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14 ottobre 2024 | Numero 71
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 4, c. 17° e 18°, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 02/11/2021, n. 16

Le linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, adottate in Conferenza unificata in attuazione del principio di leale collaborazione, definiscono criteri funzionali all'individuazione di punti di equilibrio tra l'interesse al rispetto dei vincoli imposti dalla normativa europea e degli obblighi assunti con le ratifiche del Protocollo di Kyoto e dell'Accordo di Parigi, la tutela del paesaggio e del territorio e la necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale ai privati interessati alla realizzazione degli impianti.

Sulla base del quadro normativo delineato dalle linee guida, nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, non può riconoscersi alle Regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, all'individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa né quello di creare preclusioni assolute che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa.

La Regione non può dettare per legge criteri generali per la localizzazione dei detti impianti, a maggior ragione quando si risolvano in divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio regionale.

Presentata il 16 novembre 2022; annunciata nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022. DOC. VII, N. 3.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 5a Commissione permanente (Bilancio); 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Criteri di determinazione dello stato legittimo dell'immobile. Materia di legislazione concorrente «governo del territorio», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Sentenza n. 217 del 14 settembre 2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Norme impugnate: Art. 7 della legge della Regione Veneto 30/06/2021, n. 19, che ha introdotto l'art. 93 bis nella legge della Regione Veneto 27/06/1985, n. 61.

È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., la norma regionale impugnata che definisce il concetto di “stato legittimo degli immobili a fini edilizio-urbanistici” per gli immobili oggetto di variazioni non essenziali antecedenti al 30 gennaio 1977 e per quelli realizzati in epoca anteriore al 1° settembre 1967 in zone esterne ai centri abitati o alle zone di espansione.

La disposizione impugnata dal Governo contrasta, in entrambi i commi, con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» dettati dall'art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, che richiede il titolo abilitativo edilizio. Il comma 2, inoltre, incide su titoli abilitativi edilizi pienamente validi ed efficaci, compromettendo le funzioni che la norma statale interposta attribuisce all'attestazione dello stato legittimo.

I criteri di determinazione dello stato legittimo dell'immobile a fini edilizio-urbanistici - definiti dall'art. 9-bis, comma 1-bis, t.u. edilizia, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. d), n. 1, del d.l. n. 76 del 2020 - rappresentano un principio fondamentale della materia del governo del territorio, che richiede una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.

Presentata il 16 novembre 2022; annunciata nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022. DOC. VII, N. 4.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 5a Commissione permanente (Bilancio); 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).