Norme impugnate: Art. 167 del codice penale militare di pace
In base alla costante giurisprudenza della Corte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato, sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato. Il limite in parola esclude che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato.
Dalla copiosa giurisprudenza della Corte sul tema può evincersi che, in linea di principio, una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni viola l'art. 3 Cost. allorché essa non appaia sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, stante la sostanziale identità della condotta punita, dell’elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato.
Nel caso di specie, la mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve entità abbracciati dal perimetro applicativo della disposizione censurata viola il principio di proporzionalità della pena.
Presentata il 10 novembre 2022; annunciata nella seduta n. 15 del 6 dicembre 2022. DOC. VII, N. 9. Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa).