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28 ottobre 2024 | Numero 73
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria

Sentenza n. 228 del 19 ottobre 2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 16 septies, c. 2, lett. g), del decreto-legge 21/10/2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17/12/2021, n. 215.

La crisi dell'organizzazione sanitaria della Regione Calabria è di tale eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti, non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo, mentre si svolge il complesso procedimento di circolarizzazione obbligatoria dei crediti e si programmano le operazioni di cassa. La discrezionalità del legislatore, nello stabilire una misura del genere, non può tuttavia trascendere in un'eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori e in un'ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva.
Infatti, la garanzia della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale. Una misura legislativa che incida sull'efficacia dei titoli esecutivi di formazione giudiziale è legittima quindi soltanto se limitata ad un ristretto periodo temporale e compensata da disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli. La misura introdotta dalla norma impugnata è difforme da queste indicazioni, e manca quindi l'obiettivo di un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco.
Nell'esercizio della sua discrezionalità, valuterà il legislatore l’introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all’eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia i sopra enunciati limiti, circa la platea dei creditori interessati, l'obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi.

Presentata l'11 novembre 2022; annunciata nella seduta n. 12 del 29 novembre 2022. DOC. VII, N. 7.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 10a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Scelta dei riti alternativi nel processo penale

Sentenza n. 243 del 10 novembre 2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Artt. 451, c. 5 e 6, e 558, c. 7 e 8, del codice di procedura penale.

Il Giudice rimettente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli impugnati «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all’esito del termine a difesa eventualmente richiesto».
La possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa dell'imputato. La scelta del rito deve, in effetti, poter essere effettuata dall'imputato - assistito dal proprio difensore - con piena consapevolezza delle possibili conseguenze sul piano sanzionatorio connesse all'uno o all'altro rito, in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero.
Non può dunque ritenersi che la scelta del rito debba necessariamente avvenire seduta stante e incognita causa, senza cioè un’adeguata ponderazione delle implicazioni che derivano da tale strategia processuale. Il giudice, ove l’imputato ne faccia richiesta, è quindi tenuto a concedere il termine non solo in vista dell’approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma anche in funzione dell'esercizio consapevole della scelta sull'accesso al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.

Presentata il 10 novembre 2022; annunciata nella seduta n. 15 del 6 dicembre 2022. DOC. VII, N. 8.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa); 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)