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LEGGE 31 marzo 1953, n. 148

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1954)
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Testo in vigore dal:  28-8-1954
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
I.
((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615))
.
II.
((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615))
.
III.
((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615))
.
IV.
((PUNTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1954, N. 615))
.
V. - Il numero dei componenti la Camera dei Deputati, determinato in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, è di 590.
La tabella A allegata al testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, nella parte relativa all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, è sostituita da quella annessa alla presente legge.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1953

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI