Norme impugnate: Art. 16 septies, c. 2, lett. g), del decreto-legge 21/10/2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17/12/2021, n. 215.
La crisi dell'organizzazione sanitaria della Regione Calabria è di tale
eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica misura
provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti,
non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così
straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti
di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo, mentre si
svolge il complesso procedimento di circolarizzazione obbligatoria dei
crediti e si programmano le operazioni di cassa. La discrezionalità del
legislatore, nello stabilire una misura del genere, non può tuttavia
trascendere in un'eccessiva compressione del diritto di azione dei
creditori e in un'ingiustificata alterazione della parità delle parti in
fase esecutiva.
Infatti, la garanzia della tutela giurisdizionale assicurata dall'art.
24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, in quanto
necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento
giudiziale. Una misura legislativa che incida sull'efficacia dei titoli
esecutivi di formazione giudiziale è legittima quindi soltanto se
limitata ad un ristretto periodo temporale e compensata da disposizioni
sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti
portati dai titoli. La misura introdotta dalla norma impugnata è
difforme da queste indicazioni, e manca quindi l'obiettivo di un
equilibrato contemperamento degli interessi in gioco.
Nell'esercizio della sua discrezionalità, valuterà il legislatore
l’introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle
esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti
indispensabile in rapporto all’eccezionalità dei presupposti, osservando
tuttavia i sopra enunciati limiti, circa la platea dei creditori
interessati, l'obiettività delle procedure e la durata della misura, e
tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi.
Presentata l'11 novembre 2022; annunciata nella seduta n. 12 del 29
novembre 2022. DOC.
VII, N. 7.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a
Commissione permanente (Giustizia); 10a Commissione permanente (Affari
sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).