Norme impugnate: Art. 299, primo comma, del codice civile.
Il «cognome, insieme con il prenome, rappresenta» - si legge nella sentenza n. 131 del 2022 - «il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati».
L’ordine con cui il cognome dell’adottante si unisce a quello dell’adottato maggiore d’età incide sul diritto all’identità personale di quest’ultimo, che è associato al suo originario cognome; da un altro lato, il medesimo ordine condiziona il rilievo attribuito al frammento di identità dell’adottante - il suo cognome - che viene assunto dall’adottato, onde rappresentare il nuovo vincolo giuridico. Se, dunque, l’adottato maggiore d’età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all’identità personale attraverso l’aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell’adottante al proprio e se anche l’adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all’adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto.
La rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell’adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l’istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale.
In definitiva, è irragionevole e lesivo dell’identità personale, e, dunque, contrasta con gli artt. 2 e 3 Cost., non consentire al giudice - con la sentenza che fa luogo all’adozione - di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Per maggiori informazioni si veda comunicato stampa.
Presentata il 4 luglio 2023; annunciata nella seduta n. 86 del 12 luglio
2023. DOC.
VII, N. 31.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a
Commissione permanente (Giustizia).