Premesso che:
il decreto legislativo n. 156 del 2012 aveva riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace sopprimendone un numero significativo, in particolare quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;
seppure di tali uffici è stato operato un limitatissimo recupero in relazione agli specifici parametri previsti dalla legge delega, in esito alla riorganizzazione, sono stati soppressi 667 uffici del giudice di pace su 846, e ne sono rimasti in attività appena 179, 133 dei quali presso sedi circondariali, e 46 presso altre sedi;
la drastica rivisitazione degli uffici dei giudici di pace operata dal citato decreto legislativo sta creando disagi enormi all'utenza e penalizza un servizio, che contribuiva sensibilmente allo smaltimento dei procedimenti civili,
il decreto del 7 marzo 2014 emesso dal Ministero della giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2014, in attuazione della riforma della geografia giudiziaria, all'articolo 4, ha disposto la cessazione del funzionamento della sede dell'Ufficio del giudice di pace di Roma, sede distaccata di Ostia; il medesimo decreto aveva disposto, oltretutto, che le competenze territoriali dell'ufficio del giudice di pace soppresso di Ostia fossero assegnate all'Ufficio del giudice di pace di Roma; di conseguenza, a decorrere dal 30 marzo 2014, non è stato più possibile iscrivere a ruolo nuove cause presso questa sede giudiziaria;
questa decisione ha avuto conseguenze nefaste, in quanto ha creato una situazione emergenziale cronica, che avrà irrimediabilmente effetti negativi sul funzionamento della giustizia nel Lazio, con ripercussioni sui territori interessati e sui cittadini ivi residenti. Senza contare gli effetti sul Tribunale di Roma, già congestionato per l'enorme numero di cause;
considerato che:
l'articolo 21-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha istituito una sede autonoma di Ufficio del giudice di pace ad Ostia e ripristinato l'Ufficio del giudice di pace a Barra, nel comune di Napoli, già soppressi all'esito della riforma della geografia giudiziaria;
il medesimo articolo 21-bis, con i commi 7 e 8, ha previsto che un decreto del Ministro della giustizia avrebbe dovuto fissare la data di inizio del funzionamento degli uffici di Barra e Ostia, competenti per i procedimenti civile e penali introdotti successivamente alla predetta data;
con i decreti ministeriali 20 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2015, e 19 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2015, sono state determinate, rispettivamente, le piante organiche del personale della magistratura onoraria e del personale amministrativo, addetto agli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia;
con decreto del Ministro della giustizia 29 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2015, n. 186, è stata fissata la data di inizio del funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Barra, per il giorno 15 settembre 2015, in quanto tutti gli adempimenti amministrativi diretti a garantire il concreto funzionamento del presidio giudiziario erano stati tempestivamente adottati;
per quanto riguarda la situazione di Ostia, il decreto ha valutato come necessario differire all'esito del perfezionamento degli adempimenti amministrativi, già avviati, la determinazione della data di inizio del funzionamento del presidio giudiziario di nuova istituzione;
considerato, inoltre, che a quanto risulta all'interrogante:
dopo aver ottenuto l'istituzione dell'Ufficio del giudice di pace autonomo, e dopo la definizione sia del personale, sia di magistratura onoraria che amministrativo, manca solo la sede per il giudice di pace di Ostia;
sembra che la struttura ex-Gil di corso Duca di Genova sia una sede consona, adatta, non solo all'insediamento del giudice di pace, ma abbastanza grande da ipotizzare di realizzarvi una cittadella della giustizia, nella quale garantire anche una sede ai vigili urbani; ma i tempi medio-lunghi per la sua ristrutturazione non permetterebbero l'immediata apertura dell'ufficio del giudice di pace;
nonostante in nome della spending review si sia proceduto ad un accorpamento delle strutture giudiziarie in tutta Italia, l'istituzione di un presidio di legalità nel territorio lidense è a giudizio dell'interrogante vitale, perché non si può pretendere che la legalità attecchisca in quest'area, quando mancano proprio i presidi di legalità. Se c'è una vera volontà politica di rilanciare il territorio e il suo entroterra, bisogna rilanciare le strutture già presenti sul territorio, dimostrando plasticamente la presenza dello Stato;
l'apertura di questa nuova sede del giudice di pace risulta essere, oltretutto, coerente con le nuove ed ulteriori attribuzioni di competenze, che sono state conferite alla magistratura onoraria con la recente riforma organica, di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57;
in uno degli ultimi incontri avvenuti a via Arenula, a Roma, a maggio 2016, il Ministero si era impegnato ad interpellare, entro pochi mesi, gli enti locali e l'agenzia del Demanio, per avviare la procedura per la ricerca di mercato di locali idonei da affittare per ospitare il giudice di pace autonomo di Ostia,
si chiede di sapere se non sia il caso di procedere tempestivamente alla ricerca della sede più idonea per il giudice di pace di Ostia, considerato che attende da ormai 2 anni una sua riapertura, che garantirebbe quantomeno, lo snellimento dei procedimenti che ingolfano attualmente il tribunale di Roma.