Testata
Periodico di informazione
sull'attività parlamentare,
link e segnalazioni

21 ottobre 2024 | Numero 72
Segnalazioni → Corte costituzionale
X linkedin email

Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 76, c. 4 bis, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115

L'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 individua una soglia di reddito il cui mancato superamento consente di ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in attuazione del disposto costituzionale che vuole che siano «assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» (art. 24, terzo comma, Cost.). Detta condizione reddituale è l’unica richiesta per accedere al beneficio all’indagato e all’imputato nel processo penale.

Il legislatore è intervenuto introducendo una presunzione di superamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della condanna in via definitiva per alcuni reati, sul duplice presupposto della particolare “redditività” degli stessi e della maggiore possibilità di occultamento dei profitti da parte dei componenti delle associazioni criminali. La finalità della disposizione è quella di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose, possano paradossalmente fruire del beneficio dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato ai non abbienti.

Pur trattandosi di materia processuale, nella quale il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti, è stata raggiunta la soglia della manifesta irragionevolezza. Il principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata.

Il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato è inviolabile nel suo nucleo intangibile, quale strumento fondamentale per assicurare l'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio. La Corte ritiene che la presunzione posta dal comma 4-bis dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 viola tale fondamentale diritto rendendo più gravoso l’onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso (o per conservare) il beneficio.

Presentata il 16 novembre 2022; annunciata nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022. DOC. VII, N. 5.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia).

Pensioni di vecchiaia - Perfezionamento del requisito minimo contributivo

Sentenza n. 224 del 13 settembre 2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 3, c. 8°, della legge 29/05/1982, n. 297, in combinato disposto con l'art. 24 della legge 26/07/1984, n. 413

L'art. 24 della legge n. 413 del 1984 prevede per i lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. Il combinato disposto dell'art. 24 della legge n. 413 del 1984 e dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che dispone che la pensione venga calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, determina, a detta del rimettente, il lamentato effetto sfavorevole per il lavoratore.

Dagli atti parlamentari risulta di tutta evidenza la volontà del legislatore di attribuire un beneficio ai marittimi con la norma censurata ed anche dal tenore della stessa, che parla espressamente di prolungamento dei periodi contributivi. Pertanto, è irragionevole ed è in contrasto con l’art. 3 Cost. che le norme censurate, benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducano in un danno e producano l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe virtualmente diritto.

La contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato. Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi.

Presentata il 7 novembre 2022; annunciata nella seduta n. 12 del 29 novembre 2022. DOC. VII, N. 6.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).