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11 novembre 2024 | Numero 75
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Circolazione stradale: misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

Sentenza n. 246 del 9 novembre 2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 213, c. 8, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285.

Il Giudice di pace di Sondrio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, cod. strada, come modificato dall’art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, «nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente». Anche il Tribunale ordinario di Padova, seconda sezione civile, ha parimenti sollevato la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente a carico del custode di un mezzo sequestrato che circoli abusivamente con il medesimo o, comunque, consenta che altri vi circolino abusivamente.

La sanzione è applicabile in via automatica e senza alcuna possibilità di modulazione in relazione alla singola fattispecie, da parte dell’autorità amministrativa, non essendo prevista la possibilità della mera sospensione della patente in luogo della sua revoca. Secondo i rimettenti la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

Il principio di necessaria proporzionalità della sanzione alla condotta illecita trova applicazione anche al trattamento sanzionatorio di natura amministrativa.

La circostanza che il legislatore abbia ricompreso, nel complessivo trattamento sanzionatorio dell’illecito amministrativo, anche una sanzione accessoria, oltre quella principale, risponde ad una non irragionevole scelta, riconducibile a valutazioni di politica sanzionatoria che sfuggono al sindacato di legittimità costituzionale della Corte. Per altro verso, però, è censurabile nella fattispecie in esame la scelta del legislatore di applicare, sempre e comunque, tale sanzione accessoria, stante che la previsione di un indifferenziato automatismo della revoca della patente dà luogo ad un trattamento sanzionatorio uniforme per qualsivoglia condotta di messa in circolazione di un veicolo assoggettato al vincolo del sequestro.

Il denunciato automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro. Ciò costituisce violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa.

Presentata il 9 dicembre 2022; annunciata nella seduta n. 19 del 15 dicembre 2022. DOC. VII, N. 11.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Principio generale di non discriminazione in base all'età nell'accesso all'occupazione e al lavoro

Sentenza n. 262 del 19 dicembre 2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 31, c. 1, del decreto legislativo 05/10/2000, n. 334

La norma impugnata fissa il limite massimo di età, per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in trenta anni. Ad avviso del giudice rimettente, sarebbe violato l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'intrinseca irragionevolezza della norma censurata, «stante la non particolare necessità per l'accesso [al ruolo dei funzionari tecnici psicologi] di un'età anagrafica particolarmente bassa e, come tale, idonea a garantire una speciale ed estrema prestanza fisica dei vincitori del concorso».

L’ordinamento nazionale pone un principio generale di non discriminazione in base all’età nell’accesso all’occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego. Rientra però nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d’età per l’accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento.

I commissari tecnici psicologi sono chiamati a svolgere funzioni di carattere non prettamente operativo, ma tecnico-scientifico, la cui peculiarità richiede un lungo e specializzato iter formativo. A tal fine, è previsto non solo il possesso della laurea magistrale o specialistica, ma altresì l’abilitazione professionale in psicologia conseguita mediante l’esame di Stato e l’iscrizione nell’apposito albo professionale.

La norma censurata è irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di età (trenta anni) particolarmente basso per la partecipazione concorsuale, anche in relazione ad altri settori dell’ordinamento.

Presentata il 22 dicembre 2022; annunciata nella seduta n. 23 del 28 dicembre 2022. DOC. VII, N. 12.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)