DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 1335
Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)
1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Articolo 2.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI FASCICOLO N. 1
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (1335)
Art. 1
1.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l'articolo.
1.2
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. All'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
1-quater. L'elenco di cui al comma 1-ter è pubblicato integralmente, unitamente ai decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
1.3
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai componenti delle commissioni parlamentari competenti per materia che ne facciano richiesta.».
1.4
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai membri delle Camere che ne facciano richiesta.».
1.5
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è trasmesso alle commissioni parlamentari competenti per materia.».
1.7
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.».
1.6
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai componenti delle commissioni parlamentari competenti per materia che ne facciano richiesta.».
Art. 2
2.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sopprimere l'articolo.