delegato; essa, se, da una parte, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque non idonee ad indirizzarne l’attività, dall’altra, «può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di “riempimento” normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione “legislativa”» essendo il legislatore delegato chiamato «a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega».
La Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR del Lazio con riferimento all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 2017 nella parte in cui prevede che “il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi”, anziché “il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi”. Ciò per violazione dell’articolo 76 della Costituzione in quanto la richiamata norma del decreto legislativo non dava corretta attuazione al principio di delega di cui all’articolo 2, comma 10, lettera a), della legge n. 57 del 2016.
Tale principio di delega infatti prevede che a tutti i magistrati onorari si applichi il regime di cui all’articolo 9 della legge n. 374 del 1991, il quale a sua volta prevede, appunto, che “il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi”.
Per maggiori informazioni si veda Il controllo di costituzionalità delle leggi - Rassegna trimestrale di giurisprudenza costituzionale - n. 3/2023.
Presentata il 27 luglio 2023; annunciata nella seduta n. 93 del 27 luglio
2023. DOC.
VII, N. 35.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a
Commissione permanente (Giustizia).