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18 novembre 2024 | Numero 76
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Diritto alla riduzione del costo totale del credito a fronte della restituzione anticipata del finanziamento

Sentenza n. 263 dell'8 novembre 2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 11 octies, c. 2, del decreto-legge 25/05/2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23/07/2021, n. 106.

In caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.

La norma impugnata limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.

In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, in particolare, dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell’11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor; in tale pronuncia, la Corte di giustizia ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.

Per maggiori informazioni si veda Comunicato Stampa

Presentata il 22 dicembre 2022; annunciata nella seduta n. 23 del 28 dicembre 2022. DOC. VII, N. 13.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 4a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea); 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Misura di prevenzione del divieto di possesso o uso del telefono cellulare

Sentenza n. 2 del 20 dicembre 2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Artt. 3, c. 4, e 76, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.

La questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 15 Cost., riguarda le norme impugnate nella parte in cui si prevede che il questore, nell’adottare la misura di prevenzione dell’avviso orale cosiddetto “rafforzato” nei confronti di persone definitivamente condannate per delitti non colposi, possa vietare loro di possedere o utilizzare «qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente», e perciò anche telefoni cellulari.

La Costituzione tutela la libertà (e la segretezza) della corrispondenza, che all’epoca costituiva l’archetipo di riferimento, ma estende la garanzia ad ogni forma di comunicazione, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata. Esiste un limite, superato il quale la disciplina che incide sul mezzo – in ragione del particolare rilievo che questo riveste a livello relazionale e sociale – finisce per penetrare all’interno del nucleo essenziale del diritto, determinando evidenti ricadute restrittive sulla libertà tutelata dalla Costituzione.

Le esigenze di prevenzione e difesa sociale ben possono giustificare misure restrittive, e queste possono incidere anche su diritti fondamentali. Ma, proprio ove ciò accada, le garanzie costituzionali reclamano osservanza. Nel caso della disposizione censurata ciò non avviene: la misura limitativa non è disposta con atto motivato dell’autorità giudiziaria, bensì, direttamente, dall’autorità amministrativa, cui è attribuito perciò un potere autonomo e discrezionale, senza nemmeno la necessità di successiva comunicazione all’autorità giudiziaria.

Nei confronti di persone già condannate per delitti non colposi, e abitualmente dedite, per la loro condotta, alla commissione di reati, il questore non può autonomamente disporre la misura di prevenzione consistente nel divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari. Trattandosi di un provvedimento che incide sulla libertà di comunicazione, l’autorità di pubblica sicurezza può farne proposta, ma la decisione spetta all’autorità giudiziaria, come prevede l’art. 15 della Costituzione.

Per maggiori informazioni si veda Comunicato Stampa

Presentata il 12 gennaio 2023; annunciata nella seduta n. 29 del 18 gennaio 2023. DOC. VII, N. 14.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).