DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 1054

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

ARTICOLI DA 1 A 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche anche ai fini del contrasto della crisi climatica, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, mirando a una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, anche nel rispetto del principio di insularità sancito dall'articolo 119 della Costituzione, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificità delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

Art. 2.

(Classificazione dei comuni montani)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente uno o più elenchi dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.

3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo II

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, RISORSE E MONITORAGGIO

Art. 3.

(Strategia per la montagna italiana)

1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;

b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco o gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, in coerenza con la SMI.

4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.

6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

Art. 5.

(Relazione annuale)

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 6.

(Sanità di montagna)

1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o effettuano il servizio di medico di base in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 23 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

8. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 5, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Art. 7.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado, »;

b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - "Agenda Sud" » sono soppresse.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 23 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Interventi per i tribunali siti in aree montane)

1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il 30 per cento, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)

1. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.

4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.

6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 10.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

3. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le start-up innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico in favore del tessuto produttivo locale.

4. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani può prevedere il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

Capo IV

TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 11.

(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)

1. Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo dell'attività agricola e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 12.

(Ecosistemi montani)

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 13.

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agrosilvopastorali, del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, nonché di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, nonché dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

Art. 14

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

1. Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente:

« s-ter) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita alla lettera q), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti »;

b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Disposizioni per i cantieri temporanei forestali) - 1. Nei cantieri temporanei forestali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera q), eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b). A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

2. Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10)

1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore, si intende per:

a) "albero monumentale":

1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

b) "boschi monumentali": le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma 1, lettera b), è istituita una zona di protezione del bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale, più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da perfezionare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

c) al comma 2:

1) le parole: « e dei boschi vetusti », ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalità e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonché le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies »;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale »;

g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti internet istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono pubblicati nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.

5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale nonché per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-quater, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-sexies. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali ».

2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.

Art. 16.

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

6. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e le loro forme associative possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà, nonché a consorzi forestali e associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.

8. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Art. 18.

(Attività escursionistica)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

4. Il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, site nei comuni montani.

Capo V

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 19.

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 20, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 20.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

Art. 21.

(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonché alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per più del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

2. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Art. 22.

(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli anni successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi dell'articolo 29.

Art. 23.

(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 7, commi 5 e 6, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.

6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Art. 24.

(Incentivi per la natalità nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29. Nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

Art. 25.

(Registro nazionale dei terreni silenti)

1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 27.

(Sostegno finanziario locale)

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

Art. 28.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) l'articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

Art. 29.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 9 e 13, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 16, 21, 22 e 23, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 8;

b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Ad esclusione di quanto previsto ai commi 1 e 2, dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai commi 1 e 2 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 5 e 6, 16, comma 1, 21, comma 1, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.

EMENDAMENTI FASCICOLO N. 1

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (1054)

Art. 1

1.150 (già 1.1)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Finalità)

           1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale,ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.

          2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.

          3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

          a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di po­litiche di equità sociale di cui all'articolo 44 della Costituzione;

          b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

          c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

          d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

          e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

           f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

          g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

          h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

          i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

          l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

          m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

          n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

          o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;

          p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idro­ geologici.

          4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.

          5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

          6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

          7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).»

1.151

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone e popolazioni montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.».

          b) sopprimere il comma 3.

1.6

Spagnolli, Unterberger, Patton

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Per le finalità di cui al presente articolo, occorre tenere conto che, per affrontare l'attuale crisi climatica, è necessario presidiare il sensibile territorio montano, rafforzando le comunità umane ivi esistenti o creandone di nuove, con prospettive non solo di autosufficienza, ma anche di crescita economica e sociale e, pertanto, in grado di conservare ed evolvere l'identità tradizionale, le arti e i mestieri storici dei territori montani, nonché di garantire un livello di vita tale, in termini di qualità, da attrarre e mantenere nelle zone montane le future generazioni».

1.12

Maiorino, Cataldi, Pirro

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» inserire le seguenti: «, assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Gelmini

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» inserire le seguenti: «, assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.17

Maiorino, Cataldi, Pirro

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

1.18

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente: 

       «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

G1.150

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

     premesso che:

          l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183", prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato per alcune tipologie di lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate usuranti, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati;

          la categoria professionale degli addetti agli impianti a fune, riconosciuta come "gravosa", meriti anch'essa di essere inserita tra i lavori usuranti con particolare riferimento agli addetti all'esercizio, all'ispezione e alla manutenzione degli impianti di risalita, ai conduttori di mezzi battipista, agli addetti agli impianti di innevamento artificiale, agli addetti alla manutenzione delle piste da sci, ai conduttori di mezzi d'opera e agli addetti al servizio di soccorso nei comprensori sciistici, tenuto conto di come le mansioni svolte ad altitudini elevate e la costante esposizione a condizioni climatiche disagiate mettano a dura prova il fisico e la salute di quanti operano in questo specifico settore,

     impegna il Governo:

          a valutare, in sede di riordino complessivo del sistema pensionistico, misure volte a considerare l'inserimento della categoria professionale degli addetti agli impianti a fune nell'elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti, ove ne sussistano le condizioni concrete.

1.0.150 (già 1.0.1)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Finalità della fiscalità montana)

          1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

          2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE.»

Art. 2

2.1

Maiorino, Cataldi, Pirro

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» con le seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Gelmini

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» con le seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.4

Spagnolli, Unterberger, Patton, Durnwalder

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         a) al primo periodo, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» aggiungere, in fine, le seguenti: «, con gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, dell'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite»;

         b) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base delle indicazioni pervenute da parte delle Regioni».

2.5

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Cataldi

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché sulla base di parametri socio-economici, quali il calo demografico, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, la distanza ed i tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il reddito medio pro capite».

2.6

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «altimetrico e della pendenza» aggiungere le seguenti: «e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri».

2.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Gelmini

Al comma 1, dopo le parole: «altimetrico e della pendenza» aggiungere le seguenti: «e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri».

2.8

Cataldi, Maiorino, Pirro

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» aggiungere le seguenti: «, fatte salve le attuali classi di montanità per i comuni totalmente e parzialmente montani come definite dal Sistema informativo della montagna (SIM)».

2.9

Cataldi, Maiorino, Pirro

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» aggiungere le seguenti: «, fermi restando i comuni già classificati quali totalmente e parzialmente montani dal Sistema informativo della montagna (SIM)».

2.10

Cataldi, Maiorino, Pirro

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area montana alpina e quella appenninica».

2.11

Nicita, Meloni, Parrini, Valente, Giorgis

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «All'interno della classificazione delle zone montane, sono inoltre individuati e distinti gli ulteriori criteri che definiscono le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, comma 6 della Costituzione».

2.12

Meloni, Nicita, Parrini, Valente, Giorgis

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della classificazione di cui al primo periodo, per l'applicazione dei criteri si dovrà tenere conto delle specificità territoriali e, per le regioni Sardegna e Sicilia e per le isole minori, del fattore insulare».

2.150

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «sei esperti,» inserire le seguenti: «di cui due rappresentanti delle diverse tipologie di montagna,».

2.14

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere».

2.15

Parrini, Giorgis, Manca, Meloni, Valente

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

2.16

Parrini, Giorgis, Manca, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 2.

2.151 (già 2.17)

Enrico Borghi, Musolino

Sopprimere il comma 2.

2.18

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge» inserire le seguenti: «delle Zone Economiche Montane (ZEM) che includono i territori dei comuni con alto livello di spopolamento e desertificazione economica e commerciale per i quali definire misure agevolative adeguate a garantire lo sviluppo e il ripopolamento».

2.19

Cataldi, Maiorino, Pirro

Al comma 2, dopo le parole: «parametri socioeconomici» inserire le seguenti: «tra cui gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, i tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, l'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite».

2.22

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Gelmini

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici,» inserire le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,».

2.23

Valente, Giorgis, Manca, Parrini, Meloni

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Presidente del Consiglio dei Ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

2.24

Meloni, Giorgis, Parrini, Manca, Valente

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

2.152

I Relatori

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

G2.150

Tosato, Bergesio, Spelgatti

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" ;

     premesso che l'articolo 2 reca norme per la definizione dei criteri di classificazione dei comuni montani,

          alla luce della necessità di provvedere quanto prima all'attuazione dei criteri che permettano di superare l'attuale stato di frammentazione dei fondi in determinate zone del Paese,

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di definire in maniera maggiormente puntuale le aree in cui è possibile inserire nel fascicolo aziendale particelle prive di titolo di conduzione.

G2.151

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

     premesso che:

          tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

          il contrasto allo spopolamento della montagna e il rilancio dei territori montani, delle zone rurali e delle aree interne, nelle more del disegno di legge in esame, si concretizza anche attraverso il varo di misure agevolative in favore di persone fisiche e/o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili e ruderi abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro successivo utilizzo, di concessioni di finanziamenti agevolati e/o contributi a fondo perduto a copertura di spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in oggetto e del riconoscimento di garanzie emesse a fronte di finanziamenti

     impegna il Governo:

          effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a valutare l'opportunità di individuare apposite misure agevolative di supporto a favore di tutte le imprese presenti e operanti nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.

2.0.2

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità di comuni montani)

          1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

          2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

          3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

          4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

          5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

          6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo».

2.0.150 (già 2.0.4)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Comunità di comuni montani)

          1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista dell'elaborazione e della gestione di un progetto comune di svi­luppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

          2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

          3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

          4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle ri­spettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

          5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

          6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo»

Art. 3

3.150 (già 3.1)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

 (Strategia nazionale per la montagna italiana)

          1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo econo­mico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).

          2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

          3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

3.151

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La Strategia per la montagna italiana (SMI) è predisposta, nel rispetto delle competenze delle regioni, in complementarità e sinergia con le strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, le politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché le politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché il Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023.».

3.152

Spelgatti, Tosato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione,» aggiungere le seguenti: «nonché al servizio postale universale e ai servizi bancari».

3.3

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché» inserire le seguenti: «delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e».

3.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Gelmini

Al comma 1, dopo le parole: «13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché» inserire le seguenti: «delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e».

3.6

Nicita, Meloni, Parrini, Valente, Giorgis

Al comma 1, dopo le parole: «citato decreto-legge n. 124 del 2023.» inserire il seguente periodo: «È inoltre definita una specifica strategia per le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, prevedendo un apposito capitolo al fondi di cui all'articolo 4 della presente legge».

3.7

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 2, sostituire le parole: «previa intesa» con le seguenti: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa».

3.153 (già 3.8)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

3.154 (già 3.10)

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la Commissione parlamentare per le questioni regionali il cui parere è vincolante.».

G3.150

Spelgatti, Tosato

Il Senato,

     premesso che l'introduzione del registro dei terreni silenti, essendo finalizzata a promuovere il recupero delle proprietà fondiarie e frammentate e dei terreni abbandonati nelle zone montane si muove nella positiva direzione dell'aggregazione fondiaria, della rivalorizzazione dei soprassuoli boschivi e del successivo avvio all'utilizzazione selvicolturale, anche ai fini dello sviluppo della bioeconomia;

          considerato, tuttavia, che al fine di rendere effettivo il recupero ed il proficuo utilizzo dei citati terreni, l'istituzione del registro dovrebbe essere accompagnata da misure di incentivazione degli investimenti mirati a tali fini,

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di destinare risorse ulteriori, anche nell'ambito della elaborazione ed attuazione della Strategia per la montagna italiana di cui all'articolo 3 della presente legge, al fine di favorire il superamento della parcellizzazione fondiaria e promuovere la razionale e redditizia utilizzazione dei terreni abbandonati nelle zone di montagna, anche nell'ottica di incentivare il ripopolamento e la ripresa economica di tali aree.

