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25 novembre 2024 | Numero 77
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Possibilità di sospendere l'esecuzione della pena in caso di condotta colposa di condannati per il delitto di incendio boschivo

Sentenza n. 3 del 23 novembre 2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 656, c. 9, lett. a), del codice di procedura penale

Ė costituzionalmente illegittimo l'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423.

Il tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative costituisce un punto di equilibrio ottimale dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza. L'ingresso in carcere per condannati che si trovano nelle condizioni di poter chiedere una misura alternativa è problematico tanto dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza, quanto dal punto di vista della necessaria finalità rieducativa della pena.

Non sussistono sufficienti ragioni per non applicare, anche nel caso in esame, la regola generale della sospensione dell'ordine di esecuzione, che vige per tutti i condannati a una pena contenuta in limiti che consentano l'accesso immediato a misure alternative alla detenzione, i quali non si trovino in stato di custodia cautelare in carcere al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Particolarmente illogica appare, in questo contesto, la disparità di trattamento tra i condannati per il delitto in esame e i condannati per quello, strutturalmente affine, di incendio colposo, posto a tutela dell’incolumità pubblica - e cioè della vita e dell'incolumità di una pluralità indeterminata di persone, dunque di un bene ancor più importante rispetto al patrimonio boschivo -, comunque punito con il medesimo quadro edittale previsto per l’incendio boschivo colposo.

L'impossibilità di presentare domanda di ammissione ai benefici penitenziari in stato di libertà determinata dalla disposizione censurata comporta, infine, un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, che ridonda in questo caso in una violazione anche dell'art. 27, terzo comma, Cost.

Presentata il 20 gennaio 2023; annunciata nella seduta n. 31 del 24 gennaio 2023. DOC. VII, N. 15.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Procedimento di approvazione del documento di programmazione strategica del sistema portuale (DPSS)

Sentenza n. 6 del 10 novembre 2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Norme impugnate: Art. 4, c. 1 septies, lett. a), b), c) ed e), 1 octies e 1 novies, del decreto-legge 10/09/2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 09/11/2021, n. 156.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2023, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, nella parte in cui:

  • non prevede che il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione;
  • prevede che il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) «è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 11- ter della presente legge», a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anziché «è approvato, nei quarantacinque giorni successivi all’acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 11- ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all’art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili»;
  • della stessa disposizione è dichiarata incostituzionale la parte che consente al DPSS di ricomprendere nell’ambito portuale assoggettato alla giurisdizione dell’Autorità di sistema portuale «ulteriori aree, pubbliche e private»;
  • nella medesima disposizione è, infine, dichiarata incostituzionale la previsione che sottopone le aree ricomprese dal DPSS negli ambiti portuali al medesimo regime delle “zone territoriali omogenee B”, che non sono assoggettate al vincolo paesaggistico previsto in generale per i territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di 14 battigia ai sensi dell’art. 142 del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004).

Presentata il 26 gennaio 2023; annunciata nella seduta n. 34 del 31 gennaio 2023. DOC. VII, N. 16.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Per maggiori informazioni si veda Il controllo di costituzionalità delle leggi - Rassegna trimestrale di giurisprudenza costituzionale