Norme impugnate: Art. 37, primo periodo, della legge 17/10/2017, n. 161
Il difetto di congruità del termine, rilevante sul piano della violazione dell’art. 24, primo comma, Cost., si ha solo qualora esso, per la sua durata, sia inidoneo a rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, tale da rendere inoperante o carente la tutela accordata al cittadino.
La disposizione censurata - norma qualificata di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa con carattere retroattivo - estendendo alle confische penali allargate ex art. 12-sexies d.l. 306/1992 il termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda di ammissione del credito a far data dalla entrata in vigore della legge interpretata, ovvero il 1° gennaio 2013, viola il principio di uguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale.
Consentendo infatti che detto termine, introdotto per le confische penali solo nel 2017, possa decorrere retroattivamente, il denunciato art. 37 determina una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei creditori che propongono domanda in relazione ad una confisca divenuta definitiva, e da essi conosciuta, prima dell’entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, per i quali il termine di decadenza può risultare in tutto o in parte già decorso, con conseguente pregiudizio della tutela loro accordata.
La Corte, inoltre, ribadisce che una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. In tal senso, la disposizione interpretativa si limita ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall’origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente.
Presentata il 10 febbraio 2023; annunciata nella seduta n. 37 del 14
febbraio 2023. DOC.
VII, N. 17.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a
Commissione permanente (Giustizia)