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Il Regolamento del Senato

Capo XVIII

Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali

Articolo 144-quater (1)

Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea.

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003.