Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) è uno strumento temporaneo varato nel maggio 2020 per aiutare gli Stati UE a riprendersi dagli effetti dalla pandemia di COVID-19; al febbraio 2024, ha a disposizione 648 miliardi di euro. Gli Stati membri dovevano destinare almeno il 37% delle loro assegnazioni nazionali all'azione per il clima. La Commissione ha valutato che detto valore-obiettivo era già stato conseguito nella fase di pianificazione, dato che si era raggiunto il 42,5%.
È quanto si legge nel sito della Corte dei conti europea nella Relazione speciale 14/2024, resa nota l'11 settembre, dal titolo "Transizione verde - Il contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non è chiaro".
L'obiettivo dell'audit della Corte era valutare se la concezione e l'attuazione dell'RRF e dei PNRR contribuissero in modo efficace alla transizione verde. Gli auditor della Corte hanno valutato il contributo apportato da alcune misure selezionate, dei rispettivi traguardi e obiettivi, nonché dei rispettivi coefficienti climatici. Hanno anche esaminato lo stato di avanzamento di queste misure e le modalità con le quali sono monitorate, con particolare attenzione al contributo dei PNRR al conseguimento degli obiettivi climatici. Infine, hanno esaminato le modalità con le quali la Commissione e gli Stati membri comunicano informazioni sulle spese per il clima e la transizione verde finanziate dall'RRF.
L'analisi effettuata dalla Corte rileva carenze nella concezione del dispositivo e nell'attuazione delle misure di transizione verde. Carenze che hanno generato sovrastime degli importi assegnati all'azione per il clima, discrepanze tra pianificazione e pratica, nonché poche indicazioni in merito all'effettivo contributo delle misure alla transizione verde.
Già nel 2022, nella relazione speciale sulla spesa per il clima, la Corte
aveva osservato che la metodologia utilizzata per monitorare l'azione per il clima
implica un alto livello di approssimazione. Aveva inoltre fatto notare che i
coefficienti climatici non consentono di quantificare esattamente il contributo
atteso all'azione per il clima.
Ad esempio, il
regolamento RRF assegna un coefficiente climatico del 40%
alla costruzione di nuovi edifici altamente efficienti. Ma la Corte ritiene che non
vi è alcun risparmio di energia risultante dai nuovi edifici, quindi il coefficiente
climatico del 40% non può essere giustificato; esso dovrebbe invece essere dello zero percento.
È inoltre emerso che alcuni progetti etichettati come "verdi" mancavano, a ben guardare, di un nesso diretto alla transizione verde. Ad esempio, ad una misura volta a migliorare la gestione delle risorse idriche è stato assegnato un coefficiente climatico del 40%. In realtà, i fondi sono stati spesi per soluzioni informatiche pubbliche per digitalizzare il sistema di approvvigionamento idrico; in altre parole, un coefficiente dello 0% sarebbe stato più appropriato.
L'audit della Corte ha coperto il periodo intercorrente tra l'adozione, nel 2021, del regolamento RRF e il febbraio 2024. Per esaminare l'attuazione delle misure per la transizione verde nei PNRR, gli auditor della Corte hanno scelto di effettuare visite in loco in quattro Stati membri: Grecia, Croazia, Portogallo e Slovacchia.