Testata
Periodico di informazione
sull'attività parlamentare,
link e segnalazioni

10 febbraio 2025 | Numero 87
Segnalazioni → Corte costituzionale
X linkedin email

Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Inammissibilità della domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo

Sentenza n. 142 del 7 giugno 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 1-ter, c. 6, della legge 24/03/2001, n. 89.

La giurisprudenza costituzionale è ormai costante nell’affermare che i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo. Occorre, tuttavia, che ne consegua un rimedio effettivo, ciò che accade soltanto laddove venga realmente resa più sollecita la decisione da parte del giudice competente.

Alla luce della vigente disciplina processuale, infatti, la presentazione [dell’istanza di accelerazione] non vincola il giudice «a quanto richiestogli», ossia ad instradare su un binario preferenziale il processo nel quale l’istanza di accelerazione è depositata nei termini prescritti. In altre parole, nulla esclude che il processo, «pur a fronte di una siffatta istanza, [possa] comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata», in violazione anche dell’art. 111, secondo comma, Cost.

Il deposito dell’istanza di accelerazione in parola, in tempo utile ad evitare il superamento dei termini di ragionevole durata del processo, costituisce manifestazione della volontà di ottenere una decisione rapida. La mancata presentazione di tale istanza, quindi, «può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001». Quel che, invece, non risulta conforme ai parametri costituzionali evocati è che l’omesso deposito dell’istanza possa condizionare la stessa ammissibilità della domanda di equa riparazione.

Presentata il 13 luglio 2023; annunciata nella seduta n. 88 del 18 luglio 2023. DOC. VII, N. 33.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 5a Commissione permanente (Bilancio).

Stipula di contratto di lavoro subordinato con cittadini italiani o stranieri o per l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare in corso

Sentenza n. 149 del 7 giugno 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 103, c. 1, del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17/07/2020, n. 77.

L’emersione del lavoro svolto “in nero” - che nel caso di cittadini stranieri si intreccia alla regolarizzazione della loro presenza in Italia - persegue uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti del singolo rapporto di lavoro, dell’interesse pubblico generale, in particolare della regolarità e trasparenza del mercato del lavoro.

La norma censurata, al contrario, richiedendo al datore di lavoro che non sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea il permesso di soggiorno di lungo periodo, restringe eccessivamente, in modo non ragionevole, l’ambito dei soggetti che possono presentare istanza per «dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare» con cittadini italiani o stranieri, ostacolando così la realizzazione degli obiettivi perseguiti dallo stesso legislatore, ossia la più ampia emersione del lavoro “nero”. Peraltro, la condizione dell’essere «regolarmente soggiornante in Italia» si cumula con altri requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti nella stessa legge per accedere alla procedura di regolarizzazione, al fine di prevenire eventuali elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare.

Per le ragioni sopra esposte, [la norma impugnata] va dichiarata incostituzionale, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Presentata il 13 luglio 2023; annunciata nella seduta n. 88 del 18 luglio 2023. DOC. VII, N. 34.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).