Norme impugnate: Art. 213, c. 8, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285.
Il Giudice di pace di Sondrio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, cod. strada, come modificato dall’art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, «nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente». Anche il Tribunale ordinario di Padova, seconda sezione civile, ha parimenti sollevato la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente a carico del custode di un mezzo sequestrato che circoli abusivamente con il medesimo o, comunque, consenta che altri vi circolino abusivamente.
La sanzione è applicabile in via automatica e senza alcuna possibilità di modulazione in relazione alla singola fattispecie, da parte dell’autorità amministrativa, non essendo prevista la possibilità della mera sospensione della patente in luogo della sua revoca. Secondo i rimettenti la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
Il principio di necessaria proporzionalità della sanzione alla condotta illecita trova applicazione anche al trattamento sanzionatorio di natura amministrativa.
La circostanza che il legislatore abbia ricompreso, nel complessivo trattamento sanzionatorio dell’illecito amministrativo, anche una sanzione accessoria, oltre quella principale, risponde ad una non irragionevole scelta, riconducibile a valutazioni di politica sanzionatoria che sfuggono al sindacato di legittimità costituzionale della Corte. Per altro verso, però, è censurabile nella fattispecie in esame la scelta del legislatore di applicare, sempre e comunque, tale sanzione accessoria, stante che la previsione di un indifferenziato automatismo della revoca della patente dà luogo ad un trattamento sanzionatorio uniforme per qualsivoglia condotta di messa in circolazione di un veicolo assoggettato al vincolo del sequestro.
Il denunciato automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro. Ciò costituisce violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa.
Presentata il 9 dicembre 2022; annunciata nella seduta n. 19 del 15
dicembre 2022. DOC.
VII, N. 11.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a
Commissione permanente (Giustizia); 8a Commissione permanente (Ambiente,
transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica).