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LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3

Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".

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Testo in vigore dal:  19-1-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1


L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:
"sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Marche;
Valle d'Aosta; Lazio;
Lombardia; Abruzzi;
Trentino-Alto Adige; Molise;
Veneto; Campania;
Friuli-Venezia Giulia; Puglia
Liguria; Basilicata;
Emilia-Romagna; Calabria;
Toscana; Sicilia;
Umbria; Sardegna".