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LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

Ordinamento della scuola materna statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  9-1-1969
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Caratteri e finalità della scuola materna statale)


La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni, è disciplinata dalle norme della presente legge.
Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
L'iscrizione è facoltativa; la frequenza gratuita.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilità alla Regione Trentino-Alto Adige".