Norme impugnate: Art. 3, c. 1°, della legge 25/02/1992, n. 210.
È incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno e non da quando ha saputo anche della sua indennizzabilità.
L’effettività del diritto all’indennizzo impone di far decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, in quanto, prima di tale momento, il diritto all’indennizzo non è concretamente esercitabile.
Una soluzione differente - aggiunge la sentenza - vanificherebbe il diritto medesimo, viceversa garantito dai principi costituzionali di solidarietà sociale e tutela della salute, essendo il danno vaccinale un pregiudizio individuale sofferto nell’interesse della collettività, la quale deve pertanto farsene carico.
Per maggiori informazioni si veda Comunicato Stampa.
Presentata il 6 marzo 2023; annunciata nella seduta n. 47 del 8 marzo
2023. DOC.
VII, N. 19.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a
Commissione permanente (Giustizia); 10ª Commissione permanente (Affari
sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).