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4 novembre 2024 | Numero 74
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Diversità nel trattamento sanzionatorio dei reati militari rispetto ai corrispondenti reati comuni

Sentenza n. 244 del 19 ottobre 2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 167 del codice penale militare di pace

In base alla costante giurisprudenza della Corte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato, sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato. Il limite in parola esclude che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato.

Dalla copiosa giurisprudenza della Corte sul tema può evincersi che, in linea di principio, una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni viola l'art. 3 Cost. allorché essa non appaia sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, stante la sostanziale identità della condotta punita, dell’elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato.

Nel caso di specie, la mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve entità abbracciati dal perimetro applicativo della disposizione censurata viola il principio di proporzionalità della pena.

Presentata il 10 novembre 2022; annunciata nella seduta n. 15 del 6 dicembre 2022. DOC. VII, N. 9. Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa).

Disposizioni aggiunte in sede di conversione di decreto-legge

Sentenza n. 245 del 18 ottobre 2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 2, c. 2 quater, del decreto-legge 29/12/2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26/02/2011, n. 10, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del c. 5° quinquies dell'art.5 della legge 24/02/1992, n. 225.

La Corte di cassazione, sezione quinta civile, ha sollevato, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225 del 2010, inserito in sede di conversione, nella parte in cui introduce, in particolare, i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992. La disciplina censurata, inserita in sede di conversione in legge, violerebbe l'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto del tutto estranea «rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge cosiddetto "milleproroghe" […]», che riguardava la «proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese o alle famiglie».

Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, poiché l'art. 77, secondo comma, Cost. stabilisce un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto-legge, che è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, e la legge di conversione, che è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario.

Poiché la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte «funzionalizzata e specializzata» o «a competenza tipica», il decreto-legge è quindi a emendabilità limitata, essendone consentita la modifica, in sede di conversione, soltanto attraverso disposizioni che siano ricollegabili, dal punto di vista materiale o da quello finalistico, a quelle in esso originariamente contemplate.

La legge di conversione, in altre parole, non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, «essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare».

Presentata il 9 dicembre 2022; annunciata nella seduta n. 19 del 15 dicembre 2022. DOC. VII, n. 10. Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro).