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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1970)
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Testo in vigore dal:  23-8-1962

Art. 2

Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento.


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere, nei limiti previsti dall'articolo 1, contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, delle Province e degli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1961-65, nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre:
a) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;
b) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli Istituti professionali nei comuni, frazioni di comuni e sedi scolastiche, situati in territori diversi da quelli indicati nella precedente lettera a) quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;
c) del 6 per cento per le scuole materne e per le scuole elementari dei comuni che intendano costruire l'alloggio per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'articolo 5 della legge 1 marzo 1957, n. 90;
d) del 5 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli Istituti professionali nel restante territorio della Repubblica;
e) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel Mezzogiorno e nelle Isole;
f) del 5 per cento per gli Istituti statali di educazione;
g) del 4 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel restante territorio della Repubblica.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.