3.0.150 (già 3.0.1)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Consiglio nazionale della montagna)

          1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato «Consiglio» ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

          2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

          3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

          4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

          5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.»

Art. 4

4.150 (già 4.1)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT)

          1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021, di seguito denominato «FOSMIT », finanzia: a) gli interventi di cui alle lettere da a) a f) del citato articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo; b) la SNAMI; c) gli interventi a sostegno della mon­ tagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge. 2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane. 3. Una quota parte delle risorse del FO­ SMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione na­ zionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A

          4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una compe­ tenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.

          5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

          6. Le risorse di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

          7. Il Ministero dell'economia e delle fi­ nanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.»

4.2

Parrini, Giorgis, Manca, Meloni, Valente

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;

          c) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;

          d) sopprimere il comma 4;

          e) al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».

4.3

Valente, Parrini, Giorgis, Manca, Meloni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;

          c) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;

          d) sopprimere il comma 4;

          e) al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».

4.151 (già 4.4)

Enrico Borghi, Musolino

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

           «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.152 (già 4.6)

Enrico Borghi, Musolino

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

           «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»

4.153 (già 4.7)

Enrico Borghi, Musolino

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere la lettera b).

          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

           «1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annuo a decorrere dal 2024"».

     Conseguentemente,

         a) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;

         b) sopprimere il comma 4;

         c) al comma 5, sopprimere le parole: «e b)».

4.8

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b»;

          b) sopprimere il comma 4;

          c) al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le parole: «lettera a)».

4.154 (già 4.9)

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;

          b) sopprimere il comma 4;

          c) al comma 5, sopprimere le parole: «e b)».

4.11

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

4.12

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

4.13

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In sede di programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle articolazioni regionali di ANCI e UPI. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori».

4.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

      «1-bis. Relativamente alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle ANCI e UPI regionali. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori».

4.15

Meloni, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Al comma 2, sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «ripartizione».

4.16

Parrini, Giorgis, Meloni, Manca, Valente

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

      «5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere».

4.17

Valente, Giorgis, Manca, Parrini, Meloni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

G4.150

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

    premesso che:

          tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

          è imprescindibile il fatto che la disponibilità annuale di risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, debba necessariamente essere adeguata e commisurata agli ambiziosi obiettivi che la Strategia per la montagna italiana (SMI) si prefigge di raggiungere e "mettere a terra";

          considerate le osservazioni e le proposte presentate a margine delle diverse audizioni di esperti e rappresentanti di categoria avvenute nell'ambito dei lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, tra le quali figura la necessità di ottenere una garanzia circa l'entità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), che dovrà almeno mantenere la sua dotazione annuale di 200 milioni di euro fino al 2033, invitando lo Stato a non attingere risorse da tale Fondo per interventi di sua competenza,

     impegna il Governo:

          ad intraprendere iniziative normative affinché siano assicurate adeguate risorse alle Regioni e agli enti territoriali in relazione agli obiettivi della Strategia per la montagna italiana (SMI), anche mediante l'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).

4.0.151

Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Promozione della montagna in ambito europeo)

          1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.»

4.0.4

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 4-bis.

          (Promozione della montagna in ambito europeo)

          1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni».

4.0.150

Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo perequativo montano)

          1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

          2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.»

Art. 5

5.150 (già 5.1)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Relazione annuale)

          1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al con­seguimento degli obiettivi della politica na­ zionale di sviluppo delle zone montane.»

5.0.150

Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

 (Modifica in materia di stazioni appaltanti alla legge 8 maggio 2012, n. 65, recante disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»)

     1. All'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          "2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento ".».

Art. 6

6.150 (già 6.1)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Sanità di montagna)

          1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

          2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

          3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

          4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al­ l'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.»

6.151

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

         «1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dai dirigenti di cui al CCNL area sanità, dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. Le medesime modalità di valorizzazione si applicano all'attività prestata in tali strutture dal personale convenzionato con il SSN di cui agli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici, dirigenti di cui al CCNL area sanità o convenzionati con riferimento agli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario nell'ambito dei servizi per cui è richiesta tale figura.».

6.152

Ambrogio

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

         «1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

          1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.»

6.153 (già 6.4)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

          1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.»

6.3

Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: 

         «1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

          1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza (unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario».

6.154 (già 6.5)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

           «1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

          1-ter. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. La Regione, con apposito regolamento, istituisce un Fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.»

6.155

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2024, a coloro che prestano servizio, in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna, o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il SSN nell'ambito degli ACN, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.».

6.7

Camusso, Parrini

Al comma 2, dopo le parole: «in strutture sanitarie e socio-sanitarie» inserire la seguente: «pubbliche».

6.156

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Al comma 5 sostituire le parole: «i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta» con le seguenti: «i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali».

6.157 (già 6.11)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.».

6.158 (già 6.12)

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.».

6.159

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

       «8-bis. Al finanziamento di cui al comma 7 accedono anche le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

G6.150 (già 6.2)

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

    premesso che:

          nell'ambito del più ampio genus rappresentato dalle aree interne la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

          è necessario, quindi, elevare la crescita delle zone montane ad obiettivo strategico di interesse nazionale nell'ottica di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane più avanzate;

          in questa direzione, la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni per il primo anno (2022) e di 200 milioni a partire dal 2023. Nel FOSMIT sono confluiti tutti i fondi settoriali preesistenti, fino al loro esaurimento;

          la legge istitutiva del FOSMIT ha stabilito l'ambito di utilizzo del fondo stesso, prevedendo che esso sia suddiviso in una quota statale (a disposizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie) e in una quota per le Regioni e gli Enti Locali, i cui criteri e modalità di ripartizione sono determinati mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

          in particolare, in base al meccanismo delineato dalla presente legge, verranno impegnati a regime circa 100 milioni di euro annui per interventi in favore dei territori montani al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale;

          nell'ambito della citata quota destinata agli interventi previsti dalla presente legge in favore dei comuni montani, il capo III introduce specifiche misure finalizzate a colmare il divario in materia di servizi pubblici essenziali che separa le zone montane dalle aree metropolitane più progredite del Paese, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e alle comunicazioni;

          in quest'ambito, la sanità riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere e la qualità della vita delle popolazioni residenti nei comuni montani, anche in considerazione della progressiva crescita dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione;

          in particolare, l'articolo 6 della presente legge, specificamente dedicato alla sanità di montagna, al comma 1, al fine di valorizzare l'attività sanitaria svolta nei comuni montani e favorire la mobilità professionale verso tali comuni, prevede l'attribuzione di un punteggio doppio per ciascun anno di attività, nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in capo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari che abbiano prestato servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani. La medesima attività, inoltre, è valorizzata nell'ambito dei Contratti collettivi Nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;

          la misura in esame rappresenta, dunque, un tassello cruciale ai fini del miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi in favore della popolazione residente nei comuni montani e, dunque, ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane ma non include fra i suoi destinatari anche i medici in formazione o specializzandi, nonostante l'importante contributo da costoro fornito ai fini della piena funzionalità del SSN,

     impegna il Governo:

          anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura indicata in premessa svolta ai sensi della presente legge, a valutare l'opportunità di introdurre specifiche misure volte alla valorizzazione delle funzioni svolte nelle zone montane dai medici in formazione o specializzandi.

G6.151 (già 6.10)

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

     premesso che:

          nell'ambito del più ampio genus rappresentato dalle aree interne la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

          è necessario, quindi, elevare la crescita delle zone montane ad obiettivo strategico di interesse nazionale nell'ottica di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane più avanzate;

          in questa direzione, la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni per il primo anno (2022) e di 200 milioni a partire dal 2023. Nel FOSMIT sono confluiti tutti i fondi settoriali preesistenti, fino al loro esaurimento;

          la legge istitutiva del FOSMIT ha stabilito l'ambito di utilizzo del fondo stesso, prevedendo che esso sia suddiviso in una quota statale (a disposizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie) e in una quota per le Regioni e gli Enti Locali, i cui criteri e modalità di ripartizione sono determinati mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

          in particolare, in base al meccanismo delineato dalla presente legge, verranno impegnati a regime circa 100 milioni di euro annui per interventi in favore dei territori montani al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale;

          nell'ambito della citata quota destinata agli interventi previsti dalla presente legge in favore dei comuni montani, il capo III introduce specifiche misure finalizzate a colmare il divario in materia di servizi pubblici essenziali che separa le zone montane dalle aree metropolitane più progredite del Paese, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e alle comunicazioni;

          in quest'ambito, la sanità riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere e la qualità della vita delle popolazioni residenti nei comuni montani, anche in considerazione della progressiva crescita dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione;

          in particolare, l'articolo 6 della presente legge, specificamente dedicato alla sanità di montagna, al comma 4, al fine di valorizzare l'attività sanitaria svolta nei comuni montani, nel riconoscere le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del

          comparto sanità, sia che si tratti di personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni montani, sia che si tratti di medici di medicina generale e pediatri operanti per libera scelta nei medesimi comuni, dispone che, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, sia previsto, nei limiti dell'importo di 20 milioni di euro annui, uno specifico emolumento di natura accessoria e variabile da corrispondere in ragione dell'effettiva presenza in servizio, da ripartire tra i predetti contratti e accordi con decreto del Ministro della salute;

          la misura in esame rappresenta, dunque, un tassello cruciale ai fini del miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi in favore della popolazione residente nei comuni montani e, dunque, ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane ma non include fra i suoi destinatari anche gli infermieri di medicina, nonostante l'importante contributo da costoro fornito ai fini della piena funzionalità del SSN,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura svolta ai sensi della presente legge, di introdurre specifiche misure premiali ed incentivanti in favore degli infermieri di medicina generale che svolgono la propria attività nelle zone montane.

G6.152 (già 16.0.6)

Occhiuto, Ternullo, Durnwalder, Paroli, Patton

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

     premesso che:

          il superamento del divario digitale e il sostegno ai processi di digitalizzazione rappresenta un obiettivo strategico ai fini della competitività dell'economia nazionale;

          tale esigenza è sentita a maggior ragione nelle zone montane in considerazione della necessità di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

          le misura previste dal Capo IV della presente legge rappresentano un tassello cruciale ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane come species del più ampio genus delle aree interne ma non prevedono misure specificamente mirate a ad incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni montani;

          vi è, dunque, la necessità di una risposta più efficace al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese ubicate nei comuni montani,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo", di destinare ulteriori risorse al fine incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

6.0.1

Parrini, Musolino

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aggregazione tra medici e pediatri in aree montane)

          1. Nell'ambito delle progettualità previste dagli accordi nazionali e ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché del decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove ed agevola le forme di aggregazione tra medici costituite in uno o più comuni montani attraverso:

          a) l'applicazione delle norme di incentivo e semplificazione fiscale riguardanti le startup innovative;

          b) la previsione di sgravi contributivi per l'assunzione di personale socio sanitario e di supporto organizzativo;

          c) la definizione di un credito d'imposta a favore delle aggregazioni tra medici per gli investimenti in telemedicina con strumenti per diagnosi e monitoraggio dei pazienti da remoto;

          d) la possibilità per gli enti locali di affidare, a titolo gratuito per almeno 10 anni, beni immobili destinati all'apertura o implementazione di ambulatori medici e spazi di visita, anche attrezzati per la telemedicina».

6.0.2

Nicita, Meloni, Parrini, Giorgis, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Strutture ospedaliere Zone montane delle regioni insulari)

          1. Al fine di mantenere e potenziare il diritto alla salute costituzionalmente garantito nelle aree montane insulari afflitte da gravi deficit infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della Salute, d'intesa con i Presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico che definisca:

          a) la mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità;

          b) un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio, avendo riguardo a ospedale di comunità e residenza sanitaria assistita;

          c) Il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno 5/10 anni nella sede della zona montana interessata e premialità;

          d) un piano territoriale di trasporto medico via terra e via aerea per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane;

          e) la spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2024-2026».

6.0.3

Nicita, Parrini, Giorgis, Valente, Meloni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Zone Franche Montane)

          1. Per i comuni di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la Zona Franca Montana di cui al comma 2.

          2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una Zona Franca Montana, sulla base dei parametri fissati dal CIPESS, definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

          3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.

          4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

6.0.4

Maiorino, Cataldi, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Servizi sanitari di montagna)

          1.Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

          a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;

          b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;

          c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

          d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;

          e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

          f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

          2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1».

6.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Servizi sanitari di montagna)

          1.Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

          a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;

          b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;

          c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

          d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;

          e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

          f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

          2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1.»

Art. 7

7.150 (già 7.1)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Scuole di montagna)

          1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.

          2. Con decreto del Ministro dell'istru­ zione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

          3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

          4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servi­zio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.

          5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

          6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta percento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

          7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del con­tenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.»

7.2

D'Elia, Giorgis, Manca, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 2.

7.151 (già 7.3)

Enrico Borghi, Musolino

Sopprimere il comma 2

7.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

     «2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1 e delle aeree interne, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all' articolo 19, comma 5-quater del decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui al decreto intercompartimentale n.137 del 30 giugno 2023, è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.5

D'Elia, Giorgis, Manca, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Verducci

Sostituire il comma 2 con il seguente:

      «2. In relazione agli istituti scolastici di cui al comma 1, la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la formazione delle classi e la relativa assegnazione degli organici avvengono in deroga a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.6

Maiorino, Cataldi, Pirro

Al comma 2, dopo le parole: «scuole di montagna di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «con l'ulteriore fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile,».

7.7

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Al comma 2, sostituire le parole: «e ai fini della formazione delle classi» con le seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui al decreto intercompartimentale n.137 del 30 giugno 2023, è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi».

7.10

Maiorino, Cataldi, Pirro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

     «2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostitute dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8".».

7.12

Maiorino, Cataldi, Pirro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità dei comuni montani di cui all'articolo 2, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, i competenti Uffici scolastici regionali  sono autorizzati a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.152 (già 7.14)

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di rinnovo del CCNL 2022- 2024 "Istruzione e Ricerca".».

7.153 (già 7.15)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 4 con il seguente:

       «4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna saranno stabiliti in sede di rinnovo del CCNL 2022- 2024 "Istruzione e Ricerca"».

7.154 (già 7.17)

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali dei precedenti commi sono incrementati della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.».

7.155 (già 7.18)

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

          «10. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 4, il Fondo di cui all'articolo 5 è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

          10-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.156 (già 7.19)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 10 con il seguente:

         «10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è previsto un finanziamento di 75 milioni per gli anni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027.

          Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

7.157 (già 7.20)

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

      «10-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di assicurare l'effettivo accesso agli asili nido della popolazione residente nei comuni di cui all'articolo 2, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie modifiche al decreto interministeriale n. 79 del 30 aprile 2024.».

7.0.1

Nicita, Meloni, Parrini, Giorgis, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Eccezione insulare e dimensionamento scolastico)

          1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035».

Art. 9

9.150

Ambrogio

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» con le seguenti: «Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca»;

          b) al comma 6, sostituire le parole: «di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» con le seguenti: «delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-bis».

9.151 (già 8.4)

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: «per la valorizzazione della specificità» con le seguenti: «per la valorizzazione culturale e artistica».

9.152 (già 8.5)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: «per la valorizzazione della specificità» con le seguenti: «per la valorizzazione culturale e artistica».

9.153 (già 8.6)

D'Elia, Giorgis, Camusso, Crisanti, Meloni, Parrini, Rando, Valente, Verducci

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli adempimenti previsti dagli accordi di programma di cui al comma 1 sono finanziati a valere su una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, individuata dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.».

9.154 (già 8.7)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti utilizzando quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.».

9.155

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

9.0.150

Enrico Borghi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)

     1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

          b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

       2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.»

9.0.151

Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)

          1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

          b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

9.0.3

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei servizi pubblici essenziali)

          1. Le Autorità di regolazione competenti per i servizi pubblici essenziali, nel determinare con autonoma azione amministrativa le tariffe, tengono debitamente conto, ai fini del loro riconoscimento tariffario, dei maggiori costi di capitale ed operativi che contraddistinguono le zone montane con specifico riferimento a quelle appartenenti alla zona climatica F di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, avvalendosi, se  ritenuto necessario, di appositi strumenti di perequazione».

Art. 10

10.150 (già 9.1)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

          1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

          2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI di cui al­ l'articolo 3, in coerenza con la strategia na­ zionale italiana per la banda ultralarga.»

10.151

Durnwalder

Al comma 1, sostituire le parole da: «canoni. Gli oneri» fino a: «telefonia mobile e di connessione digitale» con la seguente: «oneri».

10.152

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo, sostituire la parola: «canoni» con la seguente: «oneri».

          b) sopprimere l'ultimo periodo.

10.153

Irto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «canoni» con la seguente: «oneri» e sopprimere l'ultimo periodo.

10.154

Sigismondi

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

10.155

Fregolent

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

10.156 (già 9.14)

Basso, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali definiti con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzati a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

10.157

Murelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Al fine di garantire la connettività a banda ultra-larga nelle aree montane del Paese, gli operatori di comunicazione elettronica, possono richiedere il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,25-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i, entro il 31 luglio 2025. Il rinnovo dei diritti d'uso è soggetto al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale quinta serie speciale, n.80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso. Il rinnovo delle frequenze è vincolato a nuovi investimenti effettuati dagli operatori per soluzioni compatibili con le tecnologie New Radio di quinta generazione su un numero di comuni montani pari almeno al 30 per cento dei comuni serviti dagli stessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

G10.150

Tosato, Spelgatti

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

     premesso che:

          il superamento del divario digitale e il sostegno ai processi di digitalizzazione rappresenta un obiettivo strategico ai fini della competitività dell'economia nazionale;

          tale esigenza è sentita a maggior ragione nelle zone montane in considerazione della necessità di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

          le misura previste dal Capo IV della presente legge rappresentano un tassello cruciale ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane come species del più ampio genus delle aree interne ma non prevedono misure specificamente mirate a ad incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni montani;

          vi è, dunque, la necessità di una risposta più efficace al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese ubicate nei comuni montani,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo", di destinare ulteriori risorse al fine incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei comuni montani, per le imprese medie e piccole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

10.0.150 (già 9.0.1)

Basso, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Agenzia nazionale per le frequenze)

          1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese dei territori dei comuni delle zone montane di cui all'articolo 2, comma 2, l'accesso alle frequenze radio impiegate per le comunicazioni wireless e per le comunicazioni mobili e FWA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia nazionale delle frequenze.

          2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha il compito di garantire la pianificazione, la gestione, il controllo dell'uso del dominio pubblico delle frequenze radio in Italia e il monitoraggio dei relativi effetti ambientali e per la salute, nonché quello di gestire tutte le frequenze radio in Italia impiegate per le comunicazioni wireless e per le comunicazioni mobili e FWA, nei settori riguardanti trasporti, internet delle cose, televisione digitale terrestre, difesa nazionale e industria.

          3. L'Agenzia di cui al comma 1 rappresenta il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito della cooperazione e negoziazione delle posizioni italiane nelle principali direzioni di accesso allo spettro delle frequenze, oltre a costituire il punto di ingresso per gli operatori satellitari per registrare le loro frequenze nel registro internazionale delle frequenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

          4. L'agenzia di cui al comma 1 è l'interlocutore pubblico dei grandi utilizzatori dello spettro delle frequenze. Opera, tramite accordi, al fine di istituire siti radio garantendo la compatibilità elettromagnetica e monitorandone effetti e impatti. Oltre a gestire le autorizzazioni d'installazione, l'Agenzia medesima è responsabile del monitoraggio e del controllo dell'utilizzo delle frequenze, e garantisce l'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate agli utenti grazie al lavoro quotidiano degli agenti sul campo.

          5. L'Agenzia di cui al comma 1 propone al Governo la determinazione dei limiti alle emissioni compatibili con la tutela della salute, nel quadro dell'armonizzazione europea.

          6. In presenza di conflitti tra operatori, l'Agenzia di cui al comma 1 opera come sede di risoluzione delle interferenze.

          7. L'Agenzia di cui al comma 1, in occasioni di eventi e manifestazioni che richiedono un elevato impiego di frequenze, interviene per pianificare e controllare l'utilizzo delle frequenze temporaneamente consegnate sul territorio e garantire il regolare svolgimento dell'evento.

          8. Oltre ai compiti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale delle frequenze:

          a) monitora l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche;

          b) definisce su delega del Governo i valori limite che garantiscono l'assenza di effetti sulla salute e vigila sul rispetto degli stessi;

          c) garantisce inoltre la conformità delle apparecchiature radio e dei terminali disponibili sul mercato effettuando misure del tasso di assorbimento specifico (SAR);

          d) garantisce la tutela della ricezione del segnale televisivo e gestisce i reclami dei telespettatori quando hanno difficoltà a riceverlo, purché tali difficoltà non siano legate alle loro apparecchiature individuali.

          9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, all'Agenzia nazionale delle frequenze è assegnato un contingente di personale non superiore a 100 unità, individuato nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazione e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla data del 31 dicembre 2023, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere».

10.0.151 (già 9.0.2)

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente, De Cristofaro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti al trasporto pubblico locale)

          1. A partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.

          2. La deduzione di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.

          3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.

          4. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro.

          5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

10.0.152 (già 9.0.4)

Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Manutenzione straordinaria della Funivia di Erice)

          1. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, istituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento».

Art. 11

11.150 (già 10.1)

Enrico Borghi, Musolino

Sopprimere l'articolo

11.151 (già 10.2)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11-bis

(Salvaguardia dei pascoli montani)

          1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché dello sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Mi­nistro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

          2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.»

11.152

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro della cultura» inserire le seguenti: «il Ministro della salute,».

11.153 (già 10.12)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli».

11.154 (già 10.13)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli.»

11.0.150 (già 10.0.1)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

          1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si ap­plica nel rispetto dei limiti e delle condi­ zioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

          2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

          3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

          4. Con decreto del Ministro dell'agricol­ tura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del cre­dito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della della citata legge n. 234 del 2021.

          5. I comuni montani di cui all'articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montcontrattiano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.»

11.0.153 (già 013.1)

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Giorgis, Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

          1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

          2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

          3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione».

11.0.151 (già 10.0.2)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

          1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costru­zione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

          2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

          3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applica­zione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.»

11.0.152

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure per agevolare le opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici nei territori montani)

          1. Nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, le detrazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria di cui all'art. 16 bis, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applicano anche alle opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici a difesa del territorio classificato a pericolo idrogeologico molto elevato e elevato dai relativi piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 o dai rispettivi piani analoghi approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

          2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 12

12.150 (già 11.1)

Spagnolli, Patton, Durnwalder

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Ecosistemi montani)

          1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, nelle zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, in considerazione della ricchezza di biodiversità che ospitano, la natura è conservata in equilibrio con le attività umane consentite, anche al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio tipico di ciascun territorio montano, ai sensi delle normative di settore e tenuto conto dell'obbligo, stabilito dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, di conservare gli habitat che contengono le specie autoctone, le quali principalmente costituiscono tale biodiversità.

          2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia e del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, pianificano e promuovono l'attuazione delle misure di valorizzazione e di conservazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, ed esercitano la corrispondente vigilanza. 

          3. Ai fini della presente legge ed, in particolare, per gli obiettivi stabiliti al comma 1 del presente articolo, in caso di prelievo dall'ambiente naturale di individui di specie animali protette, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, agli atti corrispondenti assunti dall'autorità competente, in quanto adottati nel pubblico interesse, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 544-bis c.p. e all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

12.151 (già 11.2)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.».

12.152 (già 11.4)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.».

12.153

Patton, Durnwalder

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

       «1-bis. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere portati anche dagli agenti venatori durante l'esercizio delle loro funzioni.

       1-ter. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono altresì essere portati dai soggetti titolari di porto d'armi, previa autorizzazione del Questore.»

12.154

Ambrogio

Al comma 2, dopo le parole: «provvedono e vigilano», inserire le seguenti: «attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,».

12.155 (già 11.5)

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 2, dopo le parole: «provvedono e vigilano», inserire le seguenti: «attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,».

12.156 [già 11.8 (testo 3)]

Durnwalder, Patton

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno di un quadro di conservazione nazionale e nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di abbattimento tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di inadempienza rimane in vigore il decreto precedentemente emanato. Per le finalità di cui al secondo periodo e successivi del presente comma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, ogni 6 anni, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ISPRA, ad effettuare un monitoraggio nazionale dello stato della specie.».

12.0.150 (già 11.0.1)

Nicita, Meloni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)

          1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

          2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2024».

Art. 13

13.150 (già 12.1)

Spagnolli, Unterberger, Patton, Durnwalder

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

          1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di ri­sorse idriche nelle zone montane, sono necessarie una pianificazione ed una programmazione di interventi nel medio e lungo periodo, da effettuarsi da parte delle Regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, che possono ricomprendere lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratte­ristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di lamina­ zione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'atti­vità turistica, incluso l'innevamento artifi­ciale, sistemazioni idraulico forestali di alvei, di rafforzamento dei versanti e di protezione delle infrastrutture e degli insediamenti di fondovalle.

          2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può es­sere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Tali risorse sono ripartite con de­creto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto le­gislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad appo­site richieste delle Regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valo­rizzazione delle zone montane».

13.0.150 (già 12.0.3)

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(IVA e interventi inerenti al rischio idrogeologico)

          1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i Comuni e le Unioni di Comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.

          2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

          3. I Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno 10 anni.

          4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

          5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.

          6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

13.0.151 (già 12.0.4)

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane del Sud e insulari)

          1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni».

13.0.152 (già 12.0.5)

Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane siciliane)

          1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane siciliane, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentito il Presidente della Regione».

Art. 14

14.0.150

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Reti escursionistiche di montagna)

          1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo delle reti escursionistiche delle zone montane quali infrastrutture viarie fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei relativi territori nonché per la diffusione di un turismo ecosostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei relativi percorsi, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

          2. Chiunque intraprende un percorso escursionistico in zone montane è responsabile della sicurezza e della protezione della propria persona nonché dei soggetti minori di età o incapaci accompagnati ed è tenuto a informarsi per conoscere i rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani, con particolare riferimento alle caratteristiche, alla morfologia e alle variabili climatiche del territorio. I fruitori dei percorsi escursionistici, in applicazione del principio di autoresponsabilità, programmano e intraprendono l'escursione con le necessarie cautela e diligenza, utilizzano abbigliamento e attrezzatura adeguati alle caratteristiche e al grado di difficoltà dei percorsi, si attengono alle indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e dalle ulteriori informazioni disponibili, tenuto conto delle proprie condizioni fisiche e mentali, della propria preparazione tecnica, nonché delle previsioni meteo e nivologiche, assumendosi la responsabilità dei rischi ai quali si espongono e dei danni eventualmente subiti a causa della loro negligenza, imprudenza e imperizia.».

Art. 15

15.150

Durnwalder, Unterberger, Patton

Al comma 1, lettera f), capoverso «5», sostituire le parole: «, le regioni e le province autonome» con le seguenti: «e le regioni».

15.151

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

     «g-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia".».

Art. 16

16.150 (già 13.1)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Al comma 1, dopo le parole: «alle associazioni fondiarie», inserire le seguenti: «, ai Comuni montani e alle loro forme associative».

16.151 (già 13.3)

Durnwalder, Patton

Ai commi 1, 3 e 4 dopo le parole: «benefici per l'ambiente», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, per la manutenzione del territorio, per l'economia».

16.152 (già 13.4)

Durnwalder, Patton

Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» e «4 milioni», rispettivamente con le seguenti: «25 per cento» e «30 milioni».

     Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.153 (già 13.7)

Parrini

Sopprimere il comma 7.

16.154

Ambrogio

Al comma 7, dopo le parole: «aziende agricole», inserire le seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

16.155 (già 13.12)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Al comma 7, dopo le parole: «aziende agricole» inserire le seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

16.156 (già 13.13)

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 7, dopo le parole: «aziende agricole», inserire le seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

16.157

Ambrogio

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

     «7-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione.»

G16.150

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

     premesso che:

          tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

          l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

          più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale;

          con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del provvedimento in questione, ci si sia posti lo scopo di dare ampia e piena attuazione agli ambiziosi obiettivi che compongono la più generale Strategia per la montagna italiana (SMI),

     impegna il Governo:

          in sede di definizione della Strategia per la montagna italiana, anche attraverso misure volte a valorizzare la professione di guida alpina e di maestro di sci, a tenere conto dell'esigenza di prevedere adeguate risorse per progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività di formazione propedeutiche all'avvicinamento dei giovani a una frequentazione sempre più consapevole e informata delle zone montane.

G16.151

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

          tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

          l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

          più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

     impegna il Governo:

          effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a valutare l'opportunità di prevedere misure di agevolazione fiscale, anche con riferimento all'IVA per le prestazioni rese nell'ambito dell'insegnamento sportivo, con particolare riferimento alle attività di guida alpina e di maestro di sci.

G16.152

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

     premesso che:        

          tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

          l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

          più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

     impegna il Governo:

          effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa l'eventuale sostenibilità della misura, a valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente in ordine ai criteri per il calcolo del reddito imponibile dei maestri di sci di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81.

16.0.150 (già 13.0.2)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

 (Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

          1. L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.»

16.0.151 (già 13.0.4)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

          2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

          b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

          c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

          d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

          e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

          f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

          g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

          h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

          i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

          l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

          3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.»

16.0.152 (già 13.0.3)

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Aliquote IVA)

          1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, si riconosce l'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio "Prodotti di montagna".

          2. L'esenzione di cui al comma 1, si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.

          3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del Decreto ministeriale di cui al comma 1.

          4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.

          5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

16.0.153

Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative nei comuni montani)

          1. L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle start-up innovative localizzate nei Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Art. 17

17.0.150 (già 14.0.3)

Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Scavo ed edizione di siti archeologici delle zone montane)

          1. Al fine di valorizzare i beni e i siti archeologici non interamente emersi afferenti alle zone montane, il Ministro della cultura istituisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, volto alla mappatura dei siti archeologici afferenti alle zone montane finalizzata allo scavo e all'edizione.

          2. Al fine di valorizzare il sito archeologico di Noto Antica, il Ministro della cultura, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, individua, con il decreto di cui al comma 1, le risorse disponibili finalizzate al proseguimento degli scavi archeologici dell'area per il triennio 2024-2026».

Art. 18

18.150

Spelgatti, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sostituire le parole: «tracciato a fondo naturale», con le seguenti: «tracciato prevalentemente a fondo naturale»;

          b) al comma 3, sostituire le parole: «sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici» con le seguenti: «sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici».

Art. 20

20.150 (già 16.1)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20

 (Professioni della montagna)

          1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

          2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.»

20.0.150 (già 16.0.11)

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Imprenditori agricoli di montagna)

          1. All'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 20.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario"».

20.0.151 (già 16.0.12)

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Piccole imprese e microimprese)

          1. Nelle aree territoriali oggetto della presente legge, individuate dall'articolo 2, comma 2, possono beneficiare delle incentivazioni di cui al presente articolo le imprese aventi le seguenti caratteristiche:

          a) rispettare la definizione di piccole imprese e microimprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, e i limiti dimensionali definiti dalla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775, e successive modificazioni ed integrazioni;

          b) l'attività oggetto dei benefici concessi deve essere svolta all'interno dell'area territoriale definita dalla stessa legge, sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tale area territoriale in oggetto, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della legge, quali il sollevamento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;

          c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

          2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge, nonché il domicilio fiscale.

          3. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

          a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area oggetto della presente legge o residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa;

          b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;

          c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un Comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge, inoltre, l'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

          4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente consistenza: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni, per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento.

          5. Le agevolazioni di cui al comma da 3 possono essere fruite anche dalle piccole imprese e microimprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.

          6. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità di concessione delle incentivazioni di cui al presente articolo, anche al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici.

          7. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

20.0.152 (già 16.0.13)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sostegno all'avvio di nuove attività imprenditoriali)

          1. Ai soggetti che trasferiscono la propria residenza nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione e avviano una nuova attività imprenditoriale sono concessi mutui agevolati per gli investimenti necessari all'avvio dell'attività, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, nei limiti dei vigenti massimali degli aiuti "de minimis" e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

          2. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 200.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per il territorio dei Comuni di cui al comma 1.

          3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.

          4. Le Regioni, al fine di favorire l'avvio di nuove attività produttive e commerciali da parte dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza nei Comuni di cui al comma 1, possono disporre la riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, fino ad azzerarle, per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di avvio dell'attività nei Comuni di cui al comma 1.

          5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

Art. 21

21.150 (già 17.1)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Misure fiscali di favore per le imprese montane « giovani »)

          1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

          2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

          3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

          4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.»

21.151 (già 17.3)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «intrapreso una nuova attività» inserire le seguenti: «ovvero subentrino nella titolarità di un'attività esistente».

21.152 (già 17.4)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il cui titolare» inserire le seguenti: «sia una donna ovvero».

21.153 (già 17.6)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per i due periodi d'imposta successivi» con le seguenti: «per i quattro periodi d'imposta successivi».

21.154 (già 17.7)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «limite complessivo di 20 milioni di euro annui» con le seguenti: «40 milioni di euro annui».

21.0.150 (già 17.0.2)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

          1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari: a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500; b) all'80 per cento sulla parte degli in­ teressi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

          2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quaranta anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

          3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal­ l'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui con­tratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.»

21.0.151 (già 17.0.3)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Agevolazioni per le assunzioni nell'impresa artigiana)

          1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e valorizzare i mestieri artigiani delle zone montane, sono riconosciute agevolazioni fiscali e contributive, per un periodo massimo di cinque anni, all'impresa artigiana avente sede nelle zone montane che assuma personale con una età anagrafica inferiore ai 40 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si prevede per l'impresa uno sgravio contributivo pari al 70 per cento sui contributi previdenziali e la riduzione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) pari al 50%, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

          2. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.

          3. L'agevolazione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2025.

          4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative di cui al comma 1.

          5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

21.0.152

Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Agevolazione per le abitazioni principali nei comuni montani)

          1. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, situate in uno dei comuni montani, come definiti all'articolo 2, comma 2, spetta un'agevolazione sulla rendita catastale ai fini fiscali pari al 50 cento del valore originariamente previsto. L'agevolazione è concessa nel limite massimo di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

Art. 22

22.150 (già 18.2)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

22.151 (già 18.4)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

22.152 (già 18.5)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Al comma 1, sostituire le parole: «inferiore a 5.000 abitanti», con le seguenti: «fino a 15000 abitanti».

22.153

Tosato, Spelgatti

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da un comune non montano al» con la seguente: «nel».

22.154 (già 18.7)

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.».

22.0.150

Ternullo, Occhiuto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regime di favore)

          1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi inclusi gli articoli 20, 21, 22, si devono intendere estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei Comuni montani di cui all'articolo 2.

          2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna di cui all'articolo 16 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei Comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, nella attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco dell'articolo 16 comma 3 e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso articolo.»

22.0.151 (già 18.0.1)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regime di favore)

          1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi inclusi gli articoli 20,21,22, si devono intendere estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei Comuni montani di cui all'articolo 2.

          2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna di cui all'articolo 16 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei Comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, nella attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco dell'articolo 16, comma 3, e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso articolo.».

22.0.152 (già 18.0.2)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

          1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

          3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

          a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

          b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

          c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

          d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

          e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

          4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)]

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

          1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

          3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

          a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

          b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

          c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

          d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

          e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

          4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

22.0.155 (già 18.0.5)

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per l'agevolazione del lavoro intermittente nei comuni montani)

     1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863," sono aggiunte le seguenti: "in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,";

          b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          "3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda."».

Art. 23

23.150 (già 19.1)

Manca, Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 23

(Credito d'imposta per canoni di locazione)

          1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge, possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 10.000 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi 5 anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.

          2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

          3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico.

          4. Il beneficiario di cui al comma 1, non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore ai 50 chilometri.

Art. 23-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale)

          1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale nell'immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo del credito d'imposta annuale non può superare i 20.000 euro.

          2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

          3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico, e non sono cumulabili con i benefici di cui all'articolo 23, comma 1.

          4. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 23.

Art. 23-ter.

(Cittadini carenti di capienza fiscale)

          1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta di cui agli articoli 23 e 23-bis possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.

          2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito di acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5 per cento.

Art. 23-quater.

          1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli da 23 a 23-ter, nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

23.0.149 (già 18.0.4)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 23-bis

(Agevolazioni fiscali per incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni montani)

          1. I redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 15 per cento del loro ammontare per importi fino ad euro 28.000 e limitatamente al 20 per cento per importi da 28.001 fino a 55.000 euro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

          a) i lavoratori non sono stati residenti nel territorio della Regione ove ha sede il comune di cui al comma 1 nei cinque periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nel medesimo Comune per almeno cinque anni;

          b) l'attività lavorativa è prestata in misura prevalente e continuativa nel Comune di cui al comma 1 o nel territorio della provincia in cui ha sede il Comune di cui al comma 1.

          2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti lavoratori che trasferiscono la propria residenza ed avviano un'attività con sede legale ed operativa nei Comuni di cui al comma 1 e in tali Comuni prestino la propria attività in misura prevalente e continuativa.

          3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.

          4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

          5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori che trasferiscono nei Comuni di cui al comma 1 il proprio nucleo familiare con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale nel Comune in cui trasferiscono la propria residenza nell'arco dei quattro periodi d'imposta successivi al trasferimento di residenza; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

          6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

«Art. 23-ter

(Agevolazioni tributarie)

          1. I comuni di cui all'articolo 22-bis, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente, hanno la facoltà di deliberare, in favore dei soggetti che vi trasferiscono la propria residenza:

          a) la riduzione fino al 90 per cento dell'IMU sulle abitazioni dai medesimi acquistate o sulle abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

          b) la riduzione fino al 90 per cento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinata applicando le tariffe stabilite dal Comune;

          c) la riduzione fino al 75 per cento dell'addizionale comunale sull'Irpef di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60.

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 22-bis e per i quattro periodi successivi.»

23.0.150 (già 19.0.2)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fondo per la concessione di incentivi per l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni montani)

          1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli interventi regionali volti ad incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei Comuni di cui al medesimo comma e possono essere richieste per la concessione di:

          a) contributi in favore di soggetti e famiglie numerose economicamente svantaggiati per l'acquisto di beni di prima necessità e per l'infanzia;

          b) agevolazioni per l'acquisto di materiale didattico e misure di sostegno all'educazione per la prima infanzia, con riferimento agli asili nido, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie;

          c) riduzioni delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, concesse dal comune competente, con priorità per i soggetti e le famiglie numerose economicamente svantaggiati;

          d) contributi per la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

          e) misure di sostegno contributivo e fiscale per l'avvio di nuove attività produttive legate all'agricoltura, all'agroalimentare, all'artigianato e ai sapori locali.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

          4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

23.0.151 (già 19.0.3)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati)

          1. Per gli immobili abbandonati ubicati nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione acquistati dai soggetti che intendono trasferirvi la propria residenza o che intendano utilizzarli per l'avvio di un'attività produttiva, si applica l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

          2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

23.0.152 (già 19.0.4)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni tariffarie)

          1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare».

Art. 25

25.151

Ambrogio

Sostituire il comma 2 con il seguente:

    «2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

          a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

          b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

          c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.»

25.150 (già 20.4)

Enrico Borghi, Musolino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

          a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

          b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

          c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.»

25.0.150 (già 20.0.1)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 25-bis.

(Richiesta di utilizzo delle terre abbandonate).

          1. Coloro che intendono avviare un'attività di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, avvalendosi dei terreni inseriti nel Registro di cui all'articolo 25, possono presentare un'apposita richiesta al Comune nel quale sono situati i terreni abbandonati o silenti, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico relativo alle attività produttive che si intendono realizzare.

          2. Il soggetto proponente è tenuto, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel Comune per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.

«Art. 25-ter.

(Procedura per l'utilizzo delle terre abbandonate).

          1. I Comuni di cui all'articolo 25-bis, espletate le procedure di ricognizione dei terreni abbandonati, direttamente o tramite i soggetti da questo incaricati, acquisiscono dai pubblici registri immobiliari ogni utile informazione sui proprietari dei terreni medesimi.

          2. Sulla base della documentazione raccolta, i Comuni provvedono a notificare ai proprietari, laddove noti, la richiesta di utilizzo a scopi produttivi dei terreni abbandonati, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni dalla notifica, l'impegno ad uno stabile utilizzo dei medesimi, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è, altresì, resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del Comune interessato e dei Comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.

          3. Contro la richiesta di utilizzo delle terre abbandonate è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica.

«Art. 25-quater.

(Valutazione e approvazione del progetto).

          1. Il Comune, decorsi i termini per le eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 25-bis, previa assunzione di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.

          2. Il Comune delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 25-bis, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive tipiche e di particolare utilità per la comunità locale, quali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti tipici locali e della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al comma 1, nonché ad attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro esercizio.

          3. Il progetto approvato è inviato a cura del Comune, con le osservazioni necessarie a evidenziare l'utilità generale, al competente assessore della Regione o, in caso di una pluralità di competenze, al Presidente della giunta regionale, che designa l'assessore regionale incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere formulato entro novanta giorni, non dispensa da autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Decorso tale termine, in assenza di parere, il progetto si intende automaticamente approvato.

          4. Il parere della regione previsto dal comma 2 non è vincolante, fermo restando che, in caso di parere contrario, non possono essere concessi eventuali benefìci a carico della regione stessa.

«Art. 25-quinquies.

(Immissione nel possesso)

          1. I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 25-quater, sono immessi nel possesso dei terreni mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che fanno capo allo stesso, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni di montagna.

          2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività produttiva, e comunque in misura non superiore ai due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.

          3. I canoni di affitto sono tenuti dal Comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal Comune, che può destinarli ad indennizzare i soggetti immessi nel possesso per le eventuali migliorie di natura durevole apportate ai terreni assegnati.

          4. Il soggetto di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'attività oggetto del medesimo progetto non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso dei terreni.

          5. Qualora l'utilizzo dei terreni assegnati non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, il soggetto di cui al comma 1 decade da ogni beneficio previsto dalla presente legge.

«Art. 25-sexies.

(Successivo intervento degli aventi diritto)

          1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 25-quater, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 25-quinquies, fermo restando che la stessa è tenuta a consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività per un periodo non inferiore a sei anni dall'intervenuta contestazione.

          2. Decorsi i termini di cui al comma 1, la persona che ha acquisito la posizione di concedente in affitto ai sensi del medesimo comma 1 può agire per il rilascio dei terreni, a condizione che si impegni con il Comune a proseguire in via permanente le attività produttive avviate sui medesimi terreni.».

     Conseguentemente, all'articolo 29, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui agli articoli da 25-bis a 25-sexies, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

25.0.151 (già 20.0.3)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

          1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

          2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

          3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.

          4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

          5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.

          6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico. 6-bis. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

          7. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.»

25.0.155

Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

          1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

          2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

          3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.»

25.0.152 (già 20.0.5)

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

          1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

          2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

          3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.»

25.0.153 (già 20.0.6)

Maiorino, Cataldi, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Cooperative di Comunità)

          1. Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

          2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.».

25.0.154 (già 20.0.7)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Cooperative di Comunità)

          1. Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

          2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.».

Art. 28

28.150 (già 22.1)

Durnwalder, Patton

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «gli articoli 1, 2» inserire le seguenti: «4, comma 3,».

28.151 (già 22.3)

Giorgis, Parrini, Manca, Meloni, Valente

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

28.152 (già 22.4)

Musolino

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

EMENDAMENTI FASCICOLO N. 1 ANNESSO II

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (1054)

Art.16

16.300

I Relatori

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027».

Art.18

18.149 (già 14.0.150)

Occhiuto, Ternullo, Gasparri, Paroli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Reti escursionistiche di montagna)

          1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo delle reti escursionistiche delle zone montane quali infrastrutture viarie fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei relativi territori nonché per la diffusione di un turismo ecosostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei relativi percorsi, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

          2. Chiunque intraprende un percorso escursionistico in zone montane è responsabile della sicurezza e della protezione della propria persona nonché dei soggetti minori di età o incapaci accompagnati ed è tenuto a informarsi per conoscere i rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani, con particolare riferimento alle caratteristiche, alla morfologia e alle variabili climatiche del territorio. I fruitori dei percorsi escursionistici, in applicazione del principio di autoresponsabilità, programmano e intraprendono l'escursione con le necessarie cautela e diligenza, utilizzano abbigliamento e attrezzatura adeguati alle caratteristiche e al grado di difficoltà dei percorsi, si attengono alle indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e dalle ulteriori informazioni disponibili, tenuto conto delle proprie condizioni fisiche e mentali, della propria preparazione tecnica, nonché delle previsioni meteo e nivologiche, assumendosi la responsabilità dei rischi ai quali si espongono e dei danni eventualmente subiti a causa della loro negligenza, imprudenza e imperizia.».

Art. 23

23.300

I Relatori

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 29

29.300

I Relatori

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

DISEGNO DI LEGGE N. 278

Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane (n. 276)

ARTICOLI DA 1 A 19

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce e promuove le zone montane, il cui sviluppo integrale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute e delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi tra comuni montani, comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

3. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

4. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Classificazione dei comuni montani)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. Sono in ogni caso classificati come montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ISTAT, in applicazione dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1, provvede all'eventuale aggiornamento dell'elenco dei comuni montani, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al medesimo comma 1 sono individuati i comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro.

Capo II

ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 3.

(Strategia nazionale per la montagna

italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

2. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali,di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati o, comunque, dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne

italiane)

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

a) gli interventi indicati nelle lettere da a) a f) del citato comma 593 nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la SNAMI;

c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

2. Gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

3. Una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità.

4. Le risorse erogate dal Fondo di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea.

5. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

Art. 5.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 7.

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Art. 8.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna le scuole aventi almeno una sede situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione costituite da incrementi del punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 del presente articolo è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dalla circostanza che il servizio sia prestato in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza nella sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2 ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

9. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

Capo IV

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 10.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni ai fini dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche mediante la promozione della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e delle relative norme attuative. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, costituisce causa di estinzione del rapporto la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli.

Art. 11.

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che effettuano investimenti volti all'impiego delle pratiche di coltivazione e gestione del fondo benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle previste nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2 possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo codice, a coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Art. 12.

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Capo V

FISCALITÀ MONTANA

Art. 13.

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 14.

(Misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, dopo il 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite di 20 milioni di euro annui e ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 15.

(Agevolazione « Io resto in montagna »)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e per i quattro periodi d'imposta successivi, una detrazione dall'imposta lorda pari:

a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro l'importo di euro 500;

b) all'80 per cento sulla quota degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. La detrazione di cui al comma 1, denominata agevolazione « Io resto in montagna », è concessa in favore dei contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui sono rogati l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo, e spetta soltanto per l'acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 16.

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni classificati montani per l'arrotondamento o l'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« I trasferimenti della proprietà di fondi rustici nei territori montani, compiuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dalla data di entrata in vigore della presente legge, se successiva a tale termine.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.

2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è assegnato al CREA un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 18.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) gli articoli 1, 2, 5-bis, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla suddetta classificazione, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

DISEGNO DI LEGGE N. 396

Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (n. 396)

ARTICOLI DA 1 A 23

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.

3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane, mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di politiche di equità sociale di cui all'articolo 44 della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantirne l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idrogeologici.

4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.

5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Capo II

ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 2.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo.

Art. 3.

(Strategia nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuoverne la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).

2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne

italiane - FOSMIT)

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021, di seguito denominato « FOSMIT », finanzia:

a) gli interventi di cui alle lettere da a) a f) del citato articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo;

b) la SNAMI;

c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.

4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.

5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

Art. 5.

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.

Art. 6.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

Art. 7.

(Consiglio nazionale della montagna)

1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato « Consiglio » ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.

Art. 8.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

Art. 9.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 10.

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.

Art. 11.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta percento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.

Art. 12.

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI di cui all'articolo 3, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

Capo IV

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 13.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.

Art. 14.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché dello sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati,la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.

Art. 15.

(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della della citata legge n. 234 del 2021.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 16.

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero, ristoro e soccorso a sportivi ed escursionisti.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, ivi incluse quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, restando comunque impregiudicato il rispetto della normativa di riferimento a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Capo V

FISCALITÀ DI MONTAGNA

Art. 17.

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Art. 18.

(Misure fiscali di favore per le imprese montane « giovani »)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

Art. 19.

(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:

a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500;

b) all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

Art. 20.

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento di proprietà di fondi rustici in comuni classificati montani o accorpamento di proprietà diretto coltivatrici)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui all'articolo 7, numero 4, della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) n. 123 del 19 dicembre 2002.

2. Il CREA ammette, nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1, i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo quanto previsto dagli standard per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistemi di scambio di quote di emissione - Emission trading system (ETS).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della transizione energetica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a definire i criteri per la valutazione e l'individuazione degli interventi nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita, presso il CREA, la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, nonché di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 22.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le comunità di comuni montani e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) prevedere la preclusione delle attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Art. 23.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

DISEGNO DI LEGGE N. 1178

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane)

1. La Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di inclusività, sostenibilità e sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale e culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Nella Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni degli enti locali, con gli enti previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le istituzioni scolastiche operanti nei territori nonché su proposta e in coordinamento con le organizzazioni locali rappresentative dei cittadini, le associazioni giovanili e le associazioni rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle specificità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate, inoltre, a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico delle periferie urbane e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree periferiche degradate.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni curano, in particolare, l'informazione e l'aggiornamento sulle iniziative adottate al fine di contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo di specifiche aree periferiche nonché di favorire la conoscenza dei più efficaci modelli di intervento e la diffusione delle migliori pratiche.

Art. 3.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DOCUMENTO XXII-BIS, N. 1

Doc. XXII-bis, n. 1

INTERROGAZIONI

Interrogazioni sulle problematiche riguardanti la casa di lavoro di Vasto (Chieti)

(3-00892) (24 gennaio 2024)

Fina. - Al Ministro della giustizia -

                    Premesso che:

            la città di Vasto (Chieti) ospita una struttura penitenziaria sorta per 75 detenuti distribuiti in 25 celle ed ubicate su tre piani. Successivamente il numero è stato innalzato al fine di ospitare oltre 180 detenuti;

            con decreto ministeriale del 2013 l'istituto è stato trasformato in "casa di lavoro" con annessa sezione circondariale. Tale circostanza prevede che, ai sensi della legge n. 81 del 2014, l'esecuzione in casa di lavoro contempli il lavoro come strumento di rieducazione e reinserimento sociale del reo attraverso attività prevalentemente industriali o artigianali;

                    considerato che:

            al contrario della ratio insita nell'istituzione di una casa di lavoro, la struttura di Vasto ha subito un continuo depauperamento di risorse umane e, conseguentemente, di servizi offerti;

            la carenza di organico di Polizia penitenziaria ha costretto gli agenti a svolgere turni improbi prolungati oltre le 8 ore lavorative con la conseguente impossibilità di godere di riposi settimanali; la condizione è aggravata dalla gestione di episodi di particolare gravità perpetrati da parte dei detenuti quali tentativi di suicidio o tentativi di sovvertimento di distruzione della struttura;

            la pianta organica della casa di lavoro di Vasto prevista dal decreto ministeriale 12 luglio 2023 prevede 99 unità di personale, decreto che già riduceva le unità di personale e, pertanto, oggetto di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali. Le unità di personale realmente impegnate nella casa di lavoro di Vasto sono circa 66, comprese le circa 28 unità che non possono essere impiegate a causa di trasferimenti o a causa di condizioni psicofisiche; questa circostanza riduce le unità di personale effettivamente impegnate nel numero di circa 38, senza voler considerare i permessi consentiti per malattia o per la fruizione della legge n. 104 del 1992. Gli operatori, infatti, non hanno la possibilità di godere del congedo ordinario accumulato dal 2019 al 2022 pari a circa 6.000 giorni;

            rilevato che destano particolare preoccupazione i controlli nei confronti degli internati e detenuti sottoposti a grande sorveglianza ed attenta sorveglianza che devono essere effettuati entro 20 o 10 minuti: questa condizione è resa insostenibile a causa della scarsa quantità di personale impiegato in particolare nel turno notturno,

            si chiede di sapere:

            se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

            quali iniziative intenda intraprendere al fine porre rimedio alle criticità evidenziate, con particolare attenzione alla gestione del personale impiegato.

(3-00942) (07 febbraio 2024)

Fina. - Ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della sicurezza energetica -

                    Premesso che:

            nella città di Vasto (Chieti) insiste una struttura penitenziaria trasformata in casa di lavoro con annessa sezione circondariale ubicata in località Torre Sinello in piena riserva naturale di "punta Aderci", una delle più importanti riserve naturali dell'Abruzzo, oggetto di forte afflusso turistico;

            il numero di detenuti è stato negli anni aumentato fino ad arrivare al numero di 180 unità, con conseguenti problemi di affollamento della struttura;

                    considerato che:

            la struttura non è collegata da una rete fognaria pubblica tanto che i liquami prodotti dalla struttura carceraria sono sversati in mare tramite un sistema di fossa biologica tipo "vasca IMOF" che non consente una totale diluizione dei liquami con la conseguenza che l'amministrazione comunale è costretta ad emettere ordinanza di divieto di balneazione in località Fosso della Paurosa in piena riserva naturale;

            tale condizione provoca che la città di Vasto non ha la possibilità di ottenere la sesta bandiera blu, che impedisce all'intero litorale di essere coperto integralmente dal riconoscimento della bandiera blu con conseguente danno per il turismo nonché per la biodiversità marina;

            rilevato che:

            la struttura, considerata la posizione decentrata e immersa completamente nella riserva naturale, non risulta coperta da rete di illuminazione pubblica nel tratto di strada "Contrada Torre Sinello" di circa 3 chilometri che collega la stessa struttura con la strada statale16 Adriatica;

            tale condizione ha negli anni generato pesanti ripercussioni per gli operatori della giustizia, per la popolazione carceraria e le relative famiglie nonché per tutti coloro che hanno necessità di raggiungere il complesso carcerario poiché sempre più frequentemente si verificano incidenti automobilistici a causa di attraversamenti di fauna selvatica che vive nella riserva naturale,

            si chiede di sapere:

            se il Ministro della giustizia sia informato che la struttura della casa di lavoro di Vasto è interessata da problematiche endogene che mettono a repentaglio la sicurezza di operatori della giustizia e di tutti coloro che fanno visita al complesso;

            quali azioni intenda porre in essere il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica affinché la riserva naturale non sia interessata da sversamenti di liquami non completamente depurati e garantire che possa essere mantenuta la qualifica di bandiera blu.

Interrogazione sulla carenza di agenti di Polizia penitenziaria presso il carcere di Volterra (Pisa)

(3-01285) (24 luglio 2024)

Zambito. - Al Ministro della giustizia -

                    Premesso che:

            la casa di reclusione di Volterra (Pisa) da anni rappresenta un esempio virtuoso, in cui l'offerta trattamentale in tutte le sue forme, scolastica, culturale, professionale è il motore dell'intero istituto, come riconosciuto anche dall'associazione per i diritti dei detenuti "Antigone";

            in occasione di una recente visita all'interno della struttura penitenziaria l'interrogante ha avuto la possibilità di constatare l'ottimo livello delle condizioni di detenzione e raccogliere anche l'allarme del personale di Polizia penitenziaria per il ridotto numero di agenti all'interno del carcere;

            la carenza totale del personale di Polizia penitenziaria previsto da pianta organica si attesta al 15,85 per cento. Con particolare riferimento al ruolo agenti assistenti, si registra una carenza attuale di 7 unità. Rispetto al ruolo sovrintendenti, invece, sono 4 le unità mancanti;

            la carenza di organico mette il personale in servizio sotto grande stress, rischiando di compromettere il corretto funzionamento delle attività che rendono l'istituto penitenziario all'avanguardia;

            per garantire queste attività è necessario un numero adeguato di addetti, come previsto dalla legge. Il rischio è che la carenza di personale possa portare alla cessazione delle attività in un carcere che rappresenta un modello di riabilitazione della pena,

            si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare interventi urgenti per la copertura della dotazione organica degli agenti di Polizia penitenziaria all'interno della casa di reclusione di Volterra, così da garantire il corretto funzionamento delle attività rieducative.

Interrogazione sulla procedura di scelta dei libri di testo nelle scuole

(3-01435) (30 ottobre 2024) (già 4-01488) (09 ottobre 2024)

Murelli. - Al Ministro dell'istruzione e del merito -

                    Premesso che:

            organi di stampa locali hanno diffuso la notizia che tra i libri adottati in una scuola primaria di Piacenza figurerebbe il libro intitolato "L'importante è che siamo amici", nel quale viene raccontata la storia di Errol e del suo orsacchiotto, Thomas, che, d'un tratto, confessa al suo grande amico Errol di sentirsi "Tilly". Nel libro si legge: "Thomas l'orsacchiotto fece un bel respiro: 'Ho bisogno di essere me stesso, Errol. Nel mio cuore ho sempre saputo di essere un orsacchiotto femmina, non maschio. Vorrei chiamarmi Tilly, non Thomas'".

            ad avviso dell'interrogante, nelle scuole primarie, ma anche nella scuola secondaria di primo grado, è rischioso affrontare tematiche così delicate e complesse con bambini e ragazzi che non hanno ancora gli strumenti per comprendere determinati argomenti;

            in ogni caso si tratta di questioni che dovrebbero essere gestite dalla scuola con il coinvolgimento delle famiglie, in quanto inscindibilmente legate alle scelte educative che ogni famiglia ha il sacrosanto diritto di avere e in questo deve poter agire in sinergia con la scuola, senza essere prevaricata;

            l'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 stabilisce che la scelta dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse (scuola primaria) o di classe (scuola secondaria di primo e di secondo grado), con la vigilanza del direttore scolastico. I consigli di classe e di interclasse sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti per la scuola secondaria di II grado) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica;

                    considerato che:

            con la circolare per l'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025, si è previsto che "le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l'eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l'a.s. 2024/2025, nel mese di maggio c.a. e comunque non oltre la seconda decade dello stesso mese, per tutti gli ordini e gradi di scuola";

            nei fatti sono stati perciò estromessi i consigli di classe, quindi i rappresentanti dei genitori vengono messi nell'impossibilità di far sentire la propria voce, proprio dove si assumono decisioni importanti e decisive nella linea educativa dei propri figli;

            il più delle volte i rappresentanti dei genitori non vengono opportunamente informati del loro diritto prendere visione dei libri di testo proposti dalle case editrici, nei consigli di classe ci si limita a chiedere l'adesione dei genitori senza neppure invitarli a esprimere la loro opinione. È invece proprio in quest'occasione che i genitori, attraverso i propri rappresentanti, potrebbero eventualmente esprimere il proprio dissenso all'adozione di testi che propongono prospettive come, ad esempio, quelle derivanti dall'ideologia "gender",

            si chiede di sapere:

            se il Ministro in indirizzo intenda dare opportune indicazioni agli uffici di attenersi scrupolosamente a quanto indicato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 nella redazione delle prossime circolari sulle adozioni dei libri di testo, affinché ai genitori non sia negato il diritto alla compartecipazione con le scuole nelle scelte educative fondamentali per lo sviluppo psicofisico dei propri figli;

            se non ritenga di dare indicazioni alle scuole per attuare un'adeguata campagna informativa in merito al diritto dei genitori di prendere parte attiva alla scelta dei libri di testo, per evitare poi di doversi lamentare di scelte ideologiche inadeguate e irrispettose del diritto all'educazione dei propri figli.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulle nuove disposizioni in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro

(3-01433) (30 ottobre 2024)

Biancofiore, Salvitti. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -

                    Premesso che:

            la nuova assicurazione sociale per l'impiego (di seguito "NASpI") è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato;

            essa spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

                    considerato che:

            le dimissioni sono l'atto con cui un lavoratore dipendente può recedere unilateralmente da un contratto che lo vincola al datore di lavoro;

            la legge subordina la loro efficacia al rispetto di una specifica procedura, disciplinata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che consiste nell'impiego di appositi moduli telematici resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a pena di inefficacia, da trasmettere con specifiche modalità al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (cosiddette dimissioni telematiche);

            considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

            sarebbero in aumento i casi di lavoratori che si assentano dal lavoro senza alcuna comunicazione per indurre il datore di lavoro ad adottare nei loro confronti un provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata, con il duplice scopo di farsi licenziare ed accedere così alla NASpI;

            la procedura di licenziamento comporta l'apertura di un procedimento con rilevanti costi, soprattutto per realtà di piccole dimensioni, con ricadute negative di sistema ammettendo, inoltre, alla NASpI soggetti che non ne avrebbero diritto;

            l'articolo 19 del disegno di legge presentato dal Governo, recante "Disposizioni in materia di lavoro" (recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame della 10ª Commissione permanente del Senato) prevede un meccanismo innovativo in materia di risoluzione del rapporto di lavoro,

            si chiede di sapere quali siano i criteri, la ratio e i reali effetti delle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro contenute nel suddetto disegno di legge governativo.

Interrogazione sull'incidente nello stabilimento Toyota di Bologna e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali

(3-01436) (30 ottobre 2024)

Murelli, Romeo. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -

                    Premesso che:

            nei giorni scorsi a Borgo Panigale, rione del comune di Bologna, si è registrato l'ennesimo caso di incidente mortale sul lavoro, presso lo stabilimento di Toyota: il bilancio è di due morti, undici feriti gravi ed uno gravissimo;

            le autorità hanno disposto il sequestro dell'impianto per agevolare le indagini, portando alla sospensione di tutte le attività produttive e logistiche dello stabilimento;

            Toyota material handling, nel corso di una riunione tenutasi nelle ore immediatamente successive all'incidente, ha infatti comunicato ai rappresentanti dei lavoratori la decisione di chiudere lo stabilimento, nella zona di Bargellino, e fermare tutte le attività lavorative, anche da remoto, fino a nuova comunicazione; i lavoratori sono stati collocati in cassa integrazione ordinaria a partire dal 23 ottobre 2024;

            il 29 ottobre si è svolto un incontro tra la dirigenza dello stabilimento e i sindacati, per discutere degli ammortizzatori sociali attivati in seguito alla decisione dell'azienda di fermare completamente le attività produttive;

            i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto all'azienda di integrare la cassa integrazione ordinaria, in modo portarla al 100 per cento della retribuzione;

            la chiusura a tempo indeterminato agita non poco gli oltre 800 lavoratori, già profondamente segnati dalla tragedia dell'esplosione;

            la preoccupazione scaturisce anche a seguito della notizia della chiusura, sempre a data da destinarsi, dello stabilimento Toyota di San Donato Milanese e la cassa integrazione guadagni per i suoi 50 dipendenti,

            si chiede di sapere se e quali ulteriori notizie, fatte salve le indagini della magistratura, il Ministro in indirizzo possa fornire in merito alle cause dell'incidente e quali iniziative di competenza intenda adottare per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti.

Interrogazione sul costo del trasferimento di alcuni migranti irregolari nei centri per il rimpatrio in Albania

(3-01439) (30 ottobre 2024)

Enrico Borghi. - Al Ministro dell'interno -

                    Premesso che:

            in attuazione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14, lo scorso 13 ottobre 16 migranti sono stati imbarcati a bordo di una nave della Marina militare per essere trasferiti in Albania, dove sono sbarcati il 16 ottobre;

            dei 16 migranti, due erano minorenni e altri due versavano in condizioni di salute precarie, quindi sono stati rapidamente trasferiti in Italia a bordo di navi della Marina militare, mentre per gli altri 12 l'autorità giudiziaria ha disposto il rimpatrio per effetto della mancata convalida dei relativi decreti di trattenimento;

            secondo alcune stime indipendenti, il costo di trasferimento in Albania, per singolo migrante e per la singola tratta, è pari a 20.000 euro: l'onere sostenuto dall'Italia per i soli trasferimenti di andata e di ritorno dei 16 migranti, pertanto, sarebbe pari a 640.000 euro, senza contare il personale e i mezzi delle forze dell'ordine impegnati in tali operazioni;

            negli ultimi due anni il personale delle forze dell'ordine è stato in costante diminuzione, con effetti sconcertanti sia sul piano dell'ordine pubblico, sia in termini di impatto sul personale in servizio, il quale, oltre a dover fronteggiare l'aumento del costo della vita e la mancata parametrazione del trattamento economico alla sede di assegnazione, viene chiamato a sopperire alla cronica carenza di organico con turni massacranti e sacrifici;

            anche alla luce del piano strutturale di bilancio e del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, in cui, al netto delle rassicurazioni di future "correzioni" del testo da parte del Governo e della maggioranza, si prevede un turn-over al 75 per cento e tagli lineari in tutti i comparti, appare evidente come le risorse pubbliche debbano essere utilizzate in coerenza con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché con quello di economicità ed efficienza, diretti corollari del primo;

            in questa prospettiva, in relazione alla vicenda dei 16 migranti appare fondamentale chiarire dove costoro siano stati soccorsi, al fine di valutare l'economicità, l'efficienza e l'impatto economico dell'attuazione del sistema di gestione dei flussi migratori delineato dal suddetto protocollo,

            si chiede di sapere in che punto siano stati soccorsi in mare i 16 migranti trasferiti in Albania, a quale distanza dalla più prossima costa italiana e in quali condizioni, nonché se non si ritenga che l'impegno economico previsto per il "protocollo Albania" non abbia l'effetto di sottrarre risorse fondamentali al comparto sicurezza e pregiudicare gli investimenti e l'entità degli stanziamenti necessari per garantire la sicurezza dei cittadini.

Interrogazione sul recente naufragio di migranti a Roccella Ionica (Reggio Calabria)

(3-01437) (30 ottobre 2024)

Ettore Antonio Licheri. - Al Ministro dell'interno -

                    Premesso che:

            la trasmissione "Report", nella puntata del 27 ottobre 2024, ha ricostruito le fasi successive al naufragio in cui, nella notte tra il 16 e il 17 giugno 2024 al largo del mar Ionio, al confine con le acque SAR italiane, persero la vita 65 persone (tra cui 26 minori) dei 70 migranti partiti dalla Turchia su una barca a vela, in avaria e quasi inabissata, alla deriva da diversi giorni;

            fu un velista francese a lanciare l'allarme (al momento del soccorso, in vita erano rimaste solo 12 persone) cui sarebbe seguito l'arrivo di un mercantile inviato dal centro coordinamento soccorso marittimo che ha raccolto i naufraghi, per poi trasbordarli sulla motovedetta della Capitaneria di porto partita da Roccella Ionica;

            sembrerebbe che i cadaveri siano arrivati "a spezzoni" in zone diverse e distanti tra loro (Crotone, Gioia Tauro, Locri, Polistena, Soverato, Roccella stessa) al pari dei sopravvissuti, sparpagliati negli ospedali di due province;

            le nazionalità delle persone che viaggiavano a bordo dell'imbarcazione sembrerebbero essere: Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, Pakistan, Paesi devastati da guerre e violazione dei diritti;

            la rotta (la rotta turca) è la stessa della strage di migranti allo Steccato di Cutro;

            sono emerse anche in questo caso ipotesi di responsabilità per la sottovalutazione da parte delle autorità competenti nell'autorizzazione al soccorso dei naufraghi e per non aver dato corso all'allerta, lanciata il 16 giugno 2024 da "Alarm phone" al centro coordinamento soccorso marittimo di Roma, della richiesta di aiuto giunta da una barca in difficoltà nello Ionio, dando anche l'esatta posizione della stessa;

            risulta, altresì, dalla trasmissione e da fonti di stampa la "fulminea promozione del vice prefetto che si occupava del caso ad assessore regionale" e che la comunicazione delle istituzioni sulle operazioni successive al soccorso sia stata "carente e in alcuni casi fuorviante", per il tramite di brevi comunicati "spesso incompleti e incoerenti", "scarsa trasparenza sui numeri e gli spostamenti delle salme delle vittime" (in sostanza, una condotta uniforme che avrebbe coinvolto tutte le istituzioni competenti e che avrebbe impedito alla stampa di documentare l'accaduto "con tanto di identificazioni sul posto e allontanamenti dagli ospedali in cui erano ricoverati i sopravvissuti"), vicende non nuove che replicano, ad avviso dell'interrogante, quanto accaduto a Roma il 23 maggio 2024, il 12 aprile 2024 nella città di Padova e il 6 novembre 2023 nella città di Messina, in cui le forze dell'ordine hanno detenuto per ore in stato di fermo cronisti e operatori della stampa, identificatisi e qualificatisi, senza giustificazione alcuna, creando il forte sospetto di aver voluto impedire la cronaca e l'informazione dei fatti concernenti, rispettivamente, una manifestazione ambientalista (Messina) e le azioni di protesta degli attivisti di "Ultima generazione" (Padova e Roma);

            la catena di eventi riportata desta gravi preoccupazioni in ordine a quanto appare, ad avviso dell'interrogante, un "sistema" finalizzato all'occultamento dei fatti e della realtà, o una "strategia", come rilevato anche dagli organi della stampa, "dell'invisibilizzazione e della dispersione", strutturato sulla base della consegna del silenzio e su una vasta complicità, o sulla sua imposizione lungo la catena di comando, su una tragedia identica alla strage di Cutro del febbraio 2024;

            l'oscuramento, o il suo tentativo, di fatti precisi e di parte della realtà rappresenta l'incipit di derive illiberali del quale da tempo l'interrogante ha visto i prodromi, a decorrere dall'avvio del mandato del Governo in carica,

            si chiede di sapere:

            se non si intenda chiarire la dinamica dei fatti occorsi in ordine alla vicenda oggetto della trasmissione televisiva e di quanto illustrato in premessa, la loro esatta concatenazione, unitamente alla disamina degli ordini impartiti nonché delle rispettive competenze, responsabilità, regole di ingaggio e catena di comando delle istituzioni coinvolte, nonché la condizione attuale dei migranti superstiti unitamente agli accordi eventualmente presi dalle istituzioni e dagli organi coinvolti con i familiari delle vittime e i loro Paesi di origine;

            se non si intenda, altresì, chiarire le condotte tenute dalle istituzioni e dagli organi coinvolti nei confronti dei giornalisti, che risulterebbero essere stati impediti, in ordine all'informazione e alla cronaca dei fatti, nonché le condotte tenute nei confronti dei familiari delle vittime, anche con riguardo agli accordi presi con i familiari stessi e con i loro Paesi di origine per il rientro delle salme.

Interrogazione sulla violazione di banche dati delle Forze dell'ordine

(3-01440) (30 ottobre 2024)

Verini, Boccia, Bazoli, Mirabelli, Lorenzin, Nicita, Zambito, Irto, Basso, D'Elia, Zampa, Rossomando. - Al Ministro dell'interno -

                    Premesso che:

            secondo quanto emerge da un'inchiesta della Procura di Milano un gruppo di informatici è riuscito a violare il sistema di indagine (SDI) del Ministero dell'interno, la banca dati più sensibile delle forze dell'ordine italiane, attraverso un sofisticato virus informatico e con la complicità di persone infiltrate nel team di manutenzione. Il gruppo faceva riferimento alla società Equalize S.r.l., di proprietà di Enrico Pazzali, presidente della fondazione Fiera Milano, e il cui amministratore delegato è l'ex sostituto commissario di polizia Carmine Gallo. Come rivelato nelle intercettazioni pubblicate da diversi organi di stampa, il sistema utilizzato permetteva di "scaricare i dati direttamente dalla banca dati del ministero dell'Interno" grazie a un malware di tipo RAT (remote access Trojan) inserito nei server del Viminale;

            le dimensioni del sistema violato sono impressionanti. Si tratta di uno dei più grandi sistemi informatici della pubblica amministrazione italiana, con una complessità paragonabile a quella dei maggiori istituti bancari. La sua struttura comprende centinaia di database interconnessi che gestiscono ogni aspetto dell'attività investigativa e di sicurezza nazionale;

            inoltre, sarebbero state prelevate informazioni sensibili e segrete, anche di esponenti del mondo della politica, contenute in altre banche dati strategiche nazionali, come "Serpico", e il sistema valutario legato alle segnalazioni di operazioni sospette di Banca d'Italia, per poi rivenderle su commissione;

            il pubblico ministero Francesco de Tommasi della Direzione distrettuale antimafia ha parlato di "creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate" e di indagati "pericolosissimi" per via della "circolazione indiscriminata di notizie, informazioni sensibili, riservate e segrete" che "sono in grado di 'tenere in pugno' cittadini e istituzioni";

            inoltre, sempre secondo quanto scritto negli atti, la presunta associazione per delinquere godrebbe "di appoggi di alto livello, in vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa e quello dei servizi segreti, pure stranieri" e gli indagati "spesso promettono e si vantano di poter intervenire su indagini e processi". Il gruppo avrebbe una struttura "a grappolo", ogni componente e collaboratore avrebbe a sua volta "contatti nelle forze dell'ordine e nelle altre pubbliche amministrazioni" con cui "reperire illecitamente dati";

            la Procura di Milano, inoltre, effettuerà anche approfondimenti sulla presunta vendita di dati e informazioni sensibili verso l'estero, per verificare l'eventualità che siano finiti in altri Paesi. In tal caso gli acquirenti di queste informazioni potrebbero essere anche potenze straniere non democratiche o gruppi di interesse che vogliono influenzare il corso politico, finanziario ed economico di altri Paesi;

                    considerato che:

            l'attività di spionaggio ha riguardato finanza, impresa, politica, ambienti che sono pezzi fondamentali del "sistema Paese" e preoccupa anche per l'uso potenziale dei dati sottratti, basti pensare all'uso che ne potrebbe fare la criminalità organizzata. Da tempo le mafie hanno investito i proventi illeciti da un lato schermando le proprie attività informatiche rendendole inaccessibili e dall'altro cercando di penetrare le banche dati che nelle loro mani diventano formidabili armi di ricatto ai singoli e agli Stati;

            il caso Equalize è solo l'ultimo di una serie di vicende che riguarda accessi abusivi, funzionari infedeli, hacker e controlli carenti. Sono episodi di penetrazione di banche dati sensibili, dal caso Striano-Laudati ad altri, che sebbene abbiano caratteristiche diverse finiscono con il riguardare sempre la sicurezza informatica e cibernetica del Paese;

            appare di tutta evidenza come le banche dati italiane siano insicure e necessitino di investimenti strutturali. Tuttavia, la tutela della sicurezza non può basarsi unicamente sull'inasprimento della disciplina penalistica: richiede, invece, significativi investimenti sul piano della prevenzione. Nel caso dei sistemi informatici e delle reti di raccolta dei dati è necessario in particolar modo rafforzare la sicurezza dei sistemi, assicurando il continuo adeguamento agli standard tecnici più avanzati, perfezionare il sistema degli alert e allo stesso tempo investire sulla formazione del personale;

            a fronte della gravità dei fatti emersi dall'inchiesta milanese il gruppo del Partito democratico ha più volte richiesto alla Presidente del Consiglio dei ministri di venire a riferire all'Assemblea,

            si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per rendere realmente efficace il sistema di protezione delle banche dati del Paese, anche attraverso finanziamenti adeguati, e quali iniziative intenda assumere per verificare se vi sia stato il coinvolgimento nell'attività di dossieraggio di alcuni apparati dello Stato e della sicurezza.

Interrogazione sull'incremento della sicurezza delle banche dati, con particolare riguardo a quelle di competenza del Ministero dell'interno

(3-01438) (30 ottobre 2024)

Della Porta, Malan, Balboni, Lisei, Spinelli, De Priamo. - Al Ministro dell'interno -

                    Premesso che:

            la recente indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano avrebbe rilevato l'esistenza di un sodalizio criminale che, attraverso una serie di accessi illeciti ai sistemi d'indagine delle forze dell'ordine e a banche dati pubbliche, avrebbe posto in essere un'ampia attività di dossieraggio di cittadini, esponenti delle istituzioni, imprenditori e professionisti;

            al centro dell'indagine vi è la società Equalize S.r.l., attualmente sotto sequestro, che avrebbe creato un sistema per accedere illegalmente a dati sensibili per poi vendere le informazioni acquisite illecitamente;

            tra gli indagati vi sono il presidente di fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e l'ex poliziotto Carmine Gallo, entrambi soci della società;

            le notizie riportate dalla stampa restituiscono un quadro allarmante che sollecita interventi a tutela delle banche dati pubbliche e dei dati personali e sensibili dei cittadini;

            la recente legge 28 giugno 2024, n. 90, ha disposto un inasprimento del quadro delle sanzioni previste per i reati informatici e l'aumento degli standard di sicurezza informatica degli enti pubblici e privati, prevedendo, a tal fine, il potenziamento delle misure di protezione e prevenzione per contrastare le minacce del cyber crimine sempre più sofisticate,

            si chiede di sapere quali ulteriori iniziative intenda adottare il Governo per rafforzare la sicurezza delle banche dati pubbliche e, in particolare di quella del Ministero dell'interno, al fine di prevenire il ripetersi di simili, gravi episodi, e per assicurare elevati livelli di protezione delle infrastrutture critiche del nostro Paese.

Interrogazione sulle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale nelle discipline mediche

(3-01434) (30 ottobre 2024)

Gasparri, Occhiuto, Damiani, De Rosa, Fazzone, Galliani, Lotito, Paroli, Ronzulli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Trevisi, Zanettin. - Al Ministro dell'università e della ricerca -

                    Premesso che:

            il 16 ottobre 2024, la 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica ha concluso l'esame del testo unificato sulla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

            il provvedimento delega il Governo ad attuare una riforma di sistema volta a garantire un'offerta universitaria di eccellenza e, conseguentemente, a potenziare il nostro sistema sanitario nazionale, in termini di fabbisogno di professionisti;

            la nuova disciplina sostituirà l'attuale modalità di accesso, basata sul test unico nazionale, introducendo un modello originale fondato su un percorso di studi comune che consentirà allo studente meritevole di essere indirizzato verso il percorso formativo a lui più consono,

            si chiede di sapere, oltre a quelli già indicati, quali ulteriori obiettivi strategici si intenda conseguire con tale riforma e in che modo si intenda incentivare le studentesse e gli studenti ad optare per i percorsi meritocratici istituiti nell'ambito delle università italiane.