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2 dicembre 2024 | Numero 78
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Difetto di congruità del termine di decadenza per il compimento di un atto processuale. Norme di interpretazione autentica

Sentenza n. 18 del 10 gennaio 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 37, primo periodo, della legge 17/10/2017, n. 161

Il difetto di congruità del termine, rilevante sul piano della violazione dell’art. 24, primo comma, Cost., si ha solo qualora esso, per la sua durata, sia inidoneo a rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, tale da rendere inoperante o carente la tutela accordata al cittadino.

La disposizione censurata - norma qualificata di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa con carattere retroattivo - estendendo alle confische penali allargate ex art. 12-sexies d.l. 306/1992 il termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda di ammissione del credito a far data dalla entrata in vigore della legge interpretata, ovvero il 1° gennaio 2013, viola il principio di uguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale.

Consentendo infatti che detto termine, introdotto per le confische penali solo nel 2017, possa decorrere retroattivamente, il denunciato art. 37 determina una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei creditori che propongono domanda in relazione ad una confisca divenuta definitiva, e da essi conosciuta, prima dell’entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, per i quali il termine di decadenza può risultare in tutto o in parte già decorso, con conseguente pregiudizio della tutela loro accordata.

La Corte, inoltre, ribadisce che una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. In tal senso, la disposizione interpretativa si limita ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall’origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente.

Presentata il 10 febbraio 2023; annunciata nella seduta n. 37 del 14 febbraio 2023. DOC. VII, N. 17.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia)

Obbligo vaccinale di militari da impiegare in particolari condizioni operative

Sentenza n. 25 del 12 gennaio 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 206-bis del decreto legislativo 15/03/2010, n. 66.

L’articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un “determinato” trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La Corte costituzionale ha ora definito il grado di precisione richiesto al legislatore e il significato dell’aggettivo “determinato”, quando si tratti dell’imposizione di un obbligo vaccinale. Chiarendo che in questa materia la Costituzione stabilisce una riserva “relativa” di legge (che non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma lascia spazio a fonti secondarie), la sentenza afferma, però, che quando intenda imporre un obbligo vaccinale la legge non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale.

La sentenza sottolinea che è proprio attraverso l’individuazione del trattamento vaccinale relativo alla patologia da contrastare che la legge può operare il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva. Correlativamente, questa stessa indicazione è essenziale per consentire, alla Corte costituzionale, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislativa di imporre la vaccinazione.

Per maggiori informazioni si veda Comunicato Stampa

Presentata il 20 febbraio 2023; annunciata nella seduta n. 40 del 21 febbraio 2023. DOC. VII, N. 18.
Assegnata alla 2a Commissione permanente (Giustizia); 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa).