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9 dicembre 2024 | Numero 79
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Termini di decorrenza per la richiesta di indennizzo del danno da vaccino

Sentenza n. 35 del 9 febbraio 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 3, c. 1°, della legge 25/02/1992, n. 210.

È incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno e non da quando ha saputo anche della sua indennizzabilità.

L’effettività del diritto all’indennizzo impone di far decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, in quanto, prima di tale momento, il diritto all’indennizzo non è concretamente esercitabile.

Una soluzione differente - aggiunge la sentenza - vanificherebbe il diritto medesimo, viceversa garantito dai principi costituzionali di solidarietà sociale e tutela della salute, essendo il danno vaccinale un pregiudizio individuale sofferto nell’interesse della collettività, la quale deve pertanto farsene carico.

Per maggiori informazioni si veda Comunicato Stampa.

Presentata il 6 marzo 2023; annunciata nella seduta n. 47 del 8 marzo 2023. DOC. VII, N. 19.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Applicazione del principio di proporzionalità alle sanzioni amministrative in materia di indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Sentenza n. 40 del 11 gennaio 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 4 del decreto legislativo 19/11/2004, n. 297.

La norma impugnata prevede che ogni inadempienza alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche agli organismi di controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette è punita con la sanzione amministrativa fissa di euro cinquantamila. La gamma di condotte riconducibili alla medesima fattispecie sanzionatoria è quanto mai vasta.

La previsione in esame, in definitiva, equipara le condotte più gravi e pericolose a quelle di minor rilievo, stabilendo per tutte una sanzione in misura fissa. Ciò è in aperto contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni.

La rimozione del vulnus costituzionale deve, quindi, passare attraverso la sostituzione della sanzione censurata con altra conforme a Costituzione. L’ampiezza delle fattispecie punibili impone la previsione di una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi.

Si deve, perciò, ritenere ragionevole che le violazioni più gravi siano punite con la sanzione pecuniaria di cinquantamila euro, nel rispetto della scelta legislativa originaria, dovendosi, al contempo, individuare la forbice edittale entro cui commisurare la sanzione.

Presentata il 10 marzo 2023; annunciata nella seduta n. 49 del 15 marzo 2023. DOC. VII, N. 20.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 4a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea); 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).