Morte volontaria medicalmente assistita: avvio dell'esame nelle Commissioni riunite 2a e 10a
Questa settimana è previsto l'avvio della discussione congiunta in sede redigente, in Commissioni riunite 2a e 10a, dei disegni di legge n. 104, Bazoli (PD) e altri, n. 570, De Cristofaro (AVS) e altri, n. n. 65, Parrini (PD) e altri, n. 124, Pirro (M5S), e altri, n. 1083, Paroli (FI-BP), Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.
Il ddl n. 104 riprende la proposta già esaminata durante la scorsa legislatura e approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati. Il testo disciplina la facoltà della persona affetta da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, allo scopo di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, definendo presupposti, condizioni e modalità di esercizio di tale facoltà nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Il ddl n. 570, di argomento affine, definisce il trattamento eutanasico, nonché le condizioni e i requisiti per ricorrere alla pratica.
Il ddl n. 65, che riprende il testo dell'atto Senato n. 966 presentato nella XVIII legislatura, interviene sull'articolo 580 del codice penale per garantire un'adeguata tutela alle persone affette da patologie inguaribili o degenerative, fisicamente totalmente invalidanti, anche non terminali, o con disabilità irreversibili, anche non terminali, connotate da sofferenze fisiche o psichiche costanti, refrattarie ai trattamenti sanitari.
Il ddl n. 124 è finalizzato a introdurre norme che consentano e disciplinino il suicidio medicalmente assistito e il trattamento eutanasico, definendo le condizioni e i presupposti per il ricorso alla pratica, nonché i requisiti necessari per la richiesta da parte del paziente.
Il ddl n. 1083, che riprende il contenuto del disegno di legge n. 1464 presentato nella XVIII legislatura, intende offrire un seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'articolo 580 del codice penale, nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione. Il testo, introducendo una forma attenuata di reato, individua quale soggetto attivo chi conviva stabilmente con il malato, precisando due tipologie di condizioni che rendono meno grave l'illecito: la prima attinente all'autore del fatto, la cui condotta è condizionata dal grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui, la seconda riguardante l'ammalato, tenuto in vita con strumenti di sostegno vitale, interessato da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza. Il ddl interviene anche con modifiche alla cosiddetta sul "testamento biologico" e in materia di disciplina dell'obiezione di coscienza per il medico e per il personale sanitario